Data: 2020-08-25 06:41:09

Distributore di carburante: SCIA per lavori e perizia giurata

A seguito della presentazione di una SCIA per modifica all'impianto ai sensi dell'art. 66 della LR 62/2018 e s.m.i. e di una successiva SCIA edilizia per ricollocazione impianto GPL (spostamento) e sostituzione parco serbatoi, tubazioni ed erogatori, si chiede se la presentazione della perizia giurata per la regolarità dell'intervento sia sufficiente per rimettere in esercizio l'impianto o se sia comunque necessario depositare prima la fine lavori della SCIA edilizia. Questo anche per capire quando effettuare l'invio all'Agenzia delle Dogane ed ai VV F della perizia giurata da parte del SUAP. :)
Antonella

riferimento id:55525

Data: 2020-08-25 11:35:32

Re:Distributore di carburante: SCIA per lavori e perizia giurata

Scusate ho sbagliato settore, l'ho ripubblicato su quello giusto
Antonella

riferimento id:55525

Data: 2020-08-25 19:38:08

Re:Distributore di carburante: SCIA per lavori e perizia giurata

Sono due aspetti scollegati. O meglio, sono contestuali ma la LR 62/2018 è chiaro che non può prevedere ogni eventualità e quindi, non ha previsto un collegamento formale fra pratica edilizia e pratica di derivazione LR 62/2018.

Diciamo che la perizia giurata è presupposto necessario per l’avvio dell’attività post modifica. A parere mio, la ratio complessiva dell’art. 67 della LR 68/2018 vuole che l’esercizio ex novo a sopposto a previo collaudo (autocollaudo) mentre le modifiche a previa (la cosa è sottintesa in riferimento al primo comma) perizia giurata. Faccio notare che l’autocollaudo è un’asseverazione senza giuramento, quindi qualcosa meno di una perizia giurata e si applica per qualcosa di maggiormente importante delle mere modifiche, ma tant’è (questo non c’entra niente, è solo un’osservazione).

La comunicazione di fine lavori, per quanto dovuta, vedi art. 149 della LR n. 65/2014, a parere mio, non è presupposto formalmente necessario per la perizia giurata. Il progettista o un tecnico abilitato potrebbe dimenticarsi di effettuare la fine lavori e, previo accertamento, incorrere nella sanzione di cui al combinato disposto dell’art. 23, comma 7 e 37, comma 5 del DPR 380/01. In questa situazione, l’altro tecnico incaricato della perizia potrebbe comunque procedere, avendone le competenze, a perizia giurata dove, implicitamente, si dà atto dell’esecuzione alla regola dell’arte del progetto presentato. Io, avendo ricevuto la perizia giurata, ne darei seguito.

Aggiungo che la perizia giurata, nei fatti, è anche un’attestazione di fine lavori. Se fosse lo stesso tecnico, io la prederei per buona anche ai fini edilizi. Meglio se nella perizia fosse citata anche la rilevanza edilizia.

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