Nel 2012 a seguito del D.L. 1/2012 nel nostro Comune è stata prevista l'apertura di una nuova farmacia e con delibera del Consiglio Comunale è stata individuata la zona dove collocarla che si è andata ad aggiungere alle altre due zone afferenti le due sedi farmaceutiche esistenti. Alla luce di quanto previsto dalla nota del Ministero della Sanità del 21.3.2012 non capisco se le "zone" siano rimaste o meno. L'art. 1 della L. 475/1968 come modificata prevede ancora la possibilità del trasferimento della farmacia in un altro locale "nell'ambito della sede" per la quale fu concessa l'autorizzazione. Quindi se il titolare di una farmacia chiede il trasferimento in una "zona" diversa da quella individuata dalla sopradetta delibera di Consiglio può essere autorizzato? La condizione potrebbe essere solo quella di accertare che sia garantita un'equa distribuzione come prevede l'art. 2 della L. 475/1968? Ho visto che la situazione è dibattuta ma mi hanno detto che in alcuni Comuni sono stati autorizzati trasferimenti "fuori zona". Mi potete aiutare? Grazie
riferimento id:55554Quando parliamo di farmacie occorrerebbe sempre fare un dibattito ed esaminare innumerevoli sentenze. La materia è contorta e complessa per definizione.
Ad uso di tutti i lettori possiamo intanto puntualizzare che per trasferimento, in genere, si intende quello dentro la zona. La zonizzazione c'è e la puoi chiamare "sede" o, semplicemente "zona" oppure ancora "pianta organica".
Adesso la locuzione “pianta organica” non è più rinvenibile nella normativa ma le amministrazioni continuano ad usarla. Se n’è occupata anche la giurisprudenza, vedi, ad esempio, il CdS n. 6237/2019:
[i]Sebbene la nuova legge (dall'art. 11, D.L. n. 1 del 2012) non faccia riferimento alla pianta organica, compete comunque al Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome[/i]
Nel procedimento di autorizzazione al trasferimento dei locali di una farmacia all’interno della zona assegnata dalla pianta organica, la discrezionalità attribuita all’amministrazione è ridotta, essendo l’esercizio di tale potere limitato alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’idoneità dei locali e al limite delle distanze, vedi i 200 metri ai sensi della legge 475/1968, art. 1 (Consiglio di Stato, sentenze n. 5993/2011, n. 3210/2012, n. 5480/2014). In ogni caso la PA può giudicare sulla fruibilità dei locali da parte dell'utenza.
I trasferimenti fuori zona assegnata sono rappresentati da casi particolari dato che la zonizzazione è vincolante. Il comune, in buona sostanza, deve aggiornare la zonizzazione per variazioni demografiche "qualitative" (spostamenti interni) e, a quel punto, dare il via alla possibilità del trasferimento extra zona. Più in generale si può parlare di decentramento/accentramento.
Ai sensi della legge n. 362/1991, art. 5, il comune, a fronte di mutamenti demografici (aumenti/distribuzione) ridisegna le aree di pertinenza delle farmacie in sede di revisione della c.d. pianta organica (anche se oggi è improprio parlare di p.o.). Nel fare questo può prevedere lo spostamento di una farmacia da una sede ad un'altra: il numero delle farmacie resta quello, cambia la distribuzione.
TAR Campania, Napoli, n. 4401/2019
[i]Ambedue le procedure di decentramento delle farmacie previste dall'art. 5, comma 1 (c.d. d'ufficio) e comma 2 (ad istanza diparte) della L. n. 362 del 1991 possono trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui la vigente pianta organica delle sedi farmaceutiche non consente più di mantenere i livelli del servizio pubblico già assicurati alla popolazione, con il rischio di pregiudicare gli standards dell'assistenza farmaceutica, apparendo ogni diversa interpretazione della disposizione - qualificabile come norma a fattispecie non tassativa - in contrasto con l'individuata funzione della norma e con il principio costituzionale di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività (che opera) in un ordinamento di settore, che ancora si caratterizza in termini di rigida predeterminazione amministrativa del numero e della dislocazione delle farmacie presenti sul territorio.[/i]
CdS n. 2753/2010: [i]I presupposti per il decentramento delle farmacie, ai sensi dell'art. 5, c. 2, legge n. 362/1991, consistono nell'insorgenza di nuovi insediamenti abitativi, a seguito dell'incremento della popolazione o della migrazione da una zona all'altra (ad esempio dal centro a zone residenziali) e che l'interesse pubblico perseguito è quello ad una diversa e migliore organizzazione dell'assistenza farmaceutica, a numero immutato di farmacie in rapporto alla popolazione. I dati provenienti dal comune, che indicano le variazioni della popolazione nelle diverse zone interessate dal decentramento, assumono quindi un rilievo fondamentale ai fini delle valutazioni sull'autorizzabilità del trasferimento, onde la loro contraddittorietà o non univocità deve indurre l'amministrazione regionale a compiere più approfonditi accertamenti. Pertanto, nel caso di specie, sussiste la necessità per l'amministrazione regionale di rideterminarsi previ accertamenti idonei a chiarire il dato della popolazione residente nel comune e nelle frazioni e ciò a prescindere dalla sussistenza di un andamento indicativo, da solo insufficiente a giustificare l'autorizzazione al trasferimento.
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Grazie per il preziosissimo aiuto!!!
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