Data: 2020-09-14 13:38:06

bando NCC a titolo oneroso

buongiorno;
ho trovato in rete un bando del comune di Parma per rilascio licenze TAXI a titolo ONEROSO :
https://www.comune.parma.it/notizie/Aperto-il-bando-di-concorso-pubblico-per-12-nuove-licenze-di-taxi.aspx

secondo voi è possibile/necessario che questa possibilità (mai vista prima) sia inserita nel regolamento comunale per l'esercizio dell'attività, anche per le autorizzazioni NCC?
grazie

riferimento id:55759

Data: 2020-09-15 20:21:30

Re:bando NCC a titolo oneroso

La fattispecie deriva da una norma voluta dall’allora ministro Bersani ai fini della competitività e tutela della concorrenza. La norma è stata ultizzata molto poco. Data la fonte primaria direttaente descrittiva puoi anche gestire il tutto senza variare il regolamento comunale. Ritengo che approcciare la cosa con deliberazione del cosiglio che modifica il regolamento sia, forse, la strda più giusta ma se fai concertazione e procedi con deliberazioni della giunta comunale direttamente applicative dell'art. 6 del DL n. 223/06 può andare bene uguale.

DL n. 223/2006 - Art. 6. Interventi per il potenziamento del servizio di taxi

1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, [b]in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi[/b], nonché la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, [b]possono[/b]:

a) [b]disporre turnazioni integrative[/b] in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio;

b) [b]bandire concorsi straordinari [/b]in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, [b]per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo [color=red]oneroso[/color][/b], di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. [b]I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea[/b] e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;

c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;

d) [b]prevedere in via sperimentale l'attribuzione[/b], prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);

e) [b]prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza[/b], con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;

f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

riferimento id:55759

Data: 2020-10-01 10:14:59

Re:bando NCC a titolo oneroso

Grazie Mario;

analoga norma però non esiste per gli NCC vero?

riferimento id:55759
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