IL DL 34/2020 da poco convertito con modificazioni in legge 77/2020, all’art.229 bis c.7 prevede:
[i]7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. [/i]
Tale art.255 c.1 bis a sua volta recita:
1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e' punito con la [b]sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta[/b]. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio)).
Ergo chi dal 17 luglio u.s. commette la violazione in oggetto è sanzionabile con una s.a.p. con tali limiti edittali e quindi con PMR da 50 euro.