[size=18pt]ASSUNZIONI NELLA P.A. LOCALE - circolare pubblicata in Gazzetta Ufficiale (11/09/2020)[/size]
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[b]PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
[/b]CIRCOLARE 13 maggio 2020
[color=red][b]Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del
2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in
materia di assunzioni di personale da parte dei comuni. (20A04799) [/b][/color]
(GU n.226 del 11-9-2020)
Premessa.
Il c.d. Decreto Crescita (decreto-legge n. 34/2019), all'art. 33,
ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa
alle facolta' assunzionali dei comuni, prevedendo il superamento
delle attuali regole fondate sul turn over e l'introduzione di un
sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilita'
finanziaria della spesa di personale.
A seguito di intesa in Conferenza Stato-citta' in data 11 dicembre
2019 e tenuto conto di quanto deliberato dalla Conferenza medesima in
data 30 gennaio 2020, e' stato adottato il decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno 17 marzo
2020 (di seguito «decreto attuativo») recante «Misure per la
definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo
indeterminate dei comuni» disponendo specificatamente l'entrata in
vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020, in luogo
della data del 1° gennaio 2020 come previsto inizialmente, al fine di
cosi' regolare meglio il passaggio al nuovo regime.
La disciplina del decreto attuativo.
Il decreto attuativo, oltre alla decorrenza del nuovo regime,
disciplina i seguenti ambiti:
1. specificazione degli elementi che contribuiscono alla
determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al
netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio
di previsione;
2. individuazione delle fasce demografiche e dei relativi
valori-soglia;
3. determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.
1.1 Decorrenza del decreto attuativo.
«Art. 1. (Finalita', decorrenza, ambito soggettivo). - 1. Il
presente decreto e' finalizzato, in attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad
individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica,
del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle
entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita'
stanziato in bilancio di previsione, nonche' ad individuare le
percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a
tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei
predetto valori soglia.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti
in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33,
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai
comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.».
Il nuovo regime sulla determinazione della capacita' assunzionale
dei comuni previsto dall'art. 33, comma 2, del citato decreto-legge
n. 34/2019 si applica a decorrere dal 20 aprile 2020.
Al fine di non penalizzare i comuni che, prima della predetta data,
hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il
previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni
precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020,
possano esser fatte salve le predette procedure purche' siano state
effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art.
34-bis della legge n. 165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro
eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto precede
solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture
contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1
dell'allegato 4.2 al decreto legislativo n. 118/2011).
Attesa la finalita' di regolare il passaggio al nuovo regime, la
maggiore spesa di personale rispetto ai valori soglia, derivante dal
far salve le predette procedure assunzionali gia' avviate, e'
consentita solo per l'anno 2020. Pertanto, a decorrere dal 2021, i
comuni di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto attuativo, che,
sulla base dei dati 2020, si collocano, anche a seguito della
maggiore spesa, fra le due soglie assumono - come parametro soglia a
cui fare riferimento nell'anno successivo per valutare la propria
capacita' assunzionale - il rapporto fra spesa di personale ed
entrate correnti registrato nel 2020 calcolato senza tener conto
della predetta maggiore spesa del 2020. I comuni di cui al comma 1
dell'art. 6 del decreto attuativo, che si collocano sopra la soglia
superiore, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di
personale ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel
2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del
2020.
Si richiama l'attenzione dei comuni sulla circostanza che la
possibilita' di derogare transitoriamente, per far salve le procedure
assunzionali in corso, ai valori di spesa derivanti dalle soglie e'
consentita nel primo anno di applicazione ma non negli anni
successivi, pertanto, nel procedere alle maggiori assunzioni, e'
necessaria una valutazione circa la capacita' di rientro nei limiti
di spesa del 2021 fissati dalla norma.
Il decreto attuativo chiarisce che, anche le disposizioni in
materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33
del decreto-legge n. 34 del 2019, si applicano con la medesima
decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma
2). Sotto questo profilo, nelle premesse del decreto stesso e'
contenuta l'importante specificazione secondo cui «e' fatto salvo il
limite iniziale qualora il personale in servizio e' inferiore al
numero rilevato al 31 dicembre 2018». Cio' significa che il predetto
limite iniziale non e' oggetto di riduzione in caso di cessazioni
superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del decreto-legge n.
34/2019.
1.2 Specificazione degli elementi che contribuiscono alla
determinazione del rapporto spesa/entrate.
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto sono
utilizzate le seguenti definizioni:
a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa
complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e
determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di
cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza
estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente,
al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati
nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza
riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia
esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima
annualita' considerata.».
L'art. 2 contiene la definizione delle voci da inserire al
numeratore e al denominatore del rapporto ai fini della
determinazione del valore di riferimento per ciascuna
amministrazione.
Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa
di riferimento e con certezza ed uniformita' di indirizzo, gli
impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale
da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel
macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonche' i codici spesa
U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999.
Per «entrate correnti» si intende la media degli accertamenti di
competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli
ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE
stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita'
considerata, da intendersi rispetto alle tre annualita' che
concorrono alla media.
Deve essere, altresi', evidenziato che il FCDE e' quello stanziato
nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento
alla parte corrente del bilancio stesso.
Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa
di riferimento e con certezza ed uniformita' di indirizzo, le entrate
correnti da considerare appare opportuno richiamare gli estremi
identificativi di tali entrate, come riportati negli aggregati BDAP
accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III:
01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III,
Rendiconto della gestione, accertamenti.
Nel caso dei comuni che hanno optato per l'applicazione della
tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'art. 1, comma 668, della
legge n. 147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al gestore
l'entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta
entrata da Tari va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto
del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore
soglia.
1.3 Individuazione delle fasce demografiche e dei relativi
valori-soglia: casistiche applicative.
Il decreto attuativo individua due distinte soglie, in relazione
alle quali sono ipotizzabili le tre fattispecie che di seguito si
illustrano.
Prima fattispecie: comuni con bassa incidenza della spesa di
personale sulle entrate correnti, ai quali e' riconosciuta una
capacita' di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato.
«Art. 4. (Individuazione dei valori soglia di massima spesa del
personale). - 1. In attuazione dell'art. 33, comma 2, del
decreto-legge n. 34 del 2019, nella seguente Tabella 1, sono
individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della
Spesa del personale dei comuni rispetto alle Entrate correnti,
secondo le definizioni dell'art. 2:
Tabella 1
===========================================
| Fasce demografiche | Valore soglia |
+=========================+===============+
|a) comuni con meno di | |
|1.000 abitanti | 29,50% |
+-------------------------+---------------+
|b) comuni da 1.000 a | |
|1.999 abitanti | 28,60% |
+-------------------------+---------------+
|c) comuni da 2.000 a | |
|2.999 abitanti | 27,60% |
+-------------------------+---------------+
|d) comuni da 3.000 a | |
|4.999 abitanti | 27,20% |
+-------------------------+---------------+
|e) comuni da 5.000 a | |
|9.999 abitanti | 26,90% |
+-------------------------+---------------+
|f) comuni da 10.000 a | |
|59.999 abitanti | 27,00% |
+-------------------------+---------------+
|g) comuni da 60.000 a | |
|249.999 abitanti | 27,60% |
+-------------------------+---------------+
|h) comuni da 250.000 a | |
|1.499.999 abitanti | 28,80% |
+-------------------------+---------------+
|i) comuni con 1.500.000 | |
|di abitanti e oltre | 25,30% |
+-------------------------+---------------+
2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di
sotto del valore soglia di cui al comma 1 , fermo restando quanto
previsto dall'art. 5, possono incrementare la Spesa di personale
registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di
personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali
dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino
ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le
definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato
dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.».
La tabella contenuta nell'art. 4, comma 1, del decreto attuativo
rappresenta, in relazione a ciascuna fascia demografica, i rispettivi
valori-soglia di riferimento. In base al secondo comma del richiamato
art. 4, i comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore
soglia possono incrementare la spesa di personale registrata
nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo
indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate
correnti non superiore a tale valore soglia.
Tale potenzialita' espansiva della spesa esplichera' i suoi effetti
progressivamente, secondo incrementi annuali indicati nel successivo
paragrafo 2.4, a cui si rinvia, relativo alla definizione delle
percentuali massime di incremento annuale (individuate dall'art. 5
del decreto attuativo).
Seconda fattispecie: comuni con elevata incidenza della spesa di
personale sulle entrate correnti, ai quali e' richiesto di attuare
una riduzione del rapporto spesa/entrate.
«Art. 6. (Individuazione dei valori soglia di rientro della
maggiore spesa del personale). - 1. I comuni in cui il rapporto fra
Spesa del personale e le Entrate correnti, secondo le definizioni
dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia
demografica individuato dalla tabella 3 del presente comma adottano
un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino
al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche
applicando un turn over inferiore al 100 per cento.
Tabella 3
===========================================
| Fasce demografiche | Valore soglia |
+=========================+===============+
|a) comuni con meno di | |
|1.000 abitanti | 33,5% |
+-------------------------+---------------+
|b) comuni da 1.000 a | |
|1.999 abitanti | 32,6% |
+-------------------------+---------------+
|c) comuni da 2.000 a | |
|2.999 abitanti | 31,6% |
+-------------------------+---------------+
|d) comuni da 3.000 a | |
|4.999 abitanti | 31,2% |
+-------------------------+---------------+
|e) comuni da 5.000 a | |
|9.999 abitanti | 30,9% |
+-------------------------+---------------+
|f) comuni da 10.000 a | |
|59.999 abitanti | 31,0% |
+-------------------------+---------------+
|g) comuni da 60.000 a | |
|249.999 abitanti | 31,6% |
+-------------------------+---------------+
|h) comuni da 250.000 a | |
|1.499.999 abitanti | 32,8% |
+-------------------------+---------------+
|i) comuni con 1.500.000 | |
|di abitanti e oltre | 29,3% |
+-------------------------+---------------+
2. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del
personale e le Entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2,
risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato
dalla tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30
per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.
3. ...omissis ...».
La seconda casistica riguarda gli enti nei quali si registra
un'elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti,
quindi enti con un alto grado di rigidita' del proprio bilancio.
A tal fine il decreto attuativo, all'art. 6, individua una seconda
e piu' elevata soglia per ciascuna fascia demografica (superiore di 4
punti percentuali rispetto alle soglie di cui all'art. 4).
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le Entrate
correnti risulti superiore al valore-soglia di cui all'art. 6, sono
tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del
predetto rapporto, fino al conseguimento del valore soglia. A tal
fine possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della
spesa di personale, eventualmente «anche» applicando un turn over
inferiore al 100 per cento.
Nell'eventualita' che la soglia-obiettivo non sia raggiunta nel
2025, il decreto attuativo prevede un turn over ridotto al 30%, sino
al raggiungimento della soglia, come gia' previsto dall'art. 33,
comma 2, del decreto-legge n. 34/2019.
Terza fattispecie: comuni con moderata incidenza della spesa di
personale.
«Art. 6. (Individuazione dei valori soglia di rientro della
maggiore spesa del personale). - 1. ... omissis...
2. ... omissis...
3. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le Entrate
correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i
valori soglia per fascia demografica individuati dalla tabella 1 del
comma 1 dell'art. 4 e dalla tabella 3 del presente comma.».
Rientrano nella terza casistica i comuni in cui il rapporto fra la
spesa di personale e le Entrate correnti risulta compreso fra i
valori soglia individuati dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 6, comma
1, del decreto attuativo per ciascuna fascia demografica. I comuni
che si collocano in questa fascia intermedia possono incrementare la
propria spesa di personale solo a fronte di un incremento delle
entrate correnti tale da lasciare invariato il predetto rapporto.
Questi comuni, in ciascun esercizio di riferimento, devono
assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non
superiore a quello calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto
approvato.
1.4 Determinazione delle percentuali massime di incremento
«Art. 5 (Percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio). - 1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre
2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare
annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la
spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione
dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato
dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del
valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:
Tabella 2
=====================================================================
| Fasce demografiche | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
+====================+==========+==========+========+=======+=======+
|a) comuni con meno | | | | | |
|di 1.000 abitanti | 23,0% | 29,0% | 33,0% | 34,0% | 35,0% |
+--------------------+----------+----------+--------+-------+-------+
|b) comuni da 1.000 a| | | | | |
|1.999 abitanti | 23,0% | 29,0% | 33,0% | 34,0% | 35,0% |
+--------------------+----------+----------+--------+-------+-------+
|c) comuni da 2.000 a| | | | | |
|2.999 abitanti | 20,0% | 25,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% |
+--------------------+----------+----------+--------+-------+-------+
|d) comuni da 3.000 a| | | | | |
|4.999 abitanti | 19,0% | 24,0% | 26,0% | 27,0% | 28,0% |
+--------------------+----------+----------+--------+-------+-------+
|e) comuni da 5.000 a| | | | | |
|9.999 abitanti | 17,0% | 21,0% | 24,0% | 25,0% | 26,0% |
+--------------------+----------+----------+--------+-------+-------+
|f) comuni da 10.000 | | | | | |
|a 59.999 abitanti | 9,0% | 16,0% | 19,0% | 21,0% | 22,0% |
+--------------------+----------+----------+--------+-------+-------+
|g) comuni da 60.000 | | | | | |
|a 249.999 abitanti | 7,0% | 12,0% | 14,0% | 15,0% | 16,0% |
+--------------------+----------+----------+--------+-------+-------+
|h) comuni da 250.000| | | | | |
|a 1.499.999 abitanti| 3,0% | 6,0% | 8,0% | 9,0% | 10,0% |
+--------------------+----------+----------+--------+-------+-------+
|i) comuni con | | | | | |
|1.500.000 di | | | | | |
|abitanti e oltre | 1,5% | 3,0% | 4,0% | 4,5% | 5,0% |
+--------------------+----------+----------+--------+-------+-------+
2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le
facolta' assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in
deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del
comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4,
comma 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei
fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di
bilancio asseverato dall'organo di revisione.
3. ... omissis...».
Rispetto a quanto specificato al precedente paragrafo, i comuni che
si collocano nella prima casistica, e che cioe' rilevano nell'anno di
riferimento un'incidenza della spesa di personale sulle entrate
correnti inferiore al valore-soglia definito dall'art. 4 del decreto
attuativo, possono incrementare annualmente la spesa del personale
registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale
indicato dalla tabella introdotta dall'art. 5 del decreto medesimo, e
fermo in ogni caso il rispetto del valore-soglia.
Si fa presente che i valori percentuali riportati in tabella
rappresentano un incremento rispetto alla base «spesa di personale
2018», per cui la percentuale individuata in ciascuna annualita'
successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti.
Si tratta di una misura finalizzata a rendere graduale la dinamica
di crescita della spesa di personale, comunque nei limiti massimi
consentiti dal valore-soglia di riferimento.
Tale limitazione alla dinamica di crescita puo' tuttavia essere
derogata, e quindi superata, nel caso di comuni che abbiano a
disposizione facolta' assunzionali residue degli ultimi cinque anni
(c.d. resti assunzionali). Cio' vuol dire che il comune puo'
utilizzare i propri resti assunzionali anche in deroga ai valori
limite annuali di cui alla Tabella 2 del decreto attuativo, in ogni
caso entro i limiti massimi consentiti dal valore soglia di
riferimento.
Si evidenzia che, per rendere possibile l'utilizzo effettivo delle
risorse che si liberano in applicazione della nuova disciplina,
l'art. 6 specifica che «la maggior spesa per assunzioni di personale
a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e
5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto
dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296».
1.5 Ulteriori misure per i piccoli comuni e le Unioni.
«Art. 5. (Percentuali massime annuali di incremento del personale
in servizio). - 1. ... omissis...
2. ... omissis...
3. Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di 5 mila abitanti,
che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1
dell'art. 4 comma 1 di ciascuna fascia demografica, che fanno parte
dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale
consentita dal presente articolo risulta non sufficiente
all'assunzione di una unita' di personale a tempo indeterminato,
possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il
personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro
non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di
personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facolta'
assunzionale ai sensi del presente comma e' destinata all'assunzione
a tempo indeterminato di una unita' di personale purche' collocata in
comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a
carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia
di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di
comuni.».
Il comma 3 dell'art. 5 del decreto attuativo detta disposizioni
specifiche per i piccoli comuni. Per il periodo 2020-2024, i comuni
con meno di 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore
soglia definito dall'art. 4 (valore-soglia piu' basso), che fanno
parte di Unioni di comuni, e per i quali la maggior spesa di
personale consentita dal decreto non risulterebbe sufficiente
all'assunzione di almeno una unita' di personale a tempo
indeterminato, hanno la facolta' incrementare la propria spesa nella
misura massima di 38.000 euro (costo medio lordo stimato per un
dipendente a tempo pieno e indeterminato), al fine di assumere a
tempo indeterminato un'unita' di personale da collocare in comando
obbligatorio presso l'Unione, con oneri a carico della stessa.
2. Effetti della nuova disciplina in materia di mobilita'.
La definizione delle facolta' assunzionali ancorate alla
sostenibilita' finanziaria implica una necessaria lettura orientata
della norma recata dall'art. 14, comma 7, del decreto-legge n.
95/2012, secondo cui «le cessazioni dal servizio per processi di
mobilita' ... non possono essere calcolate come risparmio utile per
definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare
alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione
alle limitazioni del turn over». Si tratta di una disposizione che e'
riconducibile alla regolamentazione delle facolta' assunzionali
basata sul turnover, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi
non operante per i comuni che siano pienamente assoggettati alla
vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilita' finanziaria.
Conseguentemente le amministrazioni di altri comparti, nonche'
province e citta' metropolitane, che acquisiranno personale in
mobilita' da comuni assoggettati alla neo-introdotta normativa non
potranno piu' considerare l'assunzione neutrale ai fini della finanza
pubblica, ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facolta'
assunzionali. Quanto precede al fine di assicurare la neutralita'
della procedura di mobilita' a livello di finanza pubblica
complessiva. In termini operativi, sara' necessario che - nell'ambito
dei procedimenti di mobilita' extra compartimentali e nella
programmazione triennale del fabbisogno di personale - si dia
espressamente conto di tale circostanza.
Viceversa, la norma continua a essere operante per gli enti che -
secondo le modalita' precedentemente indicate - continuano ad
applicare transitoriamente la previgente normativa.
Roma, 13 maggio 2020
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Dadone
Il Ministro il Ministro
dell'economia e delle finanze
Gualtieri
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.
n. 1795