Data: 2020-07-21 04:07:10

Il commercio su aree pubbliche nel conversione del D.L. rilancio (L. 77/2020)

[color=red][b]La disciplina delle occupazioni di suolo pubblico e del commercio su aree pubbliche della legge di conversione del D.L. “rilancio” (L. 77/2020)
[/b][/color]

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[color=red][b]LEGGE 17 luglio 2020, n. 77.[/b][/color] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=55090.0

Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

**************

[color=red][b]Art. 181.
Sostegno delle imprese di pubblico esercizio[/b][/color]
1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività
turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica
da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui
all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287, titolari
di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione
del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito
dall’articolo 4, comma 3 -quater , del decreto-legge 30 dicembre
2019, n.162, convertito con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio
fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo
II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal
canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n.446.
[b]1 -bis . In considerazione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono esonerati,
dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della
tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n.507, e del canone per l’occupazione
temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo
63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
1 -ter . I comuni rimborsano le somme versate nel periodo
indicato al comma 1 -bis .
1 -quater . Per ristorare i comuni delle minori entrate
derivanti dai commi 1 -bis e 1 -ter , è istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una
dotazione di 12,5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla
ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nel caso previsto dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, il decreto è comunque
adottato.[/b]
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1
e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni
per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento
delle superfici già concesse sono presentate
in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale,
con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e
senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di
distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e
comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera
temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di
interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti
di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors,
elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini,
sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui
all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata
alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al
comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo
6 comma 1, lettera e -bis ), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.
[b]4 -bis . Le concessioni di posteggio per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il
31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa
sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio
2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile
2013, nel rispetto del comma 4 -bis dell’articolo 16 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate
per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate
dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità
stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione
al soggetto titolare dell’azienda, sia che la
conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione
temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti
di onorabilità e professionalità prescritti, compresa
l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove
non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento
temporaneo all’esercizio dell’attività.
4 -ter . Nelle more di un generale riordino della disciplina
del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere
e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione,
le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni
possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via
prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni
per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario,
agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti,
che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione
previsti dalla vigente normativa ovvero che, all’esito dei
procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione
della concessione.[/b]
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti
dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell’interno, un fondo con una dotazione di 127,5
milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del
Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del
Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Statocittà
ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui
ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 il decreto
medesimo è comunque adottato.
6. All’onere derivante dal presente articolo, pari a
140 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi
dell’art. 265.

riferimento id:55103

Data: 2020-07-21 04:23:20

Re:Il commercio su aree pubbliche nel conversione del D.L. rilancio (L. 77/2020)

[size=18pt]La disciplina dei DEHORS nel D.L. 34/2020[/size]

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