Salve. Diffondere musica all'aperto in pieno centro abitato con impianto di musica diffusa e amplificatori sino alle 4 del mattino, da parte di un bar, in assenza di qualsivoglia comunicazione e/o atto di assenso, integra o no la violazione di cui all'art. 659 c.p.? Un pò come l'autovettura che alle tre di notte circola con impianto stereo a volume alto. Voglio dire senza necessità che siano misurati i decibel, trattandosi di reato di pericolo concreto, ossia che è sufficiente mettere a repentaglio il bene tutelato nel caso di specie la quiete pubblica, minacciata dalla musica per l'orario (notte fonda) e per il trovarsi in pieno centro abitato. Grazie per le risposte.
riferimento id:55519Nessun atto di assenso formale o di silenzio assenso e tantomeno nessuna autorizzazione può permettere il disturbo alla quiete pubblica.
Per integrare il reato in questione non serve necessariamente la misura del differenziale decibel come si fa con l’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Secondo la Cassazione può essere sufficiente anche solo la testimonianza dell’agente intervenuto.
In merito https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/02/06/disturbo-del-riposo-delle-persone-per-provarlo-basta-la-testimonianza-dell-agente-intervenuto
Vedasi anche
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/novembre/1541362097700.html
In assenza di agenti intervenuti è sufficiente sentire a sit esponente e vicini?
A parte ciò a tuo giudizio suonare alle 4 del mattino in pieno centro abitato e determinare il risveglio di persone che dormivano, é o no reato?
Oltre all’ “esposto” del singolo (in realtà da trattare come denuncia visto che si ipotizza reato procedibile d’ufficio) e sicuramente alle sit degli altri vicini (condomini e non, onde evitare rischio archiviazione se a lamentarsi è uno solo) meglio sempre sarebbe interpellare le varie FFPP per capire se hanno avuto chiamate ai numeri di emergenza in orari di interesse e se hanno fatto interventi constatando che il locale fosse aperto e che ci fosse musica in atto o anche solo schiamazzi degli avventori.
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/movida-rumore-sentenza-condanna-pub-1.4210454
A mio avviso è ben ipotizzabile il reato del comma 1 e quindi l’informativa all’Ag fermo restando nelle more l’adozione di altri provvedimenti amministrativi (es art.10 tulps).
Leggi https://www.diritto.it/la-cassazione-fornisce-alcuni-chiarimenti-in-merito-allart-659-c-p-vediamo-quali/