Ditemi se ho capito:
“Secondo la giurisprudenza il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare documenti o requisiti non presenti alla data di presentazione dell’offerta”.
Caso pratico:
Bando di gara con scadenza delle presentazione delle offerte il 10 di Agosto; Rossi presenta la sua offerta il 20 di Luglio.
In data 10 Settembre la stazione appaltante provvede ad esaminare la busta A (documentazione amministrativa) e si accorge che Rossi ha indicato nell'offerta di aver provveduto, per esempio, al pagamento di una tassa sul suolo pubblico ma non ha allegato la relativa ricevuta. In questo caso, a fronte di un chiarimento e di una richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante (soccorso istruttorio art.83 comma 9) Rossi invia la ricevuta di pagamento, [b]ma sarà presa in considerazione solo se il pagamento sarà fatto entro il 20 luglio[/b]; diversamente non sarà valido, e l’offerta sarà esclusa dalla gara.
Quindi quando la giurisprudenza si riferisce a "documenti non presenti al momento della presentazione dell'offerta" si riferisce a questo?
Che io sappia, non può integrare documenti riguardanti l'offerta tecnica ed economica. Penso che in questo caso possa produrre la ricevuta e non essere escluso dalla gara.
riferimento id:55127
Ditemi se ho capito:
“Secondo la giurisprudenza il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare documenti o requisiti non presenti alla data di presentazione dell’offerta”.
Caso pratico:
Bando di gara con scadenza delle presentazione delle offerte il 10 di Agosto; Rossi presenta la sua offerta il 20 di Luglio.
In data 10 Settembre la stazione appaltante provvede ad esaminare la busta A (documentazione amministrativa) e si accorge che Rossi ha indicato nell'offerta di aver provveduto, per esempio, al pagamento di una tassa sul suolo pubblico ma non ha allegato la relativa ricevuta. In questo caso, a fronte di un chiarimento e di una richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante (soccorso istruttorio art.83 comma 9) Rossi invia la ricevuta di pagamento, [b]ma sarà presa in considerazione solo se il pagamento sarà fatto entro il 20 luglio[/b]; diversamente non sarà valido, e l’offerta sarà esclusa dalla gara.
Quindi quando la giurisprudenza si riferisce a "documenti non presenti al momento della presentazione dell'offerta" si riferisce a questo?
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CONFERMO!
Che io sappia, non può integrare documenti riguardanti l'offerta tecnica ed economica. Penso che in questo caso possa produrre la ricevuta e non essere escluso dalla gara.
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Si parla di documenti amministrativi,
Ditemi se ho capito:
“Secondo la giurisprudenza il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare documenti o requisiti non presenti alla data di presentazione dell’offerta”.
Caso pratico:
Bando di gara con scadenza delle presentazione delle offerte il 10 di Agosto; Rossi presenta la sua offerta il 20 di Luglio.
In data 10 Settembre la stazione appaltante provvede ad esaminare la busta A (documentazione amministrativa) e si accorge che Rossi ha indicato nell'offerta di aver provveduto, per esempio, al pagamento di una tassa sul suolo pubblico ma non ha allegato la relativa ricevuta. In questo caso, a fronte di un chiarimento e di una richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante (soccorso istruttorio art.83 comma 9) Rossi invia la ricevuta di pagamento, [b]ma sarà presa in considerazione solo se il pagamento sarà fatto entro il 20 luglio[/b]; diversamente non sarà valido, e l’offerta sarà esclusa dalla gara.
Quindi quando la giurisprudenza si riferisce a "documenti non presenti al momento della presentazione dell'offerta" si riferisce a questo?
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CONFERMO!
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Grazie mille, buona giornata
DOMANDA : può andar bene il riferimento alle sentenze anche senza la specifica del numero?
IL SOCCORSO ISTRUTTORIO
Disciplinato dall’art 83 dlgs 50/2016, prevede che, in mancanza, incompletezza di dati o in presenza di irregolarità formali della domanda (compilazione DGUE art 85 dlgs 50/2016), la stazione appaltante, nella fase successiva alla scadenza per la presentazione delle offerte, conceda la possibilità al concorrente, entro 10 gg, di integrare o regolarizzare le dichiarazioni. Se il termine decorre inutilmente il concorrente è escluso.
La Sentenza del TAR Lazio di dicembre 2019 prescrive che non è ammissibile il ricorso per correggere una carenza essenziale dell’offerta. Quindi non è possibile specificare il contenuto dell’offerta economicamente e/o tecnicamente dopo la scadenza. In relazione al contenuto si possono emendare solo i vizi formali per il rispetto del principio della non discriminazione, del rispetto della concorrenza e delle pari condizioni. In questo senso si è espresso anche il TAR Campania giugno 2020.