Gent. le Dott. Chiarelli,
gli artt 179. co.3bis e 180. co.5 del Tuel enunciano il principio della competenza finanziaria potenziata in base al quale: "Tutte le obbligazioni attive/passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza [...]"
Non capisco perchè solo nella definizione che riguarda l'accertamento (art. 179) viene aggiunto e specificato "è vietato l'accertamento attuale di entrate future".
La domanda è: se nella contabilità potenziata è previsto accertare/impegnare nell'anno X a condizione che poi si imputi negli anni X+N di esigibilità, e ciò è ben chiaro dal lato Spesa con l'utilizzo del FPV con il quale se impegno 100 nel 2020 e di questi 100 solo 50 saranno esigibili nel 2021 imputo 50 nel 2020 e 50 nel 2021, per quale motivo dal lato Entrata questo non è possibile?
O meglio, per quale motivo c'è il divieto di accertamento attuale di entrate future se poi il principio di competenza finanziaria potenziata ti permette di far sorgere l'accertamento nell'anno 2020 e imputarlo nell'anno 2021?
Ti faccio un esempio semplice per farti capire il significato reale della norma.
Prendi un Sindaco che finisce il mandato quest'anno e che ha questa idea geniale: sostengo che nel 2021 le entrate saranno il triplo perchè sono ganzo e ho convinto i cittadini a pagare. Quelle entrate le ACCERTO OGGI e le faccio confluire nel bilancio di previsione trasformandole in SPESE ATTUALI con copertura "incerta"....
Quindi a gennaio 2021 posso sperperare il triplo della spesa!
TECNICAMENTE:
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. E’ esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio finanziario.
Dott Chiarelli grazie per la tempestività della risposta,
però il mio dubbio non nasce dalla ratio della norma, ma dalla definizione, provo con un esempio: nella rateizzazione di entrate proprie accade che l'accertamento è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che l'ultima rata scada entro i 12 mesi successivi, ma qualora scada oltre tale termine, l'accertamento è sempre effettuato quando l'obbligazione sorge ma viene imputato non nello stesso esercizio ma in quello in cui andrà a scadere!, ecco questo è totalmente in linea con il principio di competenza finanziaria ma allo stesso tempo trattasi di accertamento attuale di entrare future perchè l'accertamento sorge al sorgere dell'obbligazione ma si imputa solo quando diviene esigibile;
Quindi non capisco, il fatto che un accertamento si effettui nell'anno 2020 ma si imputi all'anno 2021 non è a tutti gli effetti un accertamento attuale (2020) di entrate future(2021)?