Data: 2020-08-07 11:44:41

GIOCHI LECITI E RESCISSIONE CONTRATTO CON CONCESSIONARIO

Ai sensi della Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57, art. 4 (Distanze Minime), comma 5:
[i]Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto al comma 1:
a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
b) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.[/i]

Ci scrive una ditta concessionaria di giochi e ci fa presente che il titolare di un esercizio di somministrazione ha rescisso definitivamente il contratto con loro, indicando inoltre che: "in base all’art. 4 Legge Regionale Toscana n.57/2013 e successive modifiche e integrazioni, i titolari dell'attività sono impossibilitati anche in futuro alla sottoscrizione di un nuovo contratto e al ricollocamento di Awp con lo stesso od altro concessionario."

Cosa significa?

Immagino che vogliano indicare che, se l'esercizio non è posto ad adeguata distanza dai luoghi sensibili, configurandosi il contratto con altro concessionario come nuova istallazione, i titolari non risultano autorizzati all'esercizio dei giochi.

Non saprei in quale altro modo interpretarlo.

Inoltre chiedo: cosa intende Regione Toscana quando parla di CONCESSIONARIO? Si tratta del concessionario che fornisce le macchine da installare e quindi, diciamo, la ditta installatrice, oppure il concessionario che realizza il collegamento alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli?

Potreste aiutarmi?

Grazie




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Data: 2020-08-10 19:38:30

Re:GIOCHI LECITI E RESCISSIONE CONTRATTO CON CONCESSIONARIO

Sì, il senso è quello che hai descritto. Mi pare di capire che il concessionario abbiaha fatto la “spia”: il barista ha voluto interrompere il contratto ma così facendo, se ne stipulerà un altro, sarà una nuova installazione. Alla luce di questo, se il bar si trova entro le distanze di sicurezza, non potrà installare i giochi con vincita in denaro in forza del nuovo contratto con altro concessionario.

Il concessionario citato dalla legge non va confuso con il "concessionario di rete". Il concessionario citato è il gestore che noleggia le Newslot e/o le VLT. Per concessionario, quindi,  è da intendersi  il mero gestore dei "comma 6" che conclude un contratto di fornitura/noleggio degli stessi con l'esercente (es. tabaccheria, bar). Tale soggetto sarà abilitato (in genere SCIA) ai sensi dell'art. 86, comma 4, lett. b) TULPS: "attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta".
Detto questo, potrebbe capitare che il "concessionario di rete" agisca anche come diretto contraente con l'esercente fornendo le macchinette (credo sia un’ipotesi remota).

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Data: 2020-08-20 06:48:29

Re:GIOCHI LECITI E RESCISSIONE CONTRATTO CON CONCESSIONARIO

Concordo al 100% con la prima risposta.
Della serie, o restavi con noi o mai più slot, con nessuno.

Sulla seconda invece sono perplesso. Per me “concessionario” non può che essere un termine tecnico e quindi riferirsi a chi è titolare di concessione statale nel settore.
Ergo, parlando qui, di apparecchi con vincita in denaro, si riferisce ai [b]concessionari di rete[/b] (il cui elenco si trova sul sito di ADM)  e non ai [i]gestori[/i] degli apparecchi che sono soggetti che operano quasi sempre in forza di un contratto a tre (concessionario, gestore, esercente finale).
Altrimenti, se fosse corretta la lettura di Mario, sarebbe l’ennesima pecca di questa legge.

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Data: 2020-08-24 08:15:13

Re:GIOCHI LECITI E RESCISSIONE CONTRATTO CON CONCESSIONARIO

Se così fosse però l'affermazione "con lo stesso od altro concessionario" riguarderebbe il concessionario di rete e non la ditta installatrice. Pertanto sarebbe possibile sottoscrivere il contratto con altra ditta.

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