Strutture ricettive, destinazione residenziale e agibilità - LIMITI
T.A.R. Toscana, Sez. II, 9 maggio 2012 sent. 903
FATTO
A seguito dell’accoglimento di osservazione al Piano regolatore, adottato nel luglio del 1990 dal Consiglio comunale di Siena, e presentata dalla soc. D. Beccafumi s.r.l., veniva modificata la destinazione urbanistica dell’area sita in via Toselli, di cui quest’ultima era proprietaria, consentendo la possibilità di realizzare “un’attrezzatura ricettiva del tipo motel”.
Con istanza dell’11 aprile 2011 la soc. Federico II s.r.l. chiedeva il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione, in tale comparto, di un edificio da adibire a residence, in conformità alle previsioni del vigente PRG.
Veniva perciò rilasciata, il successivo 13 novembre, la concessione richiesta per i “lavori di costruzione di un residence per n. 42 unità immobiliari da destinarsi ad attività ricettiva”.
Con nota del 23 dicembre 2003 la società Federico II comunicava all'amministrazione comunale la fusione per incorporazione nella società immobiliare Osmannoro S.p.A. chiedendo la voltura della concessione edilizia rilasciata. In data 21 febbraio 2005 la predetta società presentava allo Sportello unico per le attività produttive del Comune di Siena la denuncia di inizio attività per la gestione del residence, così come previsto dall'art. 60 della legge reg. 23 marzo 2000, 42.
Peraltro, con nota del 25 maggio 2005, l’Amministrazione intimata comunicava all'interessata l’avvio di un procedimento volto a vietare la prosecuzione dell'attività ricettiva in quanto, a seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici comunali veniva accertata la mancanza dei requisiti minimi afferenti n. 8 unità abitative (delle 43 dichiarate) oltre all'esistenza di irregolarità edilizie ed igienico sanitarie. Parallelamente, con provvedimento del 24 maggio 2005, veniva avviato un procedimento con il quale veniva contestato il cambio di destinazione urbanistica dell’immobile da "zone per attività economiche di servizio art. 101 NTA del vigente PGR a zone residenziali art. 132 NTA” dello stesso PRG: ciò in quanto alcuni proprietari risiederebbero stabilmente nelle unità immobiliari in cui è articolato il complesso edilizio.
Nonostante i chiarimenti forniti dalla società deducente, con il provvedimento in epigrafe il Dirigente del Settore “Attività Economiche” del Comune faceva divieto di proseguire l’attività del residence denominato “Il Ponti”.
Avverso tale atto insorge la società in intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione, ed affidando il ricorso alle seguenti censure:
- Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione dell’at. 6 della l. reg. n. 1/2005.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 900, depositata il 4 novembre 2005, veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Con ordinanza n. 871 del 21 febbraio 2006 il Consiglio di Stato, sez. V, confermava la decisione del Giudice di prime cure.
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione
DIRITTO
Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento, in epigrafe precisato, con cui il Comune di Siena ha vietato alla società ricorrente la prosecuzione dell’attività del residence denominato “Il Ponti”.
Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Con un unico articolato motivo la società ricorrente si duole della circostanza che, contraddittoriamente, l'amministrazione impedirebbe alla società ricorrente la gestione del residence secondo la destinazione d'uso originariamente prevista solo perché alcune delle unità immobiliari in esso ricomprese non rispetterebbero tale destinazione e sarebbero utilizzate dai rispettivi proprietari come civili abitazioni. Inoltre, il Comune non potrebbe negare l'agibilità dell'immobile in quanto, ai sensi dell'art. 86, comma 3, della legge regionale n. 1/2005, la dichiarazione di agibilità è volta unicamente a confermare, previa attestazione di un tecnico nominato dal privato, la conformità dei lavori eseguiti al titolo edilizio rilasciato, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie e di quelle relative al superamento delle barriere architettoniche.
La tesi non può essere condivisa.
Come è noto, in forza di quanto stabilito dagli art. 24 e 25, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il certificato di agibilità delle costruzioni costituisce un'attestazione da parte dei competenti uffici tecnici comunali in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati, alla stregua della normativa vigente. In particolare, secondo l’art. 25 co. 1, lett. b), la certificazione viene rilasciata previa “dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato….”.
Per pacifica giurisprudenza il certificato di agibilità costituisce un atto di accertamento che si limita ad attestare una situazione oggettiva e, in particolare, la corrispondenza dell'opera realizzata al progetto assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d'uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, alla stregua della normativa vigente (T.A.R. Umbria, 18 novembre 2010, n. 512).
L'indagine che l’Amministrazione è chiamata a svolgere per il rilascio dell'autorizzazione in parola è, pertanto, finalizzata da un lato all’accertamento della conformità della costruzione al progetto approvato e dall’altro alla mancanza di cause di insalubrità limitate alla costruzione edilizia in sé considerata (TAR Lazio, sez. II, 4 febbraio 2011, n. 1074).
Ne segue, con riferimento al primo dei profili sopra evidenziati, che il concetto di conformità della costruzione effettivamente realizzata al progetto assentito ricomprende, con ogni evidenza, non solo i profili strutturali estrinseci (sagoma, volumetria), ma anche la destinazione d’uso dell’immobile e ciò anche in relazione alla necessità che quanto realizzato sia coerente e conforme con la destinazione assegnata all’area dallo strumento di pianificazione urbanistica comunale (T.A.R. Toscana, sez. III, 4 febbraio 2011, n. 207).
Nella fattispecie il vigente Piano regolatore del Comune di Siena assegnava all’area in questione la destinazione d’uso “alberghi, residence, motel, ostelli, ristoranti, bar” (art. 133 NTA) e, in conformità di tale destinazione alla società dante causa della ricorrente era stata rilasciata la concessione edilizia per la costruzione di un residence per n. 42 unità.
Ciononostante, dagli accertamenti svolti dal Comune emergeva che, in difformità di tale destinazione, l’immobile era stato adibito in buona parte ad uso residenziale, in contrasto, quindi, sia con la concessione edilizia, che con il PRG.
Orbene, contrariamente all’assunto di parte, in forza di quanto disposto dall’art. 24 co. 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 il certificato di agibilità non può essere rilasciato per fabbricati realizzati abusivamente e non condonati, essendo presupposto indefettibile per detto rilascio la conformità dei manufatti alle norme urbanistico - edilizie vigenti e, quindi, anche a quelle che disciplinano la destinazione d’uso dell’immobile (Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2009 , n. 2760; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 4 novembre 2011, n. 2648).
Ne consegue che legittimamente il Comune resistente ha negato il rilascio della certificazione di agibilità, tenuto anche conto che la natura unitaria della destinazione a residence impedisce di tener distinte le due situazioni, quella meramente abitativa e quella ricettiva, e che la stessa denuncia di inizio attività presentata in data 21 febbraio 2005 dall’interessata concerne un complesso immobiliare composto di 43 unità abitative destinate esclusivamente all’esercizio di attività turistico ricettiva.
E d’altro canto, a voler seguire la tesi parte si finirebbero col rendere agevolmente aggirabili tutte le previsioni di pianificazione urbanistica consentendo la realizzazione abusiva di fabbricati che, pur essendo del tutto difformi dalla destinazione d’uso impressa al territorio e dal titolo edilizio rilasciato, potrebbero comunque essere “sanati” attraverso il rilascio del certificato di agibilità, purché sussistano le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità previste dalla legge.
In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali come da liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario