Data: 2020-09-07 16:22:18

rilascio autorizzazione di tipo B

Buonasera,
vorrei cercare di capire se posso rilasciare una nuova autorizzazione itinerante di tipo B alimentare ad una persona che risulta (a seguito di verifica in Camera di Commercio) già titolare di una stessa autorizzazione rilasciata da altro Comune. Ora che l'art. 70 del D.Lgs. 59/2010 ha apportato delle modifiche in materia di commercio su area pubblica e che viene eliminato il riferimento alla residenza o sede legale del richiedente non capisco perchè mi si richieda un'autorizzazione identica a quella precedente.
C'è qualcosa che mi sfugge?  ::) E se no a questo punto posso tranquillamente rilasciargliene un'altra uguale?
Grazie.

Maria 

riferimento id:55682

Data: 2020-09-10 17:39:09

Re:rilascio autorizzazione di tipo B

E’ un grande punto interrogativo lasciato inevaso dalla normativa in materia. Da una parte è vero che con un’unica autorizzazione il soggetto può andare in giro a vendere in tutta Italia  (e in tutta UE). Da parte mia ho sempre sostenuto che con un’unica abilitazione (autorizzazione o SCIA dipende dalle norme regionali), un’impresa “itinerante” può lavorare in ogni dove e con “n” mezzi contemporaneamente. Es: la società di tizio, caio e sempronio si abilita e l’unica abilitazione consente a tutti e tre di lavorare ogni giorno con tre diversi mezzi (il discorso varrebbe per una SPA o una SRL). A chi dice che occorre tenere a bordo del mezzo l’autorizzazione in originale rispondo che la legge (al netto di regolare regionali) non lo prevede e, comunque, l’originale è un file firmato digitalmente rilasciato in via telematica dal SUAP (duplicabile all’infinito).

Siccome molte amministrazioni comunali sono agganciate a logiche del passato per le quali si riteneva che l’abilitazione itinerante fosse una sorta di patentino personale, non vedono di buon occhio la situazione che ho appena descritto. Per questo può capitare che una stessa impresa voglia titoli diversi affinché titolari, soci o dipendenti possano lavorare contemporaneamente.

Detto questo, la legge non vieta espressamente il cumulo di più abilitazioni. Ognuna potrebbe andare a costituire un ramo d’azienda (abilitazione alimentare e abilitazione non alimentare, ecc.). Quindi, perché no.

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