Un circolo ricreativo che svolge anche attività di somministrazione alimenti e bevande ha affidato la gestione di questa attività ad un terzo. Dopo un po' di tempo la gestione è terminata ed il gestore ha comunicato la fine della gestione. Dopo più di un anno da quella comunicazione, il presidente del circolo ha comunicato il "subingresso" per fine gestione nell'attività di somministrazione. Da voci di popolo, di cui non abbiamo un riscontro effettivo, sembra che il circolo sia chiuso dalla fine della gestione e non abbia riaperto. Valutata questa situazione, possimo considerare che i titoli abilitativi per la somministrazione siano "decaduti" applicando la normativa dei pubblici esercizi? Nello specifico, se l'attività possa comunque proseguire, il circolo può comunque continuare a far utilizzare gli apparecchi per giochi leciti installati (slot e quant'altro)?
riferimento id:55726Anche se la somministrazione a servizio della sede di un'associazione rappresenta un quid particolare, la normativa e la prassi applicativa portano a ritenere che sia applicabile l'art. 126 della LR 62/2018. Ai sensi del DPR n. 235/2001 (art. 4), La SCIA e l'Autorizzazione (a seconda dei casi) valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del TULPS. Quindi, va da sé che si possano applicare le relative disposizioni connesse. Tuttavia, al fine di dichiarare la decadenza/chiusura, occorre un riscontro formale e un provvedimento da notificare previa comunicazione di avvio procedimento
Per una disamina in via generale (non c'entra con la tua domanda), vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=52069.0