La Ditta X nell’anno 2014 ha presentato una Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive, trasmessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia di questo Ente, mediante piattaforma regionale Sardegna, con la quale è stata richiesta l'attivazione del procedimento di cui all'art. 1, comma 25 della L.R. n. 3/2008 (Conferenza di Servizi), per la realizzazione di un immobile a destinazione commerciale.
Con verbale del 17/12/2014, la Conferenza di servizi ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento.
Il richiedente solo in data 15/09/2015 ha trasmesso le ricevute di versamento degli oneri concessori, condizione allora necessaria per il rilascio del provvedimento unico ai sensi dell’articolo 20 (Spese, diritti e oneri concessori) delle Direttive Regionali in materia di Sportello Unico adottate con Delibera di Giunta Regionale 39/55 del 23/09/2011.
Poiché in data 03 settembre 2015 era stata adottata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 avente ad oggetto “Revoca del Piano Urbanistico Comunale adottato in via definitiva dal Consiglio Comunale con Verbale di Deliberazione n. 37 del 22 maggio 2014 e riadozione ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45/89” si è provveduto con verbale di conferenza di servizi a sospendere la proposta progettuale ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in quanto la stessa non risultava compatibile col nuovo Piano Urbanistico Comunale adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale succitata.
Con nota pervenuta a questo SUAPE in data 03 Luglio 2020 con la Ditta in questione, srl ha richiesto il rilascio urgente del provvedimento unico finale “a seguito delle mutate condizioni normative”. Il Settore Tecnico- Servizio Edilizia Privata e Demanio, interpellato in merito ha confermato che norme di salvaguardia di cui al comma 3, dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono decadute pertanto non più applicabili. Pertanto il Suape ha provveduto al rilascio del provvedimento unico in capo al richiedente.
Nei giorni immediatamente successivi al rilascio del provvedimento l’Amministrazione Comunale ha chiesto informalmente di provvedere alla revoca o annullamento del provvedimento in quanto agli atti del Comune risulta una nota del mese di maggio 2019, avente ad oggetto “Istanza di rimborso oneri concessori” della Ditta X all’interno della quale la ditta X comunica “……ritiene di rinunciare al procedimento amministrativo di cui alla……….”.
Posto che:
- La nota succitata è pervenuta con modalità ordinaria e non risulta essere mai stata trasmessa tramite il Portale Regionale Suape;
- L’articolo 5.2 delle direttive Suape dispone che “Il Suape competente per territorio è l’unico interlocutore del privato per l’espletamento di tutti gli adempimenti di cui all’articolo 3;
- L’articolo 6.4 delle direttive recita ”Qualora l’intervento o l’attività oggetto della dichiarazione autocertificativa non siano già stati avviati, in qualunque fase del procedimento unico l’interessato può rinunciare al titolo e ai suoi effetti giuridici dandone semplice comunicazione al SUAPE, il quale provvederà an informare i soggetti coinvolti e ad archiviare la pratica senza alcuna ulteriore formalità”;
- L’articolo 12.7 delle direttive disciplina l’esercizio del potere di autotutela prevedendo l’annullamento o la convalida del provvedimento nonché la revoca dello stesso ai sensi dell’articolo 21 nonies, nei primi due casi ai sensi dell’articolo 21 nonies e dell’articolo 21 quinquies della Legge 241/1990 nell’ultimo caso.
Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se la summenzionata nota della Ditta X, mai pervenuta tranite il Suape, possa considerarsi documento valido, nel procedimento suape per attestare che la ditta X aveva rinunciato al provvedimento e che quindi si possa procedere alla revoca o annullamento dello stesso.
In sintesi che validità ha un documento non trasmesso all’interno del Portale Regionale Suape?
Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se la summenzionata nota della Ditta X, mai pervenuta tranite il Suape, possa considerarsi documento valido, nel procedimento suape per attestare che la ditta X aveva rinunciato al provvedimento e che quindi si possa procedere alla revoca o annullamento dello stesso.
In sintesi che validità ha un documento non trasmesso all’interno del Portale Regionale Suape?
[color=red]Tale nota non ha validità ai fini SUAPE e quindi non è idonea a determinare alcun effetto.
Ovviamente resta ferma la responsabilità dell'ufficio tecnico che non ha provveduto a comunicare all'interessato tempestivamente tale circostanza
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