Data: 2020-08-12 16:44:27

evento giochi gonfiabili associazione

Salve un'associazione equestre intende effettuare un evento a tema rodeo con utiizzo di attrazioni dello spettacolo viaggiante quale toro meccanico e gonfiabili per bimbi. L'associazione noleggia le attrazioni che allestisce in un'area privata all'aperto che apre al pubblico indistinto con il pagamento del biglietto per accedere alle attrazioni. Ai sensi della determinazione n. 586 prot. n. 15804 del 06/07/2020 dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna che ha dettato le linee guide per l'esercizio delle attività di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante in luogo delle linee guida dei DPCM, occorre la predisposizione di specifico  protocollo aziendale per le singole attrazioni in relazione alle loro caratteristiche peculiari. Tale protocollo dovrà predisporlo la ditta di noleggio che lo renderà disponibile all'associazione come pure la Licenza ex art. 69 TULPS di ciascuna di esse, l’attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo, la documentazione relativa al collaudo periodico, il libretto dell’attrazione aggiornato, l’assicurazione, la dichiarazione di corretto montaggio , documentazione da accludere alla SCIA che presenterà l'Associazione ai fini dell'art. 69 del Tulps? Grazie.

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Data: 2020-08-13 16:12:05

Re:evento giochi gonfiabili associazione

La titolarità dell’art. 69 ricade in capo al gestore che è colui che ha il controllo dell’attrazione. Se il un soggetto gestore noleggia le attrezzature a Tizio senza offrire anche la conduzione, allora Tizio diventa gestore esso stesso. Tendenzialmente proprio per non fare le pratiche di voltura del codice attrazione ecc. il gestore dell’attrazione non si limita a noleggiare le attrazioni ma si propone anche come effettivo conduttore delle stesse, questo anche in funzione del corretto montaggio.
Quindi, meglio se il soggetto professionale esegue il montaggio ed esibisce la licenza ex art. 69 oltre a tutta l’atra documentazione. I referenti dell’associazione possono essere nominati come meri “conduttori”. Vedi le definizioni di cui all’art. 2 del DM 18/05/07

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