Data: 2012-05-27 19:17:55

CAMPEGGI in strutture ricettive e TARSU - TAR Lazio 3993/2012

CAMPEGGI in strutture ricettive e TARSU - TAR Lazio 3993/2012

T.A.R. Lazio Roma, Sezione II, 4 maggio 2012 sent. 3993

FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente è titolare del camping “Lusiana”, sito in località Livata del Comune di Subiaco.
Rappresenta che la delibera oggetto di impugnazione, per le aree adibite a campeggi, ha stabilito una tariffa per i rifiuti solidi urbani pari a lire 9.695 per metro quadrato.
Anche in questo caso, come in quello delle delibere relative agli anni 1998 e 1999 (anch’esse oggetto di impugnativa innanzi al TAR del Lazio), il Comune ha fissato per i campeggi la tariffa più alta in assoluto.
Precisa di avere gravato, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, anche la tariffa stabilita per l’anno 2000.
Avverso le determinazioni meglio indicate in epigrafe, deduce:
1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DIRETTA DEGLI ARTT. 65 E 69 DEL D.LGS. N. 507/93
Le norme di cui in rubrica indicano il contenuto minimo della deliberazione consiliare in materia.
Nel caso di specie, invece, il provvedimento impugnato non indica quali siano gli elementi considerati ai fini della differenziazione delle tariffe. Non è quindi possibile apprezzare la ratio, logica e giuridica, sottesa ad una così evidente disparità di trattamento tra le aree destinate a campeggio e le altre categorie e sottocategorie di immobili.
2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONCERNENTI LA MATERIA. ECCESSO DI POTERE SOTTO TUTTI I PROFILI SINTOMATICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ MANIFESTA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
L’amministrazione non ha evidentemente tenuto conto delle specifiche caratteristiche dei campeggi, imputando agli stessi un onere di smaltimento che è quasi il doppio di quello previsto per gli alberghi, categoria sostanzialmente omogenea.
L’attività riferita ai campeggi sembra essere stata assimilata a quelle, totalmente diverse, di rivendita e di somministrazione di generi alimentari, attività che, pur sussistenti anche in un campeggio, sono marginali e, comunque, soggette a tassazione separata.
L’equiparazione dei campeggi agli alberghi è in particolare contenta nel d.P.R. n. 158/99, recante “Regolamento per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione degli ciclo dei rifiuti urbani”.
Ad ogni buon conto, non sono state esplicitate le ragioni di fatto e di diritto alla base delle scelte compiute.
Pure ignorata risulta la circostanza che l’attività in esame è sostanzialmente a carattere stagionale.
3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/90, OVVERO ALTERNATIVA SUSSISTENZA DELL’ULTERIORE PROFILO DI ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, OVVERO PER INSUFFICIENZA O INCONGRUITÀ DELLA STESSA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO DI POTERE.
La persistente volontà dell’amministrazione di voler far gravare in capo all’odierna ricorrente un onere contributivo sproporzionato, e già stigmatizzato dal TAR, concretizza l’ipotesi di un vero e proprio sviamento di potere.
4) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER ILLEGITTIMITÀ DI ATTO PRESUPPOSTO.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 2676 del 4.3.2003, è stata accolta l’istanza cautelare.
Il ricorso è stato infine assunto per la decisione alla pubblica udienza del 4 aprile 2012.
2. In via preliminare, va dato atto che la controversia riguardante l’impugnativa degli atti di carattere generale recanti le determinazioni regolamentari e tariffarie, presupposte all’imposizione dei tributi, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., Sez. Un. 1.3.2002, n. 3030).
Nella fattispecie, rileva poi il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), efficace a decorrere dal 1° gennaio 1994, il quale - in attuazione del comma 4 dell'art. 4 della legge di delegazione 23 ottobre 1992, n. 421 - ha stabilito, all'art. 58, che, in relazione all'istituzione ed all'attivazione del servizio relativo allo «smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa» nelle zone del territorio comunale, i Comuni «debbono istituire una tassa annuale» (usualmente denominata "TARSU"), da applicarsi «in base a tariffa», secondo appositi regolamenti comunali, a copertura (dal cinquanta al cento per cento ovvero, per gli enti locali per i quali sussistono i presupposti dello stato di dissesto, dal settanta al cento per cento) del costo del servizio stesso, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri specificati negli artt. da 59 a 81 del medesimo decreto legislativo.
Quanto ai soggetti passivi, la tassa è dovuta (in solido tra i componenti del nucleo familiare o tra gli utilizzatori in comune degli immobili) da coloro che occupano o detengono locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti - ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde - esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa, ivi comprese le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata solo la strada di accesso (artt. 62 e 63).
È prevista l'esclusione o l'esonero dal tributo in determinati casi in cui gli immobili si trovino in condizione di non potere produrre rifiuti, mentre è, di regola, irrilevante la circostanza che il soggetto passivo abbia, in concreto, autonomamente provveduto allo smaltimento (art. 62, commi 2, 3 e 5).
Il prelievo, dunque, è posto in relazione, da un lato, alla attitudine media ordinaria alla produzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti per unità di superficie e per tipo di uso degli immobili e, dall'altro, alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento dei rifiuti da parte dei soggetti passivi. In particolare, la tassa, mediante determinazione tariffaria da parte del Comune, «può essere commisurata [...] in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile di rifiuti solidi [...] producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento» (art. 65, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n. 549). Solo in via eccezionale ed alternativa è prevista la possibilità di commisurare la medesima tassa, «per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento» (ibidem).
L’art. 68 prevede altresì, per quanto qui interessa, che “Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere:
a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65;
c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all'art. 66, commi 3 e 4;
d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di richiesta documentata e delle cause di decadenza.
L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:
[...]
b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati [...]”.
Peraltro, in base al successivo d.P.R. 158 del 1999 (recante “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 22/97, le attività di cui si verte sono state assimilate (sia fini del calcolo della c.d. quota fissa che di quella variabile), ora agli “impianti sportivi”, ora “ai distributori di carburanti”, con l’applicazione, in ogni caso, di coefficienti inferiori a quelli previsti per gli esercizi alberghieri, con o senza ristorante (cfr. le tabelle allegate al suddetto d.P.R.).
Per quanto occorrer possa, si rileva che tali disposizioni, in giurisprudenza, sono state considerate attuazione di principi logici, applicabili anche alla TARSU, nel periodo di passaggio graduale dal regime di “tassa” a quello della “tariffa” disciplinata dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cfr., sul punto, Cons. St., sez. V^, 10 febbraio 2009, n. 750).
Nel caso in esame, rileva, infine, l’art. 69 del d.lgs. n. 507 del 1993, alla stregua del quale “Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3. [...]”.
2.1. Orbene, nel caso in esame, non si rilevano nelle motivazioni della delibera, né risultano dagli atti del procedimento, le ragioni che giustificano le determinazioni tariffarie avversate, comportanti l’applicazione ai campeggi della tariffa più alta in assoluto tra quelle previste per le utenze non domestiche.
La tariffa medesima, risulta, inoltre, pari a più del doppio di quella applicabile agli alberghi e alle “collettività” in genere, laddove, invece, i campeggi sono sostanzialmente assimilabili a tali strutture ricettive.
La collocazione dei campeggi all’interno della più ampia categoria delle strutture ricettive di tipo alberghiero è, peraltro, ampiamente acquisita in giurisprudenza (cfr., tra le altre, TAR Toscana, I, 3 novembre 2003, n. 5596),
Né si palesano sufficienti, nel caso di specie, le considerazioni svolte durante il dibattito in Consiglio comunale, posto che l’intera rimodulazione delle aliquote previste per le diverse categorie non trova comunque una congrua spiegazione nelle motivazioni e nell’istruttoria della delibera impugnata.
3. Per quanto appena argomentato, il ricorso merita accoglimento.
Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese, in considerazione del fatto che, all’epoca di cui si verte, le questioni erano ancora nuove e non sufficientemente definite dalla giurisprudenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie, e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore

riferimento id:5540
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it