DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 109
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia recanti il trasferimento alla Regione di beni
immobili dello Stato. (20G00128)
(GU n.221 del 5-9-2020)
Vigente al: 20-9-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante:
«Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, recante:
«Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla Regione di beni
immobili dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 35, recante: «Norme
di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento alla
Regione di beni immobili dello Stato»;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed, in particolare, gli
articoli 54 e 55;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello
Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 22 luglio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Trasferimento di beni
1. Sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di
seguito Regione, i beni individuati nell'allegato A) al presente
decreto.
2. La Regione e' autorizzata a trasferire ai comuni o ad altri enti
pubblici i beni di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli
articoli 54 e 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di
sottoscrizione del relativo verbale di consegna.
Art. 2
Operazioni di consegna
1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di
consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione i
beni di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il verbale di consegna dei beni e' sottoscritto congiuntamente
dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e
costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura
catastale dei beni medesimi in favore della Regione.
3. In caso di ulteriore trasferimento dei beni ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, il verbale di consegna e' sottoscritto
dalla Regione, dal Comune o da altro ente pubblico e costituisce
titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale
dei beni medesimi in favore del Comune o di altro ente pubblico.
4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la
sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2
da parte del Comune o di altro ente pubblico.
Art. 3
Effetti del trasferimento
1. Il trasferimento in proprieta' dei beni di cui all'articolo 1,
comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e
pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si
trovano alla data del relativo verbale di consegna.
2. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono
trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, subentrano nella
proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi inerenti ai beni trasferiti, fermi restando i limiti
derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa
data ad essi competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione
dei beni trasferiti.
Art. 4
Conservazione e fruizione
1. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono
trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, si impegnano ad
assicurare e sostenere la conservazione degli stessi e a destinarli
ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di interesse
pubblico.
Art. 5
Esenzioni fiscali
1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari
per l'attuazione del presente decreto, sono esenti da ogni diritto e
tributo.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri, anche in termini di minori entrate, a carico della
finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio
dei ministri
Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Gualtieri, Ministro dell'economia
e delle finanze
Guerini, Ministro della difesa
Franceschini, Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per
il turismo
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato A (previsto dall'art. 1, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico