Come da titolo avrei bisogno di sapere qual è il confine fra piccolo trattenimento e pubblico spettacolo.
Grazie
Come da titolo avrei bisogno di sapere qual è il confine fra piccolo trattenimento e pubblico spettacolo.
Grazie
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Salve,
NON ESISTE una definizione normativa in quanto il "piccolo trattenimento" nasce dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza al fine di ESCLUDERE dalla necessità di licenza ai sensi dell'art. 68-80 del tulps le attività di intrattenimento "minore" svolte occasionalmente e quale attività accessoria all'attività principale di somministrazione.
Alcuni Comuni hanno tentato di dare una definizione più precisa (ma secondo me è sbagliato prevedere troppe condizioni oggettive).
Esempio:
Vengono definiti "concertini" le esecuzioni musicali a carattere saltuario, sporadico o occasionale, effettuate in qualsiasi locale, al chiuso o all'aperto, in concomitanza con l'attività tipica dell'esercizio, a scopo di intrattenimento dei clienti, a condizione che:
l'attività di pubblico esercizio rimanga l'attività prevalente senza alterare l'originaria destinazione del locale;
l'esercente sia in possesso del certificato SIAE (o D.I.A.);
non siano applicati aumenti dei prezzi di listino delle consumazioni in occasione di tali intrattenimenti;
non siano installate, per l'occasione, apposite strutture e/o scenografie per le quali sia necessaria la prescritta certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica;
non siano apportate modifiche agli impianti elettrici, già a norma secondo il D.M. n°37/2008;
non sia superato, durante lo svolgimento della manifestazione musicale, il valore limite assoluto d'immissione di 80 db;
l'intrattenimento sia svolto per un massimo di 2 giorni alla settimana e 32 giorni all'anno, per un massimo di 4 ore al giorno nello stesso luogo;
durante l'attività di intrattenimento, siano rispettati i limiti di orario giornaliero massimo:
- dalla domenica al giovedì: dalle ore 10.00 sino alle ore 23.00
- venerdì e sabato: dalle ore 10.00 sino alle ore 24.00.
Normalmente si tratta di esecuzioni dal vivo, ma si può trattare anche di esecuzioni meccaniche, quando queste sono effettuate in orari limitati. Sono considerati concertini con strumento meccanico (giradischi, nastro magnetico o videoregistratore) una serie di esecuzioni musicali organizzata attraverso una precisa scelta di brani effettuata da un disk-jockey o dallo stesso esercente.
[color=red](Comune di Mantova)
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Sulla distinzione fra trattenimento e pubblico spettacolo occorre comunque fare sempre riferimento anche alla circolare 52 del 1982 che ti riporto.
Allego inoltre una serie di risposte a quesiti in merito ai requisiti di sicurezza
[color=red]Circolare N. 52 del 20-11-1982[/color]
OGGETTO: Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 - Chiarimenti
Come è noto il D.M. 16 febbraio 1982 e il D.P.R. 29 luglio 1982,n.577, cui hanno fatto seguito le circolari n.25 MI.SA (82) 9 del giugno del 1982 hanno introdotto sensibili variazioni, sia di natura tecnica che procedurale, al servizio di prevenzione incendi.
Durante il primo periodo di applicazione delle suddette disposizioni sono emerse alcune difficoltà di carattere interpretativo rappresentate, con appositi quesiti, a questo Ministero.
Si ritiene pertanto necessario, per uniformità di indirizzo, fornire i seguenti chiarimenti relativi ad alcuni punti delle disposizioni emanate.
1.1 - Chiarimento relativo.
Ai fini dell'applicazione delle normative di cui al punto 5) dell'art. 15, con la dizione "Luogo aperto al pubblico" deve intendersi un delimitato spazio all'aperto, attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza antincendi.
2.0 Punto da chiarire.
D.M. 16 febbraio 1982 - penultimo comma, che recita:" agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.
2.1 - Chiarimento relativo
E' da ribadire, in proposito, quanto precisato nella Circolare n,25 MI.SA. (82) 9 del 2 giugno 1982 al punto 2): Criteri applicativi tecnici in merito alla differenza intercorrente tra gli stabilimenti o gli impianti industriali ed i complessi edilizi ad uso civile ai fini delle modalità di rilascio dei Certificati di prevenzione incendi. Infatti, agli stabilimenti e agli impianti industriali che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del Fuoco, deve essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.
Diversamente per i complessi edilizi ad uso civile includenti più attività distintamente indicate nel D.M. 16 febbraio 1982, possono considerarsi due casi:
a) complesso edilizio a gestione unica nel quale coesistono più attività singolarmente soggette ai controlli di prevenzione incendi ma che sono finalizzate interamente alla funzione del complesso edilizio stesso (ad esempio ospedali includenti impianti di produzione di calore, depositi, lavanderie, ecc.; alberghi includenti autorimesse, sale di riunioni, centrali termiche, ecc., locali di spettacolo e trattenimento includenti centrali termiche, di condizionamento, ecc.); ad esso dovrà essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso, con la scadenza prevista nel decreto 16 febbraio 1982.
b) complesso edilizio polifunzionale a gestione non unica nel quale coesistono più attività singolarmente autonome e soggette ai controlli di prevenzione incendi e che non sono finalizzate a servizio esclusivo del complesso edilizio stesso (ad esempio attività commerciali, locali di trattenimento e spettacolo, scuole, ecc., ubicate nello stesso complesso edilizio).In tali casi dovrà essere rilasciato per ciascuna gestione delle attività soggette un certificato di prevenzione incendi con le relative scadenze previste nel decreto 16 febbraio 1982.
3.0 - Punto da chiarire.
D.M. 16 febbraio 1982 - quarto comma, che recita: "I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative o quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.
3.1 - Chiarimento relativo
Per gli stabilimenti e per gli impianti industriali che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, nel ribadire quanto specificato al punto 2.1 secondo comma, si precisa che deve essere richiesto, nei casi previsti al punto 3.0 sopra indicato, il rinnovo del Certificato di prevenzione Incendi per tutto il complesso industriale. Tuttavia il preesistente Certificato, nel quale risultano specificate le varie lavorazioni, le sostanze impiegate, i mezzi antincendio, ecc., deve ritenersi valido per tutte le parti degli stabilimenti o degli impianti che non hanno subito modificazioni, fino a quando esso non sarà sostituito dal nuovo documento. In casi del genere le aziende, nel chiedere ai Comandi Provinciali VV.F. il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, devono presentare per l'esame dei progetti e le visite di controllo la documentazione relativa alle parti interessate a modifiche (art. 15 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577), ferma restando l'eventuale facoltà dei Comandi stessi di verificare globalmente tutto il complesso industriale.
4.0 - Punto da chiarire.
D.M. 16 febbraio 1982 - punto 83), che recita: " Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti ".
4.1 - Chiarimento relativo.
Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (articoli, 70, 80 T-U- delle leggi di P-S-)La differenza tra " spettacoli " e " trattenimenti " consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divetimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, -ecc.).Qualora dette attività siano state già sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni Provinciali di Vigilanza ed abbiano ottenuto irregolare agibilità ma che non abbiano subìto trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi Provinciali VV.F. possono essere gli stessi già in possesso delle segreterie delle Commissioni Provinciali medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
Le eventuali certificazioni previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno, invece, essere acquisite direttamente dai Comandi per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi stesso.
Si conferma che i sopralluoghi per il rilascio del predetto Certificato di prevenzione incendi possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza.
5.0 - Punto da chiarire
D-M- 16 febbraio 1982 - punto 91) che recita: "Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h ".
5.1 - Chiarimento relativo.
Si precisa che con la dizione " Impianto per la produzione di calore " deve intendersi una installazione composta da una parte destinata al processo di combustione nonché da una parte destinata al combustibile di alimentazione, secondo la terminologia e 1 concetti contenuti agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 (Regolamento per l'esecuzione della Legge antismog 615 /66 relativamente al settore degli impianti termici).
Pertanto, per gli impianti alimentati con combustibili liquidi comprendenti locali di produzione del calore e serbatoio deve essere rilasciato, con riferimento anche alla prassi precedente, un unico Certificato di prevenzione incendi semprechè la potenzialità dell'impianto sia superiore a 100.000 Kcal/h. Non sono, invece, soggetti al rilascio di detto Certificato di prevenzione incendi gli impianti di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h qualunque sia la capacità del relativo serbatoio.
Qualora per gli impianti aventi potenzialità inferiore a 100.000 Kcal/h sia richiesto un controllo ai fini della prevenzione incendi, dovrà essere precisato che le norme tecniche in vigore devono essere osservate, sotto la responsabilità del titolare dell'attività, sia per il serbatoio che per il generatore di calore, come, peraltro, indicato nella Circolare n. 46 MI-SA (82) 15 del 7 ottobre 1982.
Restano valide le disposizioni relative alle autorizzazioni amministrative (Decreti di concessione) per i depositi di olii minerali ai sensi delle leggi vigenti. Per gli impianti termici alimentati con combustibili solidi, in attesa della emanazione dell'apposita normativa secondo le modalità previste dal D-P-R- 29 luglio 1982, n. 577, potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi a quelli previsti per gli impianti alimentati a combustibile liquido (Circolare n. 73 del 29 luglio 1971) per quanto concerne l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi e le comunicazioni, le aperture di ventilazione. Restano inoltre valide e applicabili le norme contenute nella " Legge antismog " numero 615/66 per gli impianti esistenti alla data dell'8 luglio 1968 i cui locali devono essere adeguati soltanto in occasione di trasformazioni, di ampliamenti o di rifacimenti dei fabbricati o degli impianti (tabella annessa al Capo V del D.P.R. 24 ottobre 1967, .n. 1288 valida ai sensi di quanto previsto al punto 17.1 del D-P-R- 22 dicembre 1970, n. 1391). In tali casi è pertanto consentita la coesistenza del deposito del combustibile solido nel locale del focolare con gli opportuni accorgimenti.
6.0 - Punto da chiarire.
A causa della emanazione in tempi diversi la delle norme di prevenzione incendi, la prescrizione sulla " resistenza al fuoco " non sempre è stata data con terminologia appropriata la ed uniforme, generando dubbi in sede di applicazione.
6.1 - Chiarimento relativo.
Si precisa, per uniformità di applicazione, che il significato di " resistenza al fuoco " è espresso dal " tempo durante il quale un elemento da costruzione (componente o struttura) conserva i seguenti requisiti:
I. stabilità meccanica (simbolo R);
II. tenuta alle fiamme, ai fumi e ai gas (simbolo E)
III. isolamento termico (simbolo I).
Tali requisiti sono valutati secondo le modalità di prova stabilite nella Circolare n.91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di materiale costituente l’elemento da costruzione stesso (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).in relazione all’obiettivo di resistenza al fuoco da conseguire nelle varie applicazioni di prevenzioni incendi e secondo criteri definiti in sede C.E.E., un elemento da costruzione può presentare un variabile livello di resistenza al fuoco derivante dall’aggregazione diversa dei suddetti requisiti e cioè REI, RE, R. Ovviamente il livello di resistenza al fuoco da richiedere deve essere specificato, per i vari casi di specie, nelle relative norme tecniche.
Per il Ministro Il sottosegretario di stato
F.to Spinelli
Grazie per il chiarimento, ora è un po' più semplice esporre il mio caso concreto.
Ho una licenza per somministrazione di alimenti e bevande e ho fatto al Comune una comunicazione di concertini musicali, con le date di svolgimento dei concertini che consistono in intrattenimento musicale con Dj.
L'ufficio comunale allo sviluppo economico mi ha comunicato che le condizioni che definiscono il piccolo trattenimento svolto in un pubblico esercizio sono le seguenti:
-divieto di pubblicizzare l'evento;
-divieto di apportare modifiche alle disposizioni dei locali;
-divieto di maggiorazione dei prezzi in occasione dell'intrattenimento;
- complementarietà, occasionalità e temporaneità dell'attività di intrattenimento rispetto all'attività principale
della somministrazione.
Io titolare autodichiaro (nella comunicazione per concertini musicali) che i concertini "vengono effettuati all'interno delle superfici del locale e pertanto non vengono installate altre attrezzature nè apportate modifiche agli impianti esistenti".
Il mio locale rientra nel piccolo trattenimento in quanto non c'è ingresso a pagamento, non c'è maggiorazione dei prezzi, l'evento non è pubblicizzato, la disposizione del locale non subisce modifiche, l'evento è complementare, occasionale e temporaneo svolgendosi una sola sera a settimana, il venerdì, gli altri giorni il locali chiude alle 21.00 massimo.
Nella comunicazione dell'ufficio comunale si fa riferimento all'art.4 del dpr 227/2011 qui di seguito:
Art. 4. Semplificazione della documentazione di impatto acustico
1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.
Nella comunicazione dell'ufficio comunale si dice che qualora si ravvisino elementi di difformità dal piccolo trattenimento saranno adottati immediati provvedimenti sanzionatori e di cessazione dell'attività abusivamente condotta in assenza di autorizzazioni, ferma restando l'imputabilità per disturbo della quiete pubblica per la quale siete comunque passibili di denuncia.
Quindi fermo restando che io ritengo di rientrare nella fattispecie piccolo trattenimento, in riferimento all'imputabilità per disturbo della quiete pubblica è sufficiente che io mi munisca di adeguata documentazione di previsione di impatto acustico come richiesto dal dpr 227/2011?
Quali sono gli altri adempimenti amministrativi che devo compiere per essere tranquillo?
La mia attività è stagionale, il mio Comune prevede un limite di emissioni sonore per il venerdì e il sabato fino all'1.30 della notte. Alcuni cittadini si sono lamentati per le emissioni sonore provenienti dal mio locale; il mio Comune ancora non ha approvato ma ha in approvazione un piano di zonizzazione acustica quindi attualmente è ancora in vigore la legge statale se non sbaglio il termine, ossia quella sostitutiva finchè il Comune non approva il piano di zonizzazione.
Il mio locale è all'aperto e questo rende più difficile il contenimento dell'impatto acustico.
Spero di aver dato tutte le informazioni necessarie per una risposta, ti ringrazio fin da ora per l'attenzione, se è necessario qualche altro dato o informazione sono disponibile.
Grazie
Vorrei aggiungere a quanto già scritto in precedenza che in un confronto con il sindaco il relazione alla comunicazione che mi è stata notificata da parte dell'ufficio allo sviluppo economico, che prima ho richiamato, lui mi ha detto di rispondere dicendo che affermo che i concertini musicali per i quali ho comunicato le date di svolgimento rientrano nelle condizioni che definiscono il piccolo trattenimento e che la mia ditta si sta adoperando per ottenere adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ex art.8 comma 2 l. n. 447/1995 come richiamata dall'art 4 dpr 227/2011.
E' corretto? grazie
Ancora una precisazione:
grazie al forum sono riuscita a trovare uno schema di spiegazione del dpr 227/2011,
se non ho interpretato l'articolo 4 erroneamente nel primo comma dove si richiede la documentazione di previsione di impatto acustico c'è anche scritto: "Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2."
Quindi se io non supero i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997
è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447? In cosa consiste?
Il mio caso rientra in questa fattispecie?
Ciao Andreja,
i punti essenziali sono:
1) lo svolgimento di intrattenimento accessori a quelli di somministrazione è LIBERALIZZATO dal DL 5/2012 e relative legge di conversione. Non servono comunicazioni, scia o altri adempimenti. Suggerisco comunque di fare una comunicazione con indicazione delle attività, periodi ed orari come hai fatto e direi che sotto questo profilo sei a posto
2) quanto alla parte ACUSTICA hai letto bene. La norma ti consente di FARE DA TE, di autocertificare il rispetto dei limiti (ovviamente se sei sicuro e te la senti). Altrimenti puoi acquisire una relazione tecnica (di un tecnico abilitato o di altro soggetto competente) e comunque autocertificare. Infine puoi allegare una relazione di un tecnico competente.
Visti i possibili problemi, ricorsi e contenziosi ti suggerisco di acquisire una relazione ed adottare tutte le misure di mitagazione del caso .....
Grazie dell'attenzione, ho già contattato un tecnico e mi informerò sulle soluzioni di mitagazione dell'impianto acustico.
riferimento id:5563TRATTENIMENTI MUSICALI: illegittimo il diniego per generica tutela della quiete pubblica
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[color=red][b]TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 6 ottobre 2016 n. 2245 [/b][/color]
Al di là della questione se fosse o meno necessario dotarsi di idoneo titolo abilitativo per svolgere l’attività in questione, va rilevato che il Comune ha respinto la richiesta di svolgimento di eventi musicali all’interno del citato pubblico esercizio, presentata dalla ricorrente, sul presupposto, non provato e meramente presunto, che l’attività musicale che la ricorrente voleva esercitare all’interno del proprio locale avrebbe alterato la quiete pubblica. Tale motivazione è erronea, perché l’amministrazione si è basata su una mera supposizione senza effettuare alcuna idonea istruttoria sul punto e anticipando un giudizio in relazione ad un’attività di cui non è stata valutata la portata e la dimensione, anche in considerazione del fatto che si tratta di soli sei serate musicali da svolgersi all’interno del locale con inizio alle ore 20,30 e fine alle ore 00,00.
http://buff.ly/2d7DUtr