Data: 2012-05-27 19:22:18

Il controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario


Il controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario

Il controllo di regolarità contabile svolto dalla figura del responsabile del servizio finanziario e di ragioneria implica anche il controllo di legittimità della spesa

Premesso che il parere di regolarità contabile richiesto dall’art. 53 della legge 142/1990 al responsabile di del servizio finanziario o di ragioneria è atto sostanzialmente diverso dall’“attestazione” di copertura finanziaria che il medesimo o altro funzionario è chiamato a rilasciare, consistendo il primo consiste in una valutazione in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sottoposta ad esame ed integrando la seconda una verificazione più specifica concernente la copertura finanziaria del relativo impegno, secondo la giurisprudenza contabile prevalente il parere di regolarità contabile significa controllo di legittimità della spesa. Invero, la norma che individua il vero principio fondamentale in materia, distinguendo il controllo finanziario relativo all’attestazione della copertura finanziaria da quello di regolarità contabile, è l’art. 20 del r.d. n. 1214/1934 TU Corte dei conti, ove si prevede che “La Corte vigila perché le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perché non si faccia trasporto di somme non consentite per legge, e perché la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti”. Tale norma, che si applica all’attività di controllo della Corte dei conti e definisce il concetto di contabilità pubblica, per la sua ampia definizione si configura come riferimento fondamentale per i concetti di regolarità finanziaria e contabile, tale che, per la sua generalità è estensibile a qualsiasi organo pubblico che svolga tali funzioni; e dunque per regolarità contabile deve intendersi legittimità della spesa, ossia conformità di essa alle leggi ed ai regolamenti.
http://www.respamm.it/giurisprudenza/viewdec_s.php?id=%A7%0C%8E%AA%10%0A%91%0F%3D%98%1Cc%96T%18%85%EDX%8B2%7D%21C9%98%01%BD%FF%02%8E%C9W&srchp=76

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