Chiediamo cortesemente ai Vs. esperti un parere in merito alla situazione creatasi nel ns. Comune: dopo aver convocato la commissione comunale per il collaudo di un impianto privato di distribuzione carburanti (L.R. V. 23/2003) solo 1 componente esterno si è presentato (dei 3 previsti). Possiamo liquidare il compenso a chi si è presentato? Oppure non è dovuto in quanto la seduta della commissione non si è tenuta? Grazie
riferimento id:55258
Chiediamo cortesemente ai Vs. esperti un parere in merito alla situazione creatasi nel ns. Comune: dopo aver convocato la commissione comunale per il collaudo di un impianto privato di distribuzione carburanti (L.R. V. 23/2003) solo 1 componente esterno si è presentato (dei 3 previsti). Possiamo liquidare il compenso a chi si è presentato? Oppure non è dovuto in quanto la seduta della commissione non si è tenuta? Grazie
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Le Commissioni di collaudo non esistono più applicandosi la procedura di autocollaudo del DPR 160/2010 con asseverazione del tecnico privato.
Prendetene atto il prima possibile per evitare danni erariali!
Grazie della risposta ma siamo nella stessa situazione dell'utente Luca Maragno . Lei dr. Chiarelli già il 18.10.2019 aveva risposto che queste commissioni non esistono più ma la Regione Veneto, nonostante 2 lettere ufficiali, non si esprime in merito e i Funzionari, solo a voce, rispondono che la L.R.V. n. 23 /2003 è in vigore e non è superata dal DPR 160/2010. Ci dia un consiglio. Grazie
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Grazie della risposta ma siamo nella stessa situazione dell'utente Luca Maragno . Lei dr. Chiarelli già il 18.10.2019 aveva risposto che queste commissioni non esistono più ma la Regione Veneto, nonostante 2 lettere ufficiali, non si esprime in merito e i Funzionari, solo a voce, rispondono che la L.R.V. n. 23 /2003 è in vigore e non è superata dal DPR 160/2010. Ci dia un consiglio. Grazie
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Ecchisenefrega delle risposte della Regione!
Il responsabile SUAP deve applicare la normativa vigente, non farsi dire da terzi quale è la normativa vigente. L'interpretazione delle norme e la verifica delle antinomie spetta al Comune che dovrà applicare la normativa statale al posto della regionale.
Vedi Corte Costituzionale 15/2010
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0015s-10.html
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2010/0003_nota_15_2010_coinu.pdf