Buongiorno,
la Polizia di Stato ha accertato e comunicato al SUAP che il titolare di un esercizio commerciale vendeva bevande alcoliche a minori di anni 16, i quali all'atto dell'accertamento dichiaravano che non si trattava di un singolo episodio ma che in più occasioni avevano acquistato bevande alcoliche presso quell'esercizio commerciale.
Nella nota la Polizia di Stato invitava il Comune a valutare l'emissione di provvedimento di sospensione dell'attività.
Il dubbio è il seguente:
Premesso che la sospensione dell'attività per 3 mesi si applica nel caso di reiterazione, puo' configurarsi "reiterazione" sulla base delle dichiarazioni rese dai minori o soltanto laddove ci siano agli atti piu' verbali di accertamento?
Grazie
la vendita dibevande alcoliche ai minori di anni 16 è un reato contravvenzionale. Nello specifico la competenza è del giudice di pace.
Solo in caso di accertata recidiva (seconda condanna), si applica anche la sanzione amministrativa del terzo comma.
In ogni caso, se vi sarà condanna (anche senza reiterazione), il giudice applicherà la sospensione di cui all'ultimo comma.
La prassi dominante, in caso di recidiva, vuole che sia in capo al Prefetto la competenza per emettere l'ordinanza di ingiunzione e, quindi, irrogare la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio. Questo perché si tratta di materia afferente alla pubblica sicurezza.