Ciao,
vi risulta che per lo svolgimento dell'attività in oggetto (consegna di prodotti venduti da una ditta X, tramite il vettore Y al cliente finale Z), occorra solo l'iscrizione all'albo autotrasportatori?
Occorre anche se attività secondaria?
L'ho chiamato "vettore" colui che consegna la merce..mi pare sia questo il giusto inquadramento ma ... accetto suggerimenti ::)
Grazie
direi di sì.
Relativamente al trasporto merci (unitamente ai servizi di trasporto persone interregionali) si può vedere la legge delega n. 32/2005 e i relativi d.lgs. n. 284/2005, n. 285/2005 e n. 286/2005.
Con il DPCM 08/01/2015, le amministrazioni competenti alla tenuta dell’albo trasporti conto terzi è stata affidata agli uffici periferici della Motorizzazione civile. Il DM 25/11/2011 già aveva previsto la competenza autorizzatoria in capo agli uffici della Motorizzazione in attuazione del Reg. CE 1071/2009
Definizioni del Reg. CE 1071/09
«professione di trasportatore di merci su strada», la professione di un’impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi;
«impresa», qualsiasi persona fisica, qualsiasi persona giuridica, con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o qualsiasi ente dipendente dall’autorità pubblica, dotato di personalità giuridica o dipendente da un’autorità dotata di personalità giuridica, che effettua trasporto di persone, oppure qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua trasporto di merci a fini commerciali;
«autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada», la decisione amministrativa che autorizza un’impresa in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ad esercitare la professione di trasportatore su strada;
Legge n. 298/1974, art. 40 – definizioni (legge che istituisce l’albo degli autotrasportatori)
È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.
Legge n. 298/1974, art. 41 - autorizzazioni
Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.
L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
[omissis]
Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.
[omissis]
[b]In sintesi[/b], ai sensi del DM 25/11/2011 e del DL n. 5/2012 (vedi art. 11), vi sono tre diverse procedure necessarie ai fini dell’esercizio dell’attività trasporto merci conto terzi
1. L'esercizio dell'autotrasporto di cose con autoveicoli di massa complessiva fino a 1,5 ton., anche nel caso di superamento di tale massa per l'abbinamento con un rimorchio tecnicamente trainabile, è soggetto all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con la dimostrazione del solo requisito dell’onorabilità.
2. L'esercizio dell'autotrasporto di cose con autoveicoli di massa complessiva oltre 1,5 ton., e fino a 3,5 ton. è soggetto all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose conto di terzi e nel REN con la dimostrazione dei quattro requisiti per l’accesso alla professione: onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento. L'idoneità professionale è dimostrata con la frequenza di un corso di formazione di base di 70 ore
3. L'esercizio dell'autotrasporto di cose senza alcuna limitazione nella tipologia di veicoli utilizzati è soggetto all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e nel REN con la dimostrazione dei quattro requisiti per l’accesso alla professione: onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento. In questo caso l'idoneità professionale è dimostrata attraverso il superamento di un esame al quale si accede con corsi avanzati (la questione è molto complessa)