[size=18pt][b]Elezioni 20-21 settembre 2020. Protocollo sanitario[/b][/size]
[img width=300 height=200]https://www.oltreilfatto.it/wp-content/uploads/2020/08/CONTAGIO-ELEZIONI-COVID-19.jpg[/img]
È stato sottoscritto dal Ministro dell’Interno e dal Ministro della Salute un “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020”, nel quale sono contenute alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali che si terranno il prossimo 20 e 21 settembre.
[color=red][size=18pt][b]VIDEOCOMMENTO: https://youtu.be/yycg5uAseN4[/b][/size][/color]
IN ALLEGATO IL PROTOCOLLO
Per il voto a domicilio come la mettiamo? E i seggi volanti nelle case di cura? E negli ospedali? Aspettiamo ulteriori chiarimenti!
riferimento id:55402ELEZIONI 2020: misure precauzionali per il voto nel DL 103/2020
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[color=red][b]DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 103
Modalita' operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del
voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020.[/b][/color]
(GU n.203 del 14-8-2020)
Vigente al: 15-8-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita' di assicurare, per l'anno
2020, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento
agli elettori positivi a COVID-19, collocati in quarantena
ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in
isolamento fiduciario;
Visto l'articolo 48 della Costituzione;
Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per
garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli
elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire il sicuro
svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 29 luglio
2020, con la quale il Governo ha prorogato lo stato di emergenza
sanitaria, gia' deliberata in data 31 gennaio 2020 in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020;
Considerato che in data 20 e 21 settembre 2020 si svolgeranno, nel
rispetto del principio della concentrazione delle scadenze elettorali
di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n.
59, le consultazioni politiche, referendarie e amministrative
previste per l'anno 2020;
Rilevata la necessita' di adottare adeguate misure per assicurare
l'esercizio del diritto di voto anche degli elettori positivi al
COVID-19 in quarantena e di tutti coloro che si trovano in isolamento
fiduciario;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle
imminenti scadenze elettorali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 agosto 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
della salute e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Inserimento delle schede votate nell'urna
1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19,
al fine di prevenire i rischi di contagio, nonche' assicurare il
pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle
consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, [color=red][b]l'elettore,
dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda,
provvede ad inserirla personalmente nell'urna. [/b][/color] Restano ferme le
ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei
deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31,
comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche'
dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la
composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570.
Art. 2
[color=red][b]Sezioni elettorali ospedaliere[/b][/color] costituite nelle
strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19
1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie
dell'anno 2020:
a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199
posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni
elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e
l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la
struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 e' abilitata alla
raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3,
comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi
dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136,
nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie
con meno di 100 posti letto;
c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita
presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche' a
quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla
raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui
all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente
autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure
di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.
2. In caso di accertata impossibilita' alla costituzione della
sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco puo'
nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unita' speciali di
continuita' assistenziale regionale (USCAR), designati dalla
competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa
attivazione dell'autorita' competente, soggetti iscritti all'elenco
dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La
nomina puo' essere disposta solo previo consenso degli interessati.
3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del
presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti
anch'essi da personale delle Unita' speciali di continuita'
assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda
sanitaria locale, che il comune puo' attivare ove necessario; il
medesimo personale puo' essere nominato con le modalita' di cui al
comma 2.
4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e
3, compresi i volontari di cui al comma 2, spetta l'onorario fisso
forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n.
70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a 263.088
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
5. Ai volontari di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso
forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui agli
articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai
relativi oneri, pari a 220.000 euro per l'anno 2020, si provvede a
valere sulle risorse stanziate per l'emergenza COVID 19 e disponibili
sul «Fondo per le emergenze nazionali» di cui all'articolo 44 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 3
[color=red][b]Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a
trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di
isolamento fiduciario per COVID-19[/b][/color]
[color=red][b] 1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie
dell'anno 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o
in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19
sono ammessi al voto presso il comune di residenza. [/b][/color]
2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco
del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalita' individuate
dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il
decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:
a) una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto
presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato
dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non
anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della
votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma
1.
3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste
elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale apporta apposita
annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento
dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di
cui al comma 1 nonche' assegna l'elettore ammesso al voto
domiciliare, alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente
piu' prossima al domicilio del medesimo.
4. Il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie
che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste pervenute,
provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a
disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare,
comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto
domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati
assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della
votazione.
5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante
le ore in cui e' aperta la votazione. Viene assicurata, con ogni
mezzo idoneo, la liberta' e la segretezza del voto nel rispetto delle
esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.
6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a
garanzia dell'uniformita' del procedimento elettorale, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni
regionali dell'anno 2020.
Art. 4
Disposizioni in materia di ballottaggio
1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020,
n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n.
59, dopo la parola «circoscrizionali.» e' inserito, il seguente
periodo:
«Lo scrutinio relativo ai ballottaggi delle elezioni
amministrative, in caso di coincidenza con il ballottaggio per le
elezioni regionali, avviene di seguito a quest'ultimo.».
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione degli articoli del presente decreto, ad
eccezione di quanto previsto all'articolo 2, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi
mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 agosto 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Lamorgese, Ministro dell'interno
Bonafede, Ministro della giustizia
Speranza, Ministro della salute
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede