Il DPR 223/67 all'art 2 let b dice "che coloroche sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle lisure di prevenzione di cui all'rticolo 3 della legge 1423/56..." ma guardando su normattiva vedo che PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159. Chiedo allora anche quanto detto alla let. b non è più valido?
riferimento id:55725
Il DPR 223/67 all'art 2 let b dice "che coloroche sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle lisure di prevenzione di cui all'rticolo 3 della legge 1423/56..." ma guardando su normattiva vedo che PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159. Chiedo allora anche quanto detto alla let. b non è più valido?
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L'abrogazione di una disposizione può avvenire per scelta del legislatore:
1) di SOPPRIMERE quel precetto
2) di MODIFICARE il precetto inserendolo in altra norma
3) di CONFERMARE il precetto inserendolo in altra norma (tipici sono i testi unici)
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L'articolo in questione è vigente. Solo la lett. A) risulta abrogata dall'art. 152, comma 1, lett. a), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 gennaio 2006
Su NORMATTIVA non trovo quanto indicato: https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1967-04-28&atto.codiceRedazionale=067U0223&atto.articolo.numero=2&qId=&tabID=0.17241752661482335&title=lbl.dettaglioAtto
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D.P.R. 20/03/1967, n. 223
Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 1967, n. 106.
Art. 2 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 2; legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 1, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 2 (4)
Non sono elettori:
[a) coloro che sono dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento; (5) (6)]
b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.
(4) Articolo modificato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180, dalla L. 3 agosto 1988, n. 327 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, L. 16 gennaio 1992, n. 15.
(5) Lettera abrogata dall'art. 152, comma 1, lett. a), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 gennaio 2006.
(6) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-29 luglio 1996, n. 327 (Gazz. Uff. 28 agosto 1996, n. 35, Serie speciale), aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera a), sostituito dall'art. 1, L. 16 gennaio 1992, n. 15, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.