Salve, il titolare di un pubblico esercizio vorrebbe effettuare una serata musicale con dj nell'area esterna e contigua all'esercizio. Essendo attività imprenditoriale dovrebbe presentare una pratica Suape? Dovrebbe presentare la modulistica per la valutazione dell'impatto acustico? Il Comune e' dotato di un piano di classificazione acustica ma nulla dice su questa casistica, quanto piuttosto sulle manifestazioni di pubblico spettacolo, ma i piccoli intrattenimenti di un pubblico esercizio se rispettano determinati requisiti (es. gratuità, no maggiorazione prezzo consumazioni etc) non possono essere qualificati come pubblico spettacolo. L'art. 28 della L.R. 5/2006 dichiara che l'autorizzazione per il pubblico esercizio abilita, inoltre, all’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento. Significa che devono o non devono presentare la Scia? Al Comune o al SUAPE? (SUAPE è nel Comune gestito dalla Comunità Montana)
riferimento id:55310Copio-incollo un post di qualche giorno fa.
La questione dipende dai particolari. Ad uso di tutti i lettori riassumo la questione in termini generali.
In sintesi, dopo il 2012, con la modifica all’art. 124 del Reg. TULPS, il gestore del pubblico esercizio (bar, ristorante, albergo, ecc.), già abilitato con art. 86 TULPS (quindi già ok con i requisiti personali TULPS) può eseguire trattenimenti presso l’esercizio senza ulteriori titoli abilitativi a condizione che:
- il trattenimento sia un qualcosa a servizio dell’attività principale che (quest’ultima) deve rimanere tale;
- il locale non si trasformi (fisicamente parlando) in qualcosa di diverso: si tolgono i tavoli e la gente balla come fosse una discoteca.
- i “TULPisti” più ortodossi vogliono che il gestore non faccia pubblicità degli eventi come fossero serate di pubblico spettacolo e neppure che i clienti paghino qualcosa in più del normale.
A parere mio non è così credendo che la modifica all’art. 124 del reg. TULPS abbia voluto proprio liberalizzare l’attività di trattenimento vera e propria e non indicare che è consentito quello che già prima poteva essere considerata solo della mera musica di compagnia.
In ogni caso, posso essere d’accordo con i più ortodossi ritenendo necessaria l’applicazione dell’art. 80 TULPS (che riguarda la sicurezza dei locali) quando, nei fatti, quel pubblico esercizio si è trasformato in una balera. In questo caso si può applicare il pacchetto completo: 68 +80 TULPS
Quindi, dopo il 2012, le alternative sono due:
- nessuna pratica TULPS finché è ragionevole ritenere che lo spettacolo/trattenimento resti funzionale all’esercizio dell’attività principale;
- pacchetto completo (68+80 TULPS) se tizio cambia mestiere e si mette a fare l’intrattenitore, anche se temporaneamente (sotto le 200 persone può essere una SCIA asseverata).
Sul punto e su quanto sia opinabile la cosa vedi il TAR Lecce n. 3171/2015 (favorevole all’esercente) e l’appello che ribaltato il giudizio di primo grado: CdS n. 818/2018. (vedi sul sito della giustizia amministrativa)
Da un punto di vista dell’impatto acustico, mettendo insieme la legge 447/95, il DPR n. 227/2011 e il d.lgs. n. 222/2016 (al netto di norme regionali specifiche), l’evento sonoro, se resta entra i limiti di legge (espressi in decibel), così come attuati dal comune con la zonizzazione, può presentare una mera comunicazione citando o allegando una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato. Se vengono superati i limiti di legge, allora è necessaria la richiesta di autorizzazione in deroga e, quindi, il rilascio della conseguente deroga acustica fissando comunque una soglia ragionevole