Buongiorno,
In data 11/06/2020 una ditta individuale ha comunicato il subingresso in attività di commercio su aapp su posteggio. Poiché dal casellario giudiziale il titolare non è risultato in possesso dei requisiti morali, il 21/07/2020 è stata firmata l’ordinanza con la quale si pronunciava l’inefficacia della SCIA e si ordinava la cessazione immediata dell’attività.
Con tale atto non è però stata dichiarata esplicitamente la decadenza del posteggio.
In seguito al ricevimento dell’ordinanza siamo stati contattati dal commercialista della ditta che, riconoscendo la mancanza del possesso dei requisiti morali, ci ha chiesto se, dato che la scia di subingresso è stata presentata a seguito di un atto di cessione del ramo d'azienda, nel quale è prevista la riserva di proprietà a favore del venditore fino all'integrale pagamento del prezzo di vendita, con la risoluzione di detto contratto sia possibile reintestare al cedente il posteggio oggetto della scia.
Risolvendo il contratto il precedente proprietario può richiedere la reintestazione del ramo d'azienda?
Grazie
Virna Seravalle
A parere mio ci può stare. L’azienda è un [i]quid[/i] che può circolare (nel senso economico del termine) a prescindere dalle sorti amministrative del suo titolare. Nel tuo caso hai agito ai sensi dell’art. 19, comma 3 della legge 241/90: hai dichiarato il divieto di prosecuzione attività senza possibilità di conformazione (giustamente).
Non avendo revocato la concessione, il soggetto, in attesa della decadenza [i]ex lege[/i] per assenza prolungata (non potendo esercitare), può vendere l’azienda, può conferire l’azienda in un organismo collettivo di cui lui non è rappresentante ecc. Il soggetto destinatario presenterà, a sua volta, la comunicazione di subingresso/reintestazione.
La genericità del dettato del comma 3 citato può consentire un’interpretazione del genere.