[size=18pt][color=red][b]Scioglimento del consiglio comunale - ripasso sul controllo sugli ORGANI[/b][/color][/size]
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2020
[color=red][b]Scioglimento del consiglio comunale di Partinico e nomina della
commissione straordinaria. (20A04566) [/b][/color]
(GU n.212 del 26-8-2020 - Suppl. Ordinario n. 31)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nel Comune di Partinico (Palermo) gli organi
elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del
10 giugno 2018;
Visto il decreto in data 18 giugno 2019, con il quale il Presidente
della Regione Siciliana, ai sensi delle vigenti disposizioni
regionali, ha nominato un commissario straordinario per la gestione
dell'ente in sostituzione e con le funzioni di sindaco e della giunta
comunale;
Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse
forme di ingerenza della criminalita' organizzata, che hanno esposto
l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon
andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai
condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato
grave pregiudizio per gli interessi della collettivita' e ha
determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave
inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende
necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di
adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti
pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il
risanamento dell'ente locale;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2020 , alla quale e' stato debitamente
invitato il Presidente della Regione Siciliana;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio comunale di Partinico (Palermo) e' sciolto.
Art. 2
La gestione del Comune di Partinico (Palermo) e' affidata, per la
durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dott. Guido Nicolo' Longo - prefetto a riposo;
dott.ssa Maria Baratta - viceprefetto aggiunto;
dott.ssa Isabella Giusto - funzionario economico finanziario.
Art. 3
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita,
fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le
attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al
sindaco nonche' ogni altro potere e incarico connesso alle medesime
cariche.
Dato a Roma, addi' 29 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Lamorgese, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2020
Interno, foglio n. 2161
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il Comune di Partinico (Palermo), i cui organi elettivi sono
stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno
2018, presenta forme di ingerenza da parte della criminalita'
organizzata che compromettono la libera determinazione e
l'imparzialita' dell'amministrazione nonche' il buon andamento e il
funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Con decreto del 18 giugno 2019 il Presidente della Regione
Siciliana, preso atto dell'avvenuta decadenza del sindaco e della
giunta comunale a causa delle dimissioni rassegnate dal primo
cittadino, divenute irrevocabili a termini di legge, ha nominato un
commissario straordinario per la gestione del comune in sostituzione
degli organi decaduti, fino alla prima tornata elettorale utile.
In seguito, alla luce delle risultanze di un attento monitoraggio
svolto nei confronti dell'amministrazione comunale, il prefetto di
Palermo, con decreto del 16 gennaio 2020, successivamente prorogato,
ha disposto l'accesso presso l'ente ex art. 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.
Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata
dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulla scorta delle
quali il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - direzione
distrettuale antimafia, ha predisposto l'allegata relazione in data
10 aprile 2020, che costituisce parte integrante della presente
proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e
rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli
amministratori locali con la criminalita' organizzata e su forme di
condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti
per l'adozione del provvedimento dissolutorio di cui al menzionato
art. 143.
I lavori svolti dall'organo ispettivo hanno preso in esame la
cornice criminale e il contesto ambientale nonche' il complessivo
andamento gestionale dell'amministrazione con particolare riguardo ai
rapporti tra gli amministratori e le consorterie locali, evidenziando
come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel
tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente o
indirettamente ad ambienti criminali.
Il prefetto si sofferma sulla storia recente del locale
mandamento mafioso, cristallizzata nelle sentenze di condanna emesse
a seguito delle operazioni di polizia giudiziaria «Terra bruciata»,
«The end», «Nuovo mandamento», «Kelevra» e «Game over», che si sono
susseguite dal 2005 al 2018. Le risultanze delle predette azioni di
polizia hanno fatto emergere, tra l'altro, i numerosi avvicendamenti
- a volte verificatisi a seguito di sanguinose faide tra consorterie
rivali - ai vertici di quel mandamento, strettamente legato al c.d.
clan dei corleonesi e dotato di un peso strategico nelle dinamiche
criminali di «cosa nostra» in quanto radicato in un'area geografica
ricca di importanti realta' economiche.
Dagli esiti dell'operazione «Game over» sono emersi i
pregiudizievoli collegamenti tra esponenti della compagine di governo
dell'ente ed elementi della criminalita' organizzata locale.
In particolare, fonti tecniche di prova hanno disvelato sia
l'interesse di un pregiudicato, gia' condannato in via definitiva per
associazione di tipo mafioso, a ottenere la nomina di un consigliere
alla carica di presidente del consiglio comunale sia i contatti
intercorsi in tal senso tra il pregiudicato, il consigliere in
questione e il coniuge di un altro componente dell'organo consiliare.
Gli accertamenti svolti dalle autorita' inquirenti hanno anche
messo in luce le convergenze di interessi tra soggetti affiliati al
citato mandamento mafioso e un ulteriore consigliere comunale nonche'
i «rapporti amicali» tra un esponente di vertice del mandamento e
quest'ultimo consigliere, rinviato a giudizio per il delitto di
associazione per delinquere e per i delitti di cui agli articoli 81
cpv., 110, 640, comma 2, n. 1, del codice penale e art. 4, commi 1 e
4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel
settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive».
In tale contesto, il prefetto pone in rilievo le anomale vicende
che hanno caratterizzato la vita politica dell'amministrazione eletta
nel 2018, con un sindaco non sostenuto dalla sua stessa maggioranza
consiliare in relazione all'adozione di provvedimenti essenziali per
il ripristino della legalita' e per il risanamento finanziario del
comune. Il primo cittadino ha dapprima proceduto, a gennaio 2019,
alla designazione di nuovi assessori in sostituzione di quelli
precedentemente nominati e, il successivo 3 maggio, ha rassegnato le
dimissioni dalla carica elettiva.
Nella relazione prefettizia si riferisce poi dell'atto
intimidatorio compiuto ai danni di un automezzo comunale in dotazione
all'ufficio manutenzione, su cui il 1° ottobre 2018 sono stati
rinvenuti una tanica di benzina e un accendino; analogo episodio
intimidatorio si e' verificato il 28 dicembre dello stesso anno,
quando due veicoli di proprieta' dell'ente sono stati danneggiati a
seguito di incendio.
Gli accertamenti effettuati dalla commissione di indagine hanno
altresi' fatto emergere che diversi esponenti degli organi elettivi e
dell'apparato burocratico dell'ente - alcuni dei quali con pregiudizi
di natura penale - sono risultati vicini ad ambienti criminali per
rapporti familiari o di frequentazione.
In ordine all'attivita' contrattuale posta in essere dal comune,
il prefetto segnala che fino all'insediamento - a novembre 2018 - del
nuovo segretario generale, l'ente ha sistematicamente pretermesso di
richiedere la prescritta documentazione antimafia. Parimenti, solo a
decorrere da agosto 2019, a seguito delle specifiche iniziative
assunte dal citato segretario generale, il comune ha iniziato a
espletare i dovuti controlli antimafia nei confronti dei titolari di
autorizzazioni, licenze e abilitazioni, alcuni dei quali sono
risultati gravati da pregiudizi penali ovvero vicini ad ambienti
criminali per rapporti familiari.
Le verifiche espletate in sede ispettiva hanno poi fatto emergere
gravi, reiterate illegittimita' nel settore ambientale, in relazione
al quale e' stato accertato che dal 2016 e fino a gennaio 2019, in
violazione del principio della unicita' della gestione integrata del
ciclo dei rifiuti - sancito dagli articoli 200 e 202 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e recepito dalla legge regionale 8
aprile 2010, n. 9 - l'amministrazione comunale ha posto in essere
plurime procedure di gara per il nolo, a freddo e a caldo, di
automezzi da adibire al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani gestito dall'autorita' d'ambito ottimale.
Con maggior dettaglio esplicativo, il prefetto rimarca che
successivamente alla revoca di una precedente aggiudicazione per
grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lettera c), del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - «Codice dei contratti
pubblici» - a marzo 2018 il comune ha indetto una gara informale con
invito a cinque ditte per la fornitura a nolo degli automezzi in
questione, conclusasi a febbraio 2019 in favore dell'unica impresa
partecipante, poi destinataria di un'interdittiva antimafia emessa
dalla prefettura di Palermo il 6 settembre 2019 e gia' beneficiaria
nel 2016 di analoghi affidamenti disposti in via diretta a seguito di
ripetuti, artificiosi frazionamenti e in spregio al principio di
rotazione sancito dalla normativa vigente in materia.
In base agli esiti dell'accesso la predetta gara informale e'
risultata connotata da innumerevoli profili di irregolarita', tra cui
la previsione in sede di bando di requisiti immotivatamente
restrittivi del favor partecipationis in ordine alla capacita'
tecnica nonche' l'erronea indicazione dell'importo a base d'asta -
quale parametro per la verifica della capacita' economico-finanziaria
dei concorrenti - determinato in misura inferiore a quella effettiva,
atteso che nel contratto era stata inserita la clausola sulla
facolta' di proroga dell'affidamento per ulteriori sei mesi.
E' stato anche riscontrato l'immotivato ricorso al criterio di
aggiudicazione del «prezzo piu' basso» in violazione dell'art. 95,
commi 4 e 5, del codice dei contratti pubblici oltre che l'elusione -
attraverso l'affidamento della fornitura degli automezzi con il
sistema del «nolo a caldo» - dei limiti imposti all'assunzione di
nuovo personale nel settore della gestione integrata dei rifiuti
dall'art. 19, commi 6 e 7, della menzionata legge regionale n. 9 del
2010.
L'impresa affidataria della fornitura si e' poi resa responsabile
di gravi e reiterate inadempienze nella fase esecutiva del contratto
tra cui, segnatamente, l'utilizzo come deposito degli automezzi di un
terreno di proprieta' di una societa' - che annovera tra i propri
soci e dipendenti soggetti vicini ad ambienti criminali per rapporti
familiari o di frequentazione - in violazione delle clausole
contrattuali che prevedevano la consegna degli automezzi al comune il
quale avrebbe quindi provveduto alla loro custodia.
In relazione alla descritta vicenda, il prefetto evidenzia,
altresi', che nonostante le ripetute segnalazioni delle predette
inadempienze da parte dell'autorita' d'ambito ottimale - attestate
anche dalle risultanze di un controllo effettuato, su disposizione
del sindaco, dalla polizia locale a settembre 2018 - i competenti
uffici comunali si sono limitati ad applicare lievi penali alla ditta
affidataria e solo nel successivo mese di novembre, in conseguenza di
reiterate sollecitazioni del segretario generale, si sono determinati
ad avviare il procedimento finalizzato alla risoluzione del
contratto, avvenuta il 31 dicembre 2018.
Nel settore dei servizi socio-assistenziali le risultanze
dell'accesso hanno messo in luce il sistematico ricorso a procedure
di affidamento non concorrenziali, senza garantire adeguati livelli
di trasparenza e senza effettuare le prescritte verifiche antimafia
ovvero effettuandole con notevole ritardo.
Il prefetto riferisce che da tale modus operandi hanno tratto
vantaggio tre ditte beneficiarie della quasi totalita' degli
affidamenti disposti dall'amministrazione comunale dal 2018 a oggi,
le quali hanno operato anche congiuntamente - come associazione
temporanea di imprese oppure facendo ricorso all'istituto
dell'avvalimento ex art. 89 del codice dei contratti pubblici - in un
regime di sostanziale oligopolio.
In merito a tali vicende assume valore sintomatico la circostanza
che le tre ditte in questione annoverano tra i propri dipendenti o
amministratori soggetti legati da vincoli familiari a esponenti della
criminalita' mafiosa locale.
Per quanto riguarda piu' nel dettaglio la gestione di una casa di
riposo comunale, l'organo ispettivo ha rilevato gravi anomalie e
illegittimita' nelle procedure espletate dall'ente negli anni 2017 -
2019 per l'individuazione di «figure professionali diverse». In
particolare, viene stigmatizzata la reiterata inosservanza del
divieto di artificioso frazionamento del valore dell'affidamento - in
violazione degli articoli 30, comma 2, e 35, commi 4 e 6, del
summenzionato codice - con conseguente elusione delle verifiche
antimafia prescritte per gli appalti «sopra soglia».
Ancora, il prefetto sottolinea la sostanziale disapplicazione del
protocollo di legalita' stipulato il 5 marzo 2019, atteso che per gli
affidamenti ivi contemplati l'amministrazione comunale ha inoltrato
alla prefettura di Palermo le richieste di documentazione antimafia
come previste dallo stesso protocollo successivamente alla
conclusione dei rapporti contrattuali con le imprese affidatarie o
comunque in ritardo e, anche in questo caso, a seguito di
sollecitazione da parte del segretario generale.
Sempre con riferimento alla gestione della casa di riposo
comunale, la commissione di indagine ha anche riscontrato plurime
illegittimita' quali: l'omessa adozione del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa previsto dall'art. 95, comma 3,
lettera a), del codice dei contratti pubblici per gli affidamenti di
servizi sociali; il mancato rispetto dei criteri stabiliti dall'art.
9, comma 22, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per la
composizione delle commissioni di gara; la violazione delle norme
contabili in materia di copertura finanziaria e di riconoscimento dei
debiti fuori bilancio di cui agli articoli 183, comma 6, 191, comma 1
e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nonche' la sistematica
inosservanza dell'art. 32, commi 5 e 7, del piu' volte citato codice
dei contratti pubblici, nella parte in cui prevede la verifica dei
requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione quale
adempimento successivo all'aggiudicazione a cui e' subordinata
l'efficacia dell'aggiudicazione stessa.
La commissione di indagine ha rilevato analoghe, gravi
illegittimita' anche nelle procedure per la fornitura di derrate
alimentari destinate alla casa di riposo comunale che nel biennio
2017 - 2018 si sono tutte concluse in favore di una ditta il cui
titolare e' legato da vincoli di parentela a esponenti di spicco
della mafia corleonese.
A tale proposito il prefetto sottolinea che il regime di
sostanziale monopolio in cui aveva operato la ditta in questione e'
cessato solo in conseguenza dell'intervento del segretario generale
che a dicembre 2018 ha invitato gli uffici competenti a procedere,
previa indagine di mercato, all'acquisto delle anzidette derrate
alimentari.
Nella relazione prefettizia viene rimarcato che ad agosto 2019 il
segretario generale ha avviato una verifica ispettiva sugli
affidamenti dei servizi inerenti alla gestione della casa di riposo
comunale, a seguito della quale il dirigente competente e' stato
invitato a ripristinare, in via di autotutela, la legalita'
dell'azione amministrativa. In conseguenza degli esiti della predetta
verifica, due funzionari comunali sono stati destinatari di sanzioni
disciplinari.
In relazione a tale vicenda, il prefetto segnala inoltre che
l'organo consiliare si e' illegittimamente ingerito nell'attivita'
riservata alle figure dirigenziali - in violazione del generale
principio di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000
- con particolare riferimento alla gestione del personale comunale
assegnato alla casa di riposo in questione.
Lo stesso organo consiliare - competente a deliberare
l'affidamento in concessione dei servizi ai sensi dell'art. 32, comma
2, lettera f), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 - ha
ripetutamente e immotivatamente rigettato la proposta della giunta di
«esternalizzare» i servizi inerenti la gestione della citata casa di
riposo comunale e solo il 20 gennaio 2020 - successivamente
all'insediamento della commissione di indagine - ha approvato la
proposta in parola.
A tal riguardo il prefetto stigmatizza la circostanza che
l'ostruzionismo del consiglio comunale nel procedere alla predetta
esternalizzazione non solo ha impedito di realizzare un notevole
risparmio, con grave pregiudizio per il comune che si trova in stato
di dissesto finanziario, ma ha anche comportato il protrarsi delle
descritte irregolarita' e illegittimita' nella gestione della
struttura, da cui hanno tratto vantaggio anche le imprese sopra
menzionate.
Infine, sul piano economico gli accertamenti esperiti hanno
evidenziato la situazione gravemente deficitaria dell'ente - come
detto, in stato di dissesto finanziario - sulla quale hanno
pesantemente inciso sia i ritardi e le inefficienze nell'attivita' di
riscossione delle entrate comunali sia la scarsa incisivita'
dell'azione di contrasto dei fenomeni di evasione tributaria, di cui
hanno beneficiato anche soggetti organici o contigui alle locali
consorterie criminali.
Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente
riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di
condizionamenti nell'amministrazione comunale di Partinico (Palermo),
volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno
determinato lo svilimento e la perdita di credibilita'
dell'istituzione locale nonche' il pregiudizio degli interessi della
collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per
assicurare la riconduzione dell'ente alla legalita'.
Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del
provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Partinico
(Palermo), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del
2000.
In relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza
criminale, si rende necessario che la durata della gestione
commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 21 luglio 2020
Il Ministro dell'interno: Lamorgese
Allegato
VEDI ALLEGATO