Data: 2020-09-07 16:03:02

Subingresso aree pubbliche per reintestazione

Ciao,
la comunicazione in oggetto è rimasta, ex art. 90 comma 3, per le aree pubbliche: qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo effettui contestualmente un nuovo trasferimento della gestione dell'attività, ad altro soggetto o al medesimo, è tenuto a reintestarsi preliminarmente il titolo.
Due specifiche:
- la disdetta data dall'affittuario fuori termine, se accettata dal concedente, può essere contestata dal comune?
- il termine di 60gg non esiste più, vero? Si maturano però le assenze.....
Grazie

riferimento id:55681

Data: 2020-09-07 17:39:16

Re:Subingresso aree pubbliche per reintestazione

[color=red][b]- la disdetta data dall'affittuario fuori termine, se accettata dal concedente, può essere contestata dal comune?[/b][/color]

Direi di no. L’ambito privatistico è cosa diversa da quello amministrativo. I privati possono anche concludere accordi fra di loro senza che la PA lo sappia né sia tenuta a saperlo al fine di far perdurare o concludere anticipatamente un affitto d’azienda. In questo caso, ciò che rileva per la PA è la cessazione da parte del conduttore e il re-avvio effettivo da parte del proprietario d’azienda.

[color=red][b]- il termine di 60gg non esiste più, vero? Si maturano però le assenze ....[/b][/color]

Sì, il comma 6 dell’art. 90 della LR 62/2018 è diventato:
[i]6. La comunicazione di cui al comma 2 è presentata al SUAP competente per territorio, prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante [[color=red]e comunque entro un anno dalla morte del titolare[/color]] ([color=blue]parte aggiunta[/color])
[s]a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
b) entro un anno dalla morte del titolare.[/s] ([color=blue]parti tolte[/color])[/i]

Anche questa previsione è nel solco della semplificazione. Perché 60 gg se il soggetto comunque non era pronto ad esercitare? Oppure se il contratto aveva un'efficacia posticipata rispetto alla sua stipula? Adesso può presentarla subito (quindi può fare quello doveva/poteva fare prima) oppure anche dopo i 60 se ancora non ha avviato effettivamente l’attività.

Per le assenze confermo: sono conteggiate a prescidere quando il posteggio è rimasto vuoto

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