Buongiorno,
mi sono imbattuto nell'argomento somministrazione su cui sono a richiedere qualche chiarimenti; premesso che ho studiato la legge nazionale e regionale (nel mio caso Marche) da cui si evince che per la somministrazione temporanea va presentata SCIA. Per quanto riguarda invece un esercizio di somministrazione, l'interessato esattamente cosa deve presentare al comune territorialmente competente (posto che abbia i requisiti morali e professionali, nonchè tutte le varie conformità edilizie, antincendio, acustiche, ecc...)?
Grazie anticipatamente
il normale esercizio di somministrazione) bar/ristorante è sottoposto ad un doppio regime abilitativo in base alla zona di ubicazione. Il principio deriva dal d.lgs. n. 59/2010, vedi art. 64, in particolare, commi 1 e 3.
In pratica, nelle zone sottoposte a tutela paesaggistica, i comuni possono sottoporre l'avvio attività a vera e propria autorizzazione. L'autorizzazione ha senso se i comuni adottano degli atti a contenuto generale di programmazione in base ad esigenze di sostenibilità urbana, non sono ammesse programmazioni prive di motivazioni basate sulla tutela urbana in senso lato. Il discorso sarebbe complesso e occorrerebbe citare della giurisprudenza. Se non ci sono atti di programmazione, molti comuni applicano ugualmente l'autorizzazione ma è un'autorizzazione priva di contenuti: se non devono valutare nulla allora il rilascio è dovuto e, quindi, si potrebbe applicare la SCIA.
Fuori dalle zone tutelate si applica la SCIA in ogni caso.
Resta inteso che occorrono altre sub-procedure come la necessaria notifica sanitaria ex Reg. CE 852/04 e la c.d. licenza fiscale per gli alcolici o altre eventuali come impatto acustico, insegna , ecc.