Data: 2020-08-10 06:37:19

STALLI DI SOSTA RISERVATI A PERSONE TITOLARI DI CONTRASSEGNO DISABILI

STALLI DI SOSTA RISERVATI A PERSONE TITOLARI DI CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

Qui

https://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/regolamento_allegato_delibera_cc_n.31_del_18-04-2016_0.pdf

Un esempio di regolamento

[color=green][b]Possibile prevedere nel regolamento che il richiedente paghi il costo della segnaletica orizzontale e verticale per la realizzazione dello stallo?[/b][/color]

https://www.tempostretto.it/news/dalla-n4-n34-stalli-disabili-paga-comune-modificata-determina-discordia.html

[i]Dalla determina dirigenziale numero 4 alla numero 34. L’amministrazione Accorinti ha chiesto ed ottenuto la modifica del provvedimento relativo agli stalli dei disabili


In base a quell’atto- che aveva suscitato un vespaio di polemiche – il costo relativo alla realizzazione e alla manutenzione della segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, di individuazione e delimitazione dello spazio di sosta, nonché la relativa rimozione erano a totale carico del beneficiario.
[/i]

Qui

https://normanno.com/societa/sociale/realizzare-gli-stalli-di-sosta-per-disabili-torna-a-carico-del-comune-pizzino-fa-marcia-indietro-su-indirizzo-della-nuova-amministrazione/

si cita la sentenza 1732 del 12 giugno 2013 da TAR Catania

Gli stalli personalizzati possono essere concessi [u]limitatamente alle zone ad alta densità di traffico[/u]

[color=green][b]Come vengono individuate tali zone?[/b][/color]

Grazie

riferimento id:55335

Data: 2020-08-10 06:58:50

Re:STALLI DI SOSTA RISERVATI A PERSONE TITOLARI DI CONTRASSEGNO DISABILI


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

in forma semplificata, ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2013, proposto da:
Unione Italiana Ciechi - Sez. Prov. di Messina- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro De Renzis e Letterio Donato, con domicilio eletto presso l’Avv. Salvo Zappalà in Catania, viale XX Settembre n., 50;
contro

Commissario Straordinario del Comune di Messina, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Cammaroto, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Catania, in via Milano n. 42/A; Dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità del Comune di Messina;
per l'annullamento

della determina dirigenziale n. 4 del 5 Febbraio 2013, pubblicata per affissione all’Albo Pretorio del Municipio di Messina dal 9 febbraio 2013 al 23 febbraio 2013, avente ad oggetto: “Procedura per l’assegnazione di spazi di sosta personalizzati per invalidi in zone ad alta densità di traffico”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissario Straordinario del Comune di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


RITENUTO di poter definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da specifico avviso dato alle parti presenti alla camera di consiglio del 12 giugno 2013;

VISTO il ricorso con quale l’Unione Italiana Ciechi - sezione provinciale di Messina - ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, recante i criteri per l’assegnazione degli spazi di sosta personalizzati di cui al comma 5° dell’art. 381 del regolamento di esecuzione del codice della strada, precisando che “la disabilità consistente nella mancanza della vista, ove non associata ad altra patologia che comprometta la deambulazione (capacità di deambulazione impedita), non costituisce presupposto per l’assegnazione dell’area di sosta personalizzata e prevedendo alcune disposizioni circa la realizzazione e la manutenzione della segnaletica per gli spazi di sosta personali”;

CONSIDERATO che le censure articolate nel ricorso (eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, e disparità di trattamento; difetto d’istruttoria e di motivazione, violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e violazione dell’art. 381 comma 5 del D.P.R. 495/1992) tutte finalizzate a contestare il carattere discriminatorio e irragionevole del provvedimento impugnato, nella parte in cui esclude dai soggetti disabili che possono ottenere l’assegnazione di spazi di sosta personalizzati, i soggetti non vedenti, non possono trovare accoglimento poiché:

- l’art. 381 del regolamento di esecuzione del codice della strada prevede due distinti istituti finalizzati ad agevolare la mobilità delle persone invalide:

- l’autorizzazione in deroga (cd contrassegno invalidi) disciplinata dai commi 2°, 3° e 4° dell’art. 381 citato;

- l’assegnazione di spazi di sosta personali –(nella sussistenza dei requisiti previsti dal 5° comma della medesima norma, tra cui la “particolare condizione d’invalidità”);

- il Comune di Messina, ha ritenuto di limitare la concessione dei predetti spazi ai soli soggetti con impedita capacità di deambulazione, nella corretta attività discrezionale finalizzata all’individuazione dei soggetti con “particolare condizione di invalidità” e nel contemperamento dei diversi interessi di tutti i soggetti coinvolti;

RITENUTO, inoltre, che in tema di circolazione di veicoli e di strumenti di agevolazione della mobilità delle persone disabili, appare logico e ragionevole prendere in particolare considerazione l'aspetto dell'invalidità rappresentato dalla non deambulazione, sicché la determina impugnata non sembra avere carattere discriminatorio tra categorie di soggetti invalidi, né tantomeno effetti lesivi della dignità dei soggetti non vedenti;

CONSIDERATO, che una volta accertata la legittimità della disposizione impugnata, anche nella parte in cui precisa che la disabilità consistente nella mancanza della vista non costituisce presupposto per l’assegnazione dell’area di sosta, l’Unione ricorrente non ha più alcun interesse a censurare le ulteriori disposizioni del provvedimento impugnato concernenti le modalità dell’allestimento e della manutenzione della segnaletica stradale per la delimitazione dello spazio di sosta;

RITENUTO, in conclusione, che il ricorso è infondato e va respinto, e che la particolare natura della controversia unitamente alla rilevanza degli interessi sottesi alla controversia inducono il Collegio a disporre la compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

riferimento id:55335
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