Data: 2020-08-19 09:59:26

responsabile del servizio finanziario nei comuni sotto i 5000 abitanti

Buongiorno Dott. Chiarelli le vorrei sottoporre un quesito in merito al responsabile del servizio finanziario.
Esaminando alcuni atti del comune (1800 abitanti) in cui mi accingo a sostenere le prove scritte, mi sono accorto di alcune anomalie poiché alcune determine contengono la firma del segretario comunale in qualità di responsabile del servizio finanziario (come risulta essere anche dall'organigramma), in altre  la firma del sindaco in qualità di responsabile del servizio finanziario, delibere riferite agli ultimi mesi di luglio e agosto.

Riporto in allegato la mia interpretazione

Ho effettuato una analisi dei vari riferimenti normativi: regolamento di contabilità, regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la delibera Corte dei conti, Sezione regionale Lazio, 16 marzo Delibera n. 5/2018/ .

REGOLAMENTO DI CONTABILITà
ARTICOLO 87 - Poteri sostitutivi Le competenze, le sottoscrizioni, le attestazioni, i pareri e le certificazioni attribuiti ai sensi dell'ordinamento finanziario e contabile e del presente regolamento, al responsabile del servizio finanziario sono resi, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dipendente o altro soggetto, individuato a norma del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.


REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO  DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Articolo 9 Principio di separazione delle competenze

Il presente regolamento si uniforma altresì al principio di separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono le funzioni di indirizzo e di controllo sul conseguimento degli obiettivi, mentre agli organi burocratici fanno capo le competenze gestionali.

Agli organi politici compete più in particolare: a) l’attività di programmazione e di indirizzo, attraverso la definizione degli obiettivi; b) l’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche dei nuclei di valutazione e dei servizi di controllo interno.

Ai responsabili dei servizi competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

Resta salva l’applicabilità della disciplina introdotta dalla legge 23.12.2000 n° 388, art. 53, comma 23. 

Articolo 11 Area delle posizioni organizzative
omissis...
comma 7.Ai sensi l’art. 53, comma 23 della Legge n. 388 del 28 .12.2000, modificato dall’l'art. 29, comma 4 della Legge n. 448 del 28.12.2001 che dispone che gli EE.LL. con popolazione inferiore a 5000 abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4 lett.d) del D.Lgs n. 267/2000, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possano previa adozione di apposite disposizioni regolamentari, attribuite ai componenti dell’Organo Esecutivo al responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, possono essere attribuite ai componenti l’Organo Esecutivo.


Delibera della Corte di Conti sezione regionale del Lazio.
“Nei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, in ragione delle ridotte dimensioni demografiche dell'Ente, resta oggi ancora rimessa alla scelta discrezionale dei medesimi la scelta:
1) tra forma associata di esercizio delle funzioni fondamentali, tra cui certo rientra il servizio finanziario e di contabilità seguendo lo schema normativo della convenzione/unione di comuni (non essendo ancora operativa la obbligatorietà dello strumento associativo, nelle more della concreta attuazione dell’art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n.122/2010 e s.m.i.)
2) o il conferimento ex art. 53, comma 23, della L. n.388/2000, di esse, ad uno dei membri della Giunta (Assessori o Sindaco), in deroga al generale principio di separazione di competenze tra organi politici ed organi amministrativi, con un regolamento motivato che ridisegni l’assetto organizzativo interno dell’Ente e senza che sia neppure necessario dimostrare l’assoluta carenza, all’interno dell’Ente, di professionalità adeguate, nonché fatta salva la verifica annuale del contenimento della spesa in sede di approvazione del bilancio
3)  o l’affidamento delle medesime ex art. 97, comma 4, lett. d) del Tuel al Segretario comunale che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, può essere nominato responsabile degli uffici e dei servizi (art. 109, comma 2, T.U.E.L), mediante previsioni statutarie, regolamentari o tramite un provvedimento del Sindaco.
Tra questa rosa di possibilità andrà prescelta, da un canto quella che consente di contenere maggiormente la spesa del personale e, dall’altro, tenendo conto delle necessarie competenze richieste dall’elevato grado di tecnicità del servizio finanziario e di contabilità, la cui carenza potrebbe comportare potenziali ricadute in termini di responsabilità amministrativo-contabile. Scelta da sottoporre a revisione periodica, sia sotto il profilo dell’efficiente organizzazione interna degli uffici, anche in rapporto alla consistenza dimensionale dell’Ente, sia onde vagliarne ciclicamente in concreto la proficuità economico-finanziaria, anche alla luce del criterio della competenza professionale del nominato per individuare il punto di equilibrio più funzionale alla soddisfazione delle necessità correlate alla peculiare struttura organizzativa interna dell’Ente”.
E' questo il principio affermato dalla Corte dei conti, Sezione regionale Lazio, 16 marzo Delibera n. 5/2018/PA

Dalla mia analisi considerando  il regolamento contabile e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e gli atti gestionali del comune, sembrerebbe che ci sia una sorta di promiscuità nella funzione di responsabile del servizio finanziario tra il segretario comunale, il sindaco, o altro dipendente mentre nella delibera della Corte di Conti si evince la necessità di operare una scelta tra le 3 opzioni, e quindi nel caso del comune in oggetto tra il segretario e il sindaco.
Non so se questa mia interpretazione sia corretta, e se anche in questi casi la prassi intervenga a mitigare eventuali lacune normative.
grazie
Fabio

riferimento id:55452

Data: 2020-08-19 19:21:30

Re:responsabile del servizio finanziario nei comuni sotto i 5000 abitanti

Troppo articolato ... o impari a sintetizzare ... altrimenti non possiamo fare una lezione su un caso eccezionale!

riferimento id:55452

Data: 2020-08-20 09:13:36

Re:responsabile del servizio finanziario nei comuni sotto i 5000 abitanti

Faccio una sintesi...
Ai sensi l’art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000, nei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4 lett.d) del D.Lgs n. 267/2000, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono, previa adozione di apposite disposizioni regolamentari, attribuire ai componenti dell’Organo Esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
Nel regolamento di contabilità del Comune  per quanto attiene ai poteri sostitutivi, le competenze, le sottoscrizioni, le attestazioni, i pareri e le certificazioni attribuiti al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'ordinamento finanziario e contabile si rinvia a quanto stabilito nel regolamento sull'ordinamento dei gli uffici e dei servizi, il quale ribadisce il principio della separazione delle competenze tra organi politici e burocratici, ferma restando l'applicazione dell'art. 53 comma 23 L.338/2000, a cui però fa eccezione l'art 97 comma 4 lett. d) del TUEL sull'affidamento al Segretario comunale delle funzioni dirigenziali, tra cui anche quella di responsabile del servizio finanziario.
Seguendo quest'ordine normativo consequenziale, anche sulla base della delibera  n. 5/2018/PA della Corte dei conti, Sezione regionale Lazio, il Comune dovrebbe optare in modo formale per la scelta tra il Segretario (art 97 tuel) o un membro dell'organo esecutivo (tra cui il sindaco) art 53 L.388/2000, o altro dipendente incaricato.

Il mio dubbio è questo: la nomina del responsabile di ragioneria deve comunque avvenire in modo formale anche nel caso cui per ipotesi il responsabile sia in ferie e non possa ad esempio firmare il parere o il visto di regolarità contabile, e nel caso in cui sia il Sindaco stesso ad assumere tale ruolo, occorre un suo atto di nomina?

riferimento id:55452

Data: 2020-08-20 14:20:28

Re:responsabile del servizio finanziario nei comuni sotto i 5000 abitanti

a mio avviso per l'espressione di volontà degli organi della PA vale il principio generale, salvo casi specifici che devono essere previsti da norme di legge, della forma scritta. Anche nel vostro caso, dunque, dovrà sempre essere adottato un provvedimento di individuazione del responsabile dei servizi finanziari.

riferimento id:55452
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