La CCIAA ci ha comunicato che un soggetto ha avviato attività di COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI AUTOVETTURE E DI AUTOVEICOLI LEGGERI allegando alla pratica per il registro imprese una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale ha affermato di non avere effettuato alcun adempimento amministrativo, poiché nessun adempimento sarebbe previsto per il legittimo esercizio dell'attività.
A nostro avviso ome indicato nella L.R. 62/2018:"Il commercio all'ingrosso di prodotti relativi al settore merceologico non alimentare è esercitato previa comunicazione al SUAP o alla CCIAA (1) competente per territorio" puo' essere avviato attraverso la CCIAA mentre per il commercio al dettaglio è necessaria la presentazione di SCIA al Comune.
Come dobbiamo procedere secondo voi?
Comunicarlo alla CCIAA e fare comunicazione di avvio procedimento al soggetto per l'omessa presentazione di SCIA per commercio al dettaglio?
Dobbiamo prima fare una verifica sul posto attraverso la Pm?
Faccio sintesi più ampia per tutti quelli che leggono il post sul forum.
Prima del 2016 il commercio all’ingrosso non alimentare non aveva procedure abilitative di competenza comunale. Per prassi nemmeno passava dal SUAP. Tizio si iscriveva in CCIAA (comunicazione unica) e la CCIAA verificata i soli requisiti morali dell’esercente.
Con il d.lgs. n. 222/2016 /tabella A) è stato sancito che il regime abilitativo del commercio all’ingrosso non alimentare è la “comunicazione” (meno di una SCIA) ed è stata prevista la doppia competenza a scelta dell’esercente (cosa anomala e che crea problemi ma tant’è). Testualmente: la comunicazione è presentata al SUAP che la trasmette alla CCIAA o direttamente alla CCIAA.
La LR 62/2018 ha ratificato la ratio del d.lgs. n. 222/2016 e ne ha assunto i contenuti.
E’ chiaro che la “comunicazione” per l’ingrosso non può assorbire, in nessun caso, la SCIA per esercizio di vicinato o procedimento per media / grande struttura.
Detto questo, è probabile che la CCIAA si appelli all’art. 5, comma 2 del DPR 160/2010, disposizione poco usata ma ancora applicabile: La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
Quindi, può andare bene la procedura ma il soggetto deve presentare la SCIA secondo i contenuti sostanziali previsti dalla modulistica unificata standard. Se i contenuti obbligatori non ci sono, puoi dichiarare la non ricevibilità della pratica diffidando dall’avvio effettivo del commercio al dettaglio fino a nuova presentazione di formale SCIA.
Di ciò che ho detto ne dà conto la CCIAA di Lucca:
https://www.lu.camcom.it/content/suap-e-comunicazione-unica-integrazione