Sulla scorta di quanto indicato all'art. 2 comma 4 del D.L. 76/2020(Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’ aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia) che recita "Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell’edilizia scolastica [...] le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione [...].", si può dedurre che, ad esempio, per la progettazione di una nuova scuola il cui valore stimato del servizio di ingegneria e architettura è superiore alla soglia comunitaria, si possa procedere mediante affidamento diretto, dato atto che "si opera in deroga ad ogni disposizione di legge"?
La stessa considerazione può essere circoscritta anche ad un appalto di lavori per la realizzazione di una nuova scuola il cui valore stimato dell'appalto sia sempre sopra soglia, ovverosia si può procedere (o si deve?) non utilizzando la procedura aperta?
Grazie.