[color=red][b]Scioglimento del consiglio comunale: ripasso con esempio concreto[/b][/color]
[img width=300 height=167]https://www.laretorica.it/wp-content/uploads/2019/07/Consiglio-Comunale-1.png[/img]
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[color=red][b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2020
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Scioglimento del consiglio comunale di Telese Terme e nomina del
commissario straordinario. (20A04078)
(GU n.192 del 1-8-2020)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015
sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Telese Terme
(Benevento);
Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al
protocollo dell'ente, da sette consiglieri su tredici assegnati
all'ente, a seguito delle quali non puo' essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo
scioglimento del consiglio comunale;
[b] Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; [/b]
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio comunale di Telese Terme (Benevento) e' sciolto.
Art. 2
La dottoressa Patrizia Vicari e' nominata commissario straordinario
per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento
degli organi ordinari.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi' 17 luglio 2020
MATTARELLA
Lamorgese, Ministro dell'interno
Allegato
Al Presidente della Repubblica
[b] Nel consiglio comunale di Telese Terme (Benevento), rinnovato
nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal
sindaco e da tredici consiglieri, si e' venuta a determinare una
grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da
sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al
protocollo dell'ente in data 3 luglio 2020.
Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di
un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato,
hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo
disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Pertanto, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento
del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai
sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione,
con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione
dell'ente, con provvedimento del 3 luglio 2020.
Considerato che nel comune non puo' essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno
l'integrita' strutturale minima del consiglio comunale compatibile
con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella
specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di
decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio
comunale di Telese Terme (Benevento) ed alla nomina del commissario
per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa
Patrizia Vicari, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di
Benevento. [/b]
Roma, 13 luglio 2020
Il Ministro dell'interno: Lamorgese
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2020
[color=red][b]Scioglimento del consiglio comunale di Elva e nomina del commissario
straordinario. (20A04079) [/b][/color]
(GU n.192 del 1-8-2020)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018
sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Elva (Cuneo);
Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su
dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non puo' essere
assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano, i presupposti per far luogo allo
scioglimento del consiglio comunale;
Visto l'art. 141, comma l, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio comunale di Elva (Cuneo) e' sciolto.
Art. 2
La dottoressa Claudia Bergia e' nominata commissario straordinario
per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento
degli organi ordinari.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi' 17 luglio 2020
MATTARELLA
Lamorgese, Ministro dell'interno
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Nel consiglio comunale di Elva (Cuneo), rinnovato nelle
consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e composto dal sindaco e
da dieci consiglieri, si e' venuta a determinare una grave situazione
di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del
corpo consiliare, a cui sono seguite anche le dimissioni del sindaco.
Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla meta' piu'
uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al
protocollo dell'ente in data 25 giugno 2020, hanno determinato
l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art.
141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Pertanto, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del
consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi
dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la
conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione
dell'ente, con provvedimento del 26 giugno 2020.
Considerato che nel suddetto ente non puo' essere assicurato, il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno
l'integrita' strutturale minima del consiglio comunale compatibile
con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella
specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di
decreto con il' quale si provvede allo scioglimento del consiglio
comunale di Elva (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la
provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa
Claudia Bergia, in servizio presso la Prefettura di Cuneo.
Roma, 13 luglio 2020
Il Ministro dell'interno: Lamorgese
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[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI[/b][/color]
Art. 141. Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con d.P.R., su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
(lettera aggiunta dall'articolo 32, comma 7, legge n. 326 del 2003)
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al Prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo Statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
(comma aggiunto dall'articolo 32, comma 8, legge n. 326 del 2003)
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.