[color=red][size=18pt][b]Ordinanza di chiusura delle discoteche (16 agosto 2020)[/b][/size][/color]
[img width=300 height=225]https://www.corriere.it/methode_image/2020/08/15/Interni/Foto%20Interni%20-%20Trattate/deejaytime1-u32001742250522oc-253x360corriere-print-nazionale1-keuh-u32001742820129o4g-656x492corriere-web-sezioni_MASTER.jpg[/img]
Il Ministro della Salute
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’articolo 32;
Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della
salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in
particolare, l’articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in
particolare, l’articolo 1, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;
Vista le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è
stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
Ritenuto, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure
urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;
Preso atto della comune volontà della Conferenza dei presidenti delle regioni e del Ministero dello
sviluppo economico di aprire con immediatezza un tavolo di confronto con le Associazioni di
categoria, al fine di individuare gli interventi economici di sostegno nazionali al settore interessato
dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente ordinanza;
Sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro dello sviluppo economico;
EMANA
LA SEGUENTE ORDINANZA
[color=red][size=18pt][b]Art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)[/b][/size][/color]
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
[color=blue][b]a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.[/b][/color]
[color=red][b]2. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).
[/b][/color]
[color=red][size=18pt][b]Art. 2 (Disposizioni finali)[/b][/size][/color]
[b]1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.[/b]
[color=red][b]2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.
[/b][/color]3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 agosto 2020.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
On. Roberto Speranza
Discoteche chiuse e mascherina dopo le 18: ordinanza Ministero (17/08/2020)
[img width=300 height=225]https://i.ytimg.com/vi/iuOD0pJVFDw/hqdefault.jpg[/img]
[color=red][size=18pt][b]https://youtu.be/9Lo1xm9O7LY[/b][/size][/color]
Pubblico la prima versione che era circolata.
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 16 agosto 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04564)
[color=red][b](GU n.204 del 17-8-2020)
[/b][/color]
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in
particolare, l'art. 1, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;
Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e
del 29 luglio 2020, con le quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure
urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul
territorio nazionale;
Preso atto della comune volonta' della Conferenza dei presidenti
delle regioni e del Ministero dello sviluppo economico di aprire con
immediatezza un tavolo di confronto con le associazioni di categoria,
al fine di individuare gli interventi economici di sostegno nazionali
al settore interessato dall'art. 1, comma 1, lettera b), della
presente ordinanza;
Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro dello sviluppo
economico;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento
e gestione dell'emergenza sanitaria
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, citato in
premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus
COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) e' fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero
territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche
all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al
pubblico nonche' negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie,
lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia piu' agevole il
formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attivita' del ballo
che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati
destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti
balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle
strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
2. Le regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini
piu' restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).
Art. 2
Disposizioni finali
1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica
quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 agosto 2020 sino
all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 agosto 2020
Il Ministro: Speranza
__________
Avvertenza:
A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del
controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Perdite da limitazione alle attività delle discoteche. Quali sono i dati reali?
[img]https://1.bp.blogspot.com/-PIrEefLV39I/Vx4QAySJYUI/AAAAAAAAFpg/kvUsBQ891-QGjDeVFEv1m-uJunm69rSTgCK4B/s147/LOGO%2BbLOGLIVERI.png[/img]
https://luigioliveri.blogspot.com/2020/08/perdite-da-limitazione-alle-attivita.html?fbclid=IwAR25Or2uhQ1WSnCk3HYxkJZ33ot6fgQNONYUpw8EsJEKoQko2Ep1ji96WyA
Ottimo. Quello che dico sempre. Quando c’è da chiedere e prendere sussidi vari l’esercente italiano (e l’italiano in genere) non ha rivali al mondo. E spara cifre a vanvera e senza vergognarsi.
Lo stesso quando dichiara i propri fatturati.
[size=18pt][color=red][b]TAR LAZIO RIGETTA RICHIESTA SOSPENSIONE CAUTELARE[/b][/color][/size]
[img]https://www.cdra.it/wp-content/uploads/2019/06/cdra-tar-lazio-1.jpg.webp[/img]
La decisione del Tar Lazio è stata depositata stamattina (19 agosto) alle 9, a meno di 24 ore dall’istanza del Silb. Si tratta di una decisione cautelare monocratica, in attesa della decisione collegiale già fissata per la prima udienza utile, quella del 9 settembre. Il Tar Lazio respinge la richiesta dei sindacati delle associazioni da ballo, in quanto nel bilanciamento degli interessi la posizione dell’Associazione dei gestori delle sale da ballo “risulta recessiva rispetto all’interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia in atto”.
Il Tar Lazio, nell’ordinanza presidenziale spiega anche che “la natura dei danni ne consente in linea di principio la successiva reintegrazione anche per equivalente, nel caso che il giudizio abbia esito favorevole alla parte ricorrente” e fa cenno anche alla “comune volontà della Conferenza dei presidenti delle regioni e del Ministero dello sviluppo economico di aprire con immediatezza un tavolo di confronto con le Associazioni di categoria, al fine di individuare gli interventi economici di sostegno nazionali al settore”.
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202006595&nomeFile=202005408_06.html&subDir=Provvedimenti
riferimento id:55417https://youtu.be/9Lo1xm9O7LY
L’Ordinanza del Ministro richiama espressamente il dpcm 7 agosto ed il suo articolo 1 (“fermo restando...”).
A mio avviso dunque se il dpcm, art.1 c.1 lett n) prevede che restino chiuse le attività svolte in.....mentre l’ordinanza si limita alla sola questione del “ballo”, qualsiasi attività svolta in tali locali è vietata (es la somministrazione) dovendo a monte tali locali essere chiusi.
In questo senso l’ordinanza non avrebbe e non ha...molto senso. A meno che anziché “integrare” quanto già prevede il dlcm, non serva a limitarlo (e qui rientra in campo la questione della legittimità di tali dpcm).
Della serie, se le Regioni non rispettano il dpcm, almeno rispettassero l’ordinanza del ‘Autorità competente in materia, ossia il Ministro della Salute