Data: 2020-09-10 05:02:32

L’Adunanza plenaria chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 38 del t.u. edi

L’Adunanza plenaria chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 38 del t.u. edilizia
[color=red][b]Cons. St., A.P., 7 settembre 2020, n. 17 – Pres. Patroni Griffi, Est. Veltri
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https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/l-adunanza-plenaria-chiarisce-l-ambito-di-applicazione-dell-art.-38-del-t.u.-edilizia

Edilizia – Sanatoria - Permesso di costruire annullato in sede giurisdizionale – Quando è possibile la sanatoria – Art. 38, t.u. n. 380 del 2001 – Ambito di applicazione.

    I vizi cui fa riferimento l’art. 38, t.u.edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall’amministrazione, risultino di impossibile rimozione (1).

(1) La questione è stata rimessa da Cons. St., sez. IV, ord., 11 marzo 2020, n. 1735
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Ha ricordato l’Alto consesso che la disposizione prevede che “In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa (comma 1). L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36 (comma 2)”.

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