Una decina di giorni fa una ditta ha presentato, tramite il portale SUAPE della Regione Sardegna, la comunicazione per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande - somministrazione di sushi, all'interno di una struttura alberghiera, indicando come periodo complessivo di durata della manifestazione o evento "dal 08/08/2020 al 06/09/2020" e come periodo effettivo di svolgimento dell'attività "dal 08/08/2020 al 22/08/2020". Il giorno prima di Ferragosto la stessa ditta ha trasmesso, creando una nuova pratica nel portale SUAPE,una nuova comunicazione per somministrazione temporanea di alimenti - sushi, identica alla precedente, con una sola differenza: il periodo effettivo di svolgimento dell'attività ora indicato è "dal 22/8/2020 al 6/9/2020". Risulta chiaro che la ditta ha trasmesso due comunicazioni per somministrazione temporanea (modelli F40) con due distinte pratiche, con l'intento di bypassare la norma che fissa in quindici giorni il periodo massimo di svolgimento dell'attività. Ora il SUAP può dichiarare immediatamente irricevibile il modello F40 inviato il 14 agosto con la motivazione che la durata complessiva della somministrazione temporanea, per legge, non può essere superiore a quindici giorni e che tale divieto non può essere violato con l'artificioso inoltro di diverse pratiche SUAP? Cordiali saluti, Annalisa
Una decina di giorni fa una ditta ha presentato, tramite il portale SUAPE della Regione Sardegna, la comunicazione per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande - somministrazione di sushi, all'interno di una struttura alberghiera, indicando come periodo complessivo di durata della manifestazione o evento "dal 08/08/2020 al 06/09/2020" e come periodo effettivo di svolgimento dell'attività "dal 08/08/2020 al 22/08/2020". Il giorno prima di Ferragosto la stessa ditta ha trasmesso, creando una nuova pratica nel portale SUAPE,una nuova comunicazione per somministrazione temporanea di alimenti - sushi, identica alla precedente, con una sola differenza: il periodo effettivo di svolgimento dell'attività ora indicato è "dal 22/8/2020 al 6/9/2020". Risulta chiaro che la ditta ha trasmesso due comunicazioni per somministrazione temporanea (modelli F40) con due distinte pratiche, con l'intento di bypassare la norma che fissa in quindici giorni il periodo massimo di svolgimento dell'attività. Ora il SUAP può dichiarare immediatamente irricevibile il modello F40 inviato il 14 agosto con la motivazione che la durata complessiva della somministrazione temporanea, per legge, non può essere superiore a quindici giorni e che tale divieto non può essere violato con l'artificioso inoltro di diverse pratiche SUAP? Cordiali saluti, Annalisa
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Certo, in Sardegna esiste questa limitazione temporale. Quindi puoi procedere come hai indicato