Data: 2020-08-25 08:50:42

termine del procedimento amministrativo

Ciao Simone,
con riferimento alla lezione n. 3 del corso RIPAM cod050 avrei bisogno di un chiarimento.
Al minuto 16'14" tu dici, con riferiemnto all'art. 29, che  il comune ha dei vincoli nella regolamentazione di rispetto dei livelli minimi e fai l'esempio del termine del procedimento che può essere inferiore a 30 giorni ma non superiore.
Al minuto 27'43" dici, con riferimento all'art. 2, che se il termine non viene stabilito con legge di settore spetta al regolamento NON solo statale ma anche locale il quale può stabilire un termine maggiore di 30 gg., che è un termine residuale.
Vorrei capire come si conciliano le due norme .

Vorrei anche capire da dove trai l'informazione che anche gli enti locali possono regolamentare i termini: dalla lettura della norma mi pare si evinca solo la competenza statale.
Grazie per il cortese riscontro
Sara

riferimento id:55529

Data: 2020-08-27 08:50:57

Re:termine del procedimento amministrativo


Ciao Simone,
con riferimento alla lezione n. 3 del corso RIPAM cod050 avrei bisogno di un chiarimento.
Al minuto 16'14" tu dici, con riferiemnto all'art. 29, che  il comune ha dei vincoli nella regolamentazione di rispetto dei livelli minimi e fai l'esempio del termine del procedimento che può essere inferiore a 30 giorni ma non superiore.
Al minuto 27'43" dici, con riferimento all'art. 2, che se il termine non viene stabilito con legge di settore spetta al regolamento NON solo statale ma anche locale il quale può stabilire un termine maggiore di 30 gg., che è un termine residuale.
Vorrei capire come si conciliano le due norme .

Vorrei anche capire da dove trai l'informazione che anche gli enti locali possono regolamentare i termini: dalla lettura della norma mi pare si evinca solo la competenza statale.
Grazie per il cortese riscontro
Sara
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Questione complessissima fra diritto costituzionale e amministrativo.
Vedi:
https://www.diritto.it/archivio/1/20233.pdf

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Legge 7 agosto 1990, n. 241
Art. 29. (Ambito di applicazione della legge)
(articolo così sostituito dall'art. 19 della legge n. 15 del 2005)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 69 del 2009)

[color=blue][b]2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai princípi stabiliti dalla presente legge.
[/b][/color]
[color=red][b]2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
[/b][/color]
2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
(comma modificato dall'art. 49, comma 4, legge n. 122 del 2010, poi dall'art. 3, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 126 del 2016)

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
(commi da 2-bis a 2-quinquies aggiunti dall'art. 10, comma 1, legge n. 69 del 2009)

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