L’Adunanza plenaria chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 38 del t.u. edilizia
[color=red][b]Cons. St., A.P., 7 settembre 2020, n. 17 – Pres. Patroni Griffi, Est. Veltri
[/b][/color]
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/l-adunanza-plenaria-chiarisce-l-ambito-di-applicazione-dell-art.-38-del-t.u.-edilizia
Edilizia – Sanatoria - Permesso di costruire annullato in sede giurisdizionale – Quando è possibile la sanatoria – Art. 38, t.u. n. 380 del 2001 – Ambito di applicazione.
I vizi cui fa riferimento l’art. 38, t.u.edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall’amministrazione, risultino di impossibile rimozione (1).
(1) La questione è stata rimessa da Cons. St., sez. IV, ord., 11 marzo 2020, n. 1735
Ha ricordato l’Alto consesso che la disposizione prevede che “In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa (comma 1). L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36 (comma 2)”.