Tizia, sprovvista dei requisiti formativi e organizzativi necessari per lo svolgimento dell''attività funebre come descritta dall''art. 5 della L.R.V. n. 18/2010, vorrebbe presentare una pratica per avviare un''agenzia di affari che le consenta il solo disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l''organizzazione delle onoranze funebri (lett. a), art. 5 della sopracitata legge). Quesito: è possibile disgiungere le singole prestazioni che nel loro complesso costituiscono l''attività funebre e "autorizzare", come nel nostro caso, il solo svolgimento della parte amministrativa? non si configurerebbe una violazione del divieto di intermediazione nell''attività funebre? ad avviso della scrivente, tale soluzione non è praticabile, stante anche la definizione di agenzia di affari (si intende l''impresa, comunque organizzata, che si offre come intermediaria nell''assunzione o trattazione di affari altrui di qualsiasi genere, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, a fini di lucro, con esclusione delle attività di intermediazione soggette a specifica disciplina di settore, come appunto l''ambito funebre). Si resta tuttavia in attesa di un Vs. parere nel merito. grazie anticipatamente Prof.
riferimento id:55545La LR 18/2010 detta delle condizioni molto stringenti per l’esercizio dell’attività funebre. Personalmente ritengo che siano anche “troppo” stringenti ma tant’è. La locuzione “È vietata l'intermediazione nell'attività funebre” lascia pochi margini interpretativi e quindi concordo.
Ai sensi dell’art. 205 del reg. TULPS si comprende:
[i]Sotto la denominazione di “agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari” usata dall'articolo 115 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come [b]intermediarie[/b] nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.[/i]