Occupazione suolo pubblico nel periodo di emergenza Covid-19 per somministrazione alimenti e bevande
[b]Cons. St., sez. V, dec., 10 settembre 2020, n. 5175 – Pres. Saltelli
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Covid-19 – Lazio – Roma Capitale – Occupazione suolo pubblico nel periodo di emergenza Covid-19 – Istanza - Declaratoria di inammissibilità – Ordinanza Tar Lazio che respinge l’istanza cautelare - Va sospesa
Deve essere sospesa in via monocratica l’ordinanza del Tar Lazio che ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento di Roma Capitale che aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda, presentata dall’esercente un locale di somministrazione di alimenti e bevande, di "occupazione suolo pubblico emergenza Covid/19” perché insiste sulla parte carrabile di viabilità principale e ordinata la rimozione dell’occupazione stessa entro sette giorni, e ciò sul rilievo che, indipendentemente da ogni considerazione sul fumus e sul periculum in mora (che appartiene al proprium della tutela cautelare collegiale), le argomentazioni poste a sostegno dell’istanza di misure cautelari monocratiche appaiono integrare prima facie i presupposti della estrema gravità ed urgenza che non consente neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio (1).
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Pubblicato il 10/09/2020
N. 05175/2020 REG.PROV.CAU.
N. 06999/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6999 del 2020, proposto da
Stella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Carlini e Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, non costituita in giudizio;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 05559/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che, indipendentemente da ogni considerazione sul fumus e sul periculum in mora (che appartiene al proprium della tutela cautelare collegiale), le argomentazioni poste a sostegno dell’istanza di misure cautelari monocratiche appaiono integrare prima facie i presupposti della estrema gravità ed urgenza che non consente neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di misure cautelare monocratiche e per l'effetto sospende provvisoriamente l’esecutività del provvedimento impugnato in primo grado.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio dell’8 ottobre 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 9 settembre 2020.
Il Presidente
Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO