Data: 2020-09-02 21:38:16

Cambio profilo professionale

Domanda semplice: è possibile trasformare unilateralmente (dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore) un profilo vigilanza (Polizia Locale) a profilo amministrativo con spostamento dell'unità al Giudice di Pace?
Grazie per i vostri pareri (ed eventuali richiami normativi/contrattuali)

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Data: 2020-09-04 10:35:30

Re:Cambio profilo professionale

Nell'ambito della categoria giuridica (sia B, C o D) vige il principio dell'equivalenza delle mansioni pertanto il datore di lavoro può esigere tutte le mansioni della categoria  ivi comprese quelle "ricadenti" sotto diverso profilo professionale.

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Data: 2020-09-04 10:49:34

Re:Cambio profilo professionale

Però le mansioni relative a profilo di vigilanza non sono determinate dal contratto ma dalla legge. Infatti sono anche Agenti di P.G e P.S. e il Giudice di pace non rientra nella stessa Area di inquadramento come prevede l'art. 52 della Legge n. 165/2001

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Data: 2020-09-18 14:52:00

Re:Cambio profilo professionale

https://www.meliusform.it/rapporto-di-lavoro-mansioni-e-jus-variandi.html

Segnalo il paragrafo sullo JUS VARRIANDI....


Con il termine Jus variandi in diritto del lavoro si intende il potere di modificazione unilaterale delle mansioni del lavoratore da parte del datore di lavoro. L’esercizio di tale potere è disciplinato dall’articolo 2103 c.c. che è stato rivoluzionariamente modificato dal Jobs Act nel 2015.

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Data: 2020-11-25 19:26:30

Re:Cambio profilo professionale

a mio avviso bisogna distinguere tra l'esercizio dei poteri del privato datore di datore (tra i quali va ricompresa l'assegnazione a mansioni equivalenti) ed il cambiamento del profilo professionale.
Nel primo caso non si ha un cambio di profilo ma, pur rimanendo il profilo derivante dal contratto individuale di lavoro, il dipendente viene assegnato, appunto, a mansione equivalente (mediante un atto unilaterale del Dirigente).
Nel secondo caso, invece, si ha il cambiamento del profilo profilo professionale: lo stesso non può che avvenire - salvo rare eccezioni - mediante l'incontro della volontà delle parti (la stessa volontà che si era incontrata nel contratto originario) e la stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro.

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