Data: 2020-08-07 11:45:40

Legge Regionale 4 dicembre 2019, n. 24

Salve, siccome la regione Campania ha pubblicato il regolamento per la legge sulle "[i]Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale e per il sostegno e la promozione dell'agricoltura contadina[/i]", vorrei alcune piccole informazioni in merito siccome non tutto mi è chiaro.
- Per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti può essere usata soprattutto la cucina dell'agriturismo?
- Se si usa la cucina dell'agriturismo, bisogna aggiornare la notifica sanitaria per lavorare, trasformare e confezionare un prodotto?

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Data: 2020-08-10 20:04:57

Re:Legge Regionale 4 dicembre 2019, n. 24

a parere mio (la regione Campania non è la sola ad averlo fatto) la norma che citi non è che una mera linea guida che non aggiunge o toglie nulla a quello che già prima poteva essere esercitato.
In materia vige il reg. CE 852/04 oppure il Reg. CE 853/04. La norma regionale non può derogare queste norme e, ai sensi di queste norme, la responsabilità ricade in capo all'operaore. E' lui che deve dimostrare (da qui l'assoluta importanza del piano di autocontrollo) che quel che fa soddisfa i principi dei regolamenti europei. Ai sensi di quei regolamenti non si esclude, a priori, il c.d. home food, declinabile in molte maniere: vedi il B&B nella civile abitazione, l'home restaurant e l'agriturismo che usa l'abitazione dell'agricoltore.

Poi si può citare il d.lgs. n. 228/2001 e il cieterio della "prevalenza" dei predotti propri.

Quindi, una prima considerazione potrebbe portarci a ritenere che la norma ha un campo applicativo ridotto rispetto a quello del d.lgs. n. 228/01. In particolare, tale campo applicativo pare un sott'insieme rispetto a quello di cui al d.lgs. n. 228/2001: solo se sono usati prodotti primari di esclusiva produzione aziendale e solo se la vendita è locale, si può godere delle condizioni "agevolate" di esercizio per: lavorazione, trasformazione e confezionamento. Tuttavia, come già accennato, viene da chiedersi, ai sensi del Reg. CE 852/04, se anche gli agricoltori che non rispettino tali condizioni non possano e non potevano già godere, ugualmente, delle stesse potenzialità di esercizio in relazione alla lavorazione, trasformazione ecc.

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