[size=24pt]D.L. 34/2020 (rilancio) convertito nella L. 77/2020[/size]
[img width=300 height=161]http://www.governo.it/sites/new.governo.it/themes/governo/governo-assets/img/decreto_rilancio.png[/img]
In allegato
[color=red][b]LEGGE 17 luglio 2020, n. 77.[/b][/color] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
[color=red][b]Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato[/b][/color] con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
[color=red][b]Quadro di sintesi degli interventi[/b][/color]
Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L) ,
coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77
(in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 1) , recante:
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19».
[img width=300 height=157]https://i2.res.24o.it/images2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/2017/04/21/Impresa%20e%20Territori/ImmaginiWeb/VENDING_MACHINE_DISTRIBUTORI_HITECH_835.jpg[/img]
[color=red][b]Art. 28 - bis - Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici
[/b][/color]1. In caso di contratti di appalto e di concessione
che prevedono la corresponsione di un canone a favore
dell’appaltante o del concedente e che hanno come
oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande
mediante distributori automatici presso gli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici
e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi
all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e
dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi,
mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario
per i singoli mesi interessati dall’emergenza epidemiologica
da COVID-19 superiore al 33 per cento, le
amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione
del piano economico finanziario prevista dall’articolo
165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di
rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata
emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle
singole concessioni.
[color=red][b]Art. 28. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda[/b][/color]
[img]https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41G5%2BSNKnzL._AC_SX425_.jpg[/img]
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti
dalle misure di prevenzione e contenimento connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti
esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi
o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo
d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta
nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile
del canone di locazione, di leasing o di concessione di
immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento
dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola,
di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale
dell’attività di lavoro autonomo.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1, in caso di
contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto
d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non
abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico
o all’esercizio abituale e professionale dell’attività
di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento
dei relativi canoni.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta
alle strutture alberghiere e agrituristiche , alle agenzie di
viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente
dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo
d’imposta precedente.
[b]3 -bis . Alle imprese esercenti attività di commercio al
dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di
euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente,
nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.[/b]
4. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta anche
agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore
e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione
al canone di locazione, di leasing o di concessione di
immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento
dell’attività istituzionale.
5. Il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2, 3 , 3-bis e
4 è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta
2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo,
aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività
solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi
di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti
attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione
che abbiano subìto una diminuzione del fatturato
o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il
cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo
d’imposta precedente . Il credito d’imposta spetta anche
in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai
soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio
2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza
dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale
o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai
predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in
atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza
da COVID-19.
[b]5 -bis . In caso di locazione, il conduttore può cedere
il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione,
in luogo del pagamento della corrispondente parte del
canone.[/b]
6. Il credito d’imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione,
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento
dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale
sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , salvo quanto previsto
al comma 5 -bis del presente articolo .
7. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non
si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è
cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione
alle medesime spese sostenute.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19», e successive modifiche.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 1.499 milioni di euro per l’anno 2020 , si provvede ai
sensi dell’articolo 265
[color=red][b]Art. 30 - bis Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito[/b][/color]
[img width=300 height=178]https://www.axepta.it/wp-content/uploads/2019/07/POS-fisso.jpg[/img]
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione
di 10 milioni di euro per l’anno 2021, per la parziale
compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al
presente comma, che costituisce limite massimo di spesa,
dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per
le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni
effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio
decreto, disciplina l’utilizzo del fondo di cui al comma
1 in relazione al volume di affari degli esercenti in
misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti
con carte di credito o di debito, e tenendo conto
del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di
categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire
con equità e trasparenza il costo massimo delle
commissioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10
milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente
decreto.
[color=red][b]Art. 43 - bis - Contratto di rete con causale di solidarietà
[/b][/color]
1. All’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, dopo il comma 4 -quinquies sono aggiunti
i seguenti: « 4 -sexies . Per l’anno 2020, il contratto di
rete può essere stipulato per favorire il mantenimento
dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite
da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o
stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle
autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili
l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti
alla rete che sono a rischio di perdita del posto di la
voro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto
di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa,
nonché l’assunzione di figure professionali necessarie
a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita
dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso
agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi
dell’articolo 30, comma 4 -ter , del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni
lavorative presso le aziende partecipanti alla
rete. 4 -septies . Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per
gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto
di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono definite le modalità operative per procedere alle
comunicazioni da parte dell’impresa referente individuata
dal contratto di rete di cui al comma 4 -sexies
necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui
all’articolo 30, comma 4 -ter , del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
4 -octies . Ferme restando le disposizioni di cui al presente
articolo, ai fini degli adempimenti in materia di
pubblicità di cui al comma 4 -quater , in deroga a quanto
previsto dal comma 4 -ter , il contratto di rete di cui al
comma 4 -sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai
sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei
datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti
nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano
espressione di interessi generali di una pluralità di categorie
e di territori ».
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
[color=red][b]Art. 44 - bis Modifica all’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi
[/b][/color]
1. Il comma 1057 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, è sostituito dal seguente: «1057. Nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di
Stato, a coloro che, nell’anno 2020, acquistano, anche in
locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo
elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo
pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a
un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo
periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino
a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per
la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o
3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura
obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si
è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero
di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici
mesi, un familiare convivente. Il contributo di cui al presente
comma può essere riconosciuto fino a un massimo
di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell’anno e intestati
al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati
da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di
cui all’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice
civile, il limite di cinquecento veicoli è riferito al numero
complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso
dell’anno».
[color=red][b]Art. 46 - bis Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali
[/b][/color]
1. Le risorse relative al credito d’imposta di cui all’articolo
49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, destinate, per l’anno 2020, dall’articolo 12 -bis del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, anche alle spese sostenute
dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni
commerciali all’estero che siano state disdette
in ragione dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica
in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro
per l’anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo
periodo sono destinate alle imprese diverse dalle piccole
e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con
riferimento al ristoro dei danni prodotti dall’annullamento
o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni
commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30
milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente
decreto.
[color=red][b]Art. 66 - bis Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale[/b][/color]
1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno
di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione
individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza
delle attività produttive, per l’importazione e l’immissione
in commercio dei predetti dispositivi sono definiti
criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme
vigenti, che assicurino l’efficacia protettiva idonea
all’utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19.
2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma
1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto
da un comitato tecnico composto da un rappresentante
dell’Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da
un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante
dell’Ente italiano di accreditamento – ACCREDIA,
da un rappresentante dell’Ente nazionale italiano
di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi
notificati indicato dalle associazioni degli organismi
di valutazione della conformità socie dell’ACCREDIA.
Il supporto amministrativo al comitato è assicurato
dall’ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri
di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto da un comitato tecnico composto da un
rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede,
da un rappresentante designato dalle regioni, da un
rappresentante dell’ACCREDIA, da un rappresentante
dell’UNI e da un rappresentante degli organismi notificati
indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione
della conformità socie dell’ACCREDIA. Il supporto
amministrativo al comitato è assicurato dall’INAIL. Ai
componenti del comitato tecnico non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le regioni
definiscono le modalità di presentazione delle domande
di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi
di protezione individuale ai sensi del presente articolo
e individuano le strutture competenti per la medesima
validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1,
2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori
di prova accreditati dall’ACCREDIA, nonché delle
università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati
per l’effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono
ai relativi controlli. Il monitoraggio sull’applicazione dei
criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati
di cui ai commi 2 e 3, che supportano l’attività delle
regioni.
5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate
dall’ISS e dall’INAIL in attuazione dell’articolo 15, commi
2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27. L’ISS e l’INAIL rimangono competenti per la definizione
delle domande pervenute ai predetti Istituti fino
al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare
domanda alla regione.
6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5
del presente articolo, all’articolo 15 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, importare e immettere in
commercio» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque
ricorrono, e le parole: «e coloro che li immettono in
commercio,» sono soppresse;
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori»
e le parole: «e coloro che li immettono in commercio»
sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «e gli importatori
» sono soppresse;
d) al comma 4, le parole: «e all’importatore è fatto
divieto di immissione in commercio» sono soppresse.
7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19 resta fermo quanto disposto
dall’articolo 5 -bis del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.
[color=red][b]Art. 72. Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti
[/b][/color]
1. All’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l’anno
2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per
un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore
a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente
del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi
dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età
non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto
al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo,
per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50
per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto
previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo
articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione
figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati,
nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in
maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi
e possono essere usufruiti in forma giornaliera od
oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto »;
a -bis ) al comma 4, le parole: «quindici giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. In aggiunta
a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori
lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori
di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi
sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore,
hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo
di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
senza corresponsione di indennità né riconoscimento di
contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e
diritto alla conservazione del posto di lavoro.»
c) al comma 8, le parole «un bonus» sono sostituite
dalle seguenti: «uno o più bonus» e le parole «600 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «1200 euro» ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Il bonus è erogato, in alternativa,
direttamente al richiedente, per la comprovata
iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri
con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi
o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus
per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente
è incompatibile con la fruizione del bonus asilo
nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre
2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma
343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»
d) al comma 11, le parole: «1.261,1 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «1.569 milioni di euro».
2. All’articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del
2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «1000 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «2000 euro»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il bonus
di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo
di 67,6 milioni di euro per l’anno 2020».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
676,7 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi
dell’articolo 265.
[color=red][b]Art. 73. Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104[/b][/color]
1. All’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole «aprile 2020»
sono aggiunte le seguenti: «e di ulteriori complessive
dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno
2020.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in
604,7 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi
dell’articolo 265.
[color=red][b]Art. 81. Modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
[/b][/color]
1. (soppresso)
2. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni
di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.
***********
Art. 7. Obbligo di fornire dati statistici
Art. 11. Sanzioni amministrative
[color=red][b]Art. 90. Lavoro agile[/b][/color]
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti
del settore privato che hanno almeno un figlio minore
di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi
sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno
diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile
anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando
il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli
da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione
che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche
della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto
allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità
agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici
competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti
a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione
dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione,
da esiti di patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità
che possono caratterizzare una situazione di maggiore
rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito
della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente
decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile
con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità
del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di
lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi
dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione
di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione
resa disponibile nel sito internet del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori
di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo
di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre
2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli
da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere
applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di
lavoro subordinato, nel rispetto dei princìpi dettati dalle
menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi
individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui
all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono
assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione
resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
[color=red][b]Art. 106. Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali
[/b][/color]
1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle
province e alle città metropolitane le risorse necessarie
per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno
2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate
connessa all’emergenza COVID-19, è istituito presso
il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di
3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi
di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro
in favore di province e città metropolitane. Con decreto
del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio
2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie
locali, sono individuati criteri e modalità di riparto
tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al
presente articolo sulla base degli effetti dell’emergenza
COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate,
al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al
comma 2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al
periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto- legge, una quota pari al
30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun
comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti
nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme
spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019
di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come
risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo
della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da
effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all’eventuale
conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra
Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra
i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione
dell’importo. All’onere di cui al presente comma, pari
a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi
dell’articolo 265.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza COVID-
19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni,
delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le
entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di
spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso
il Ministero dell’economia e delle finanze, presieduto
dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato,
composto da due rappresentanti del Ministero dell’economia
e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero
dell’interno, da due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno
per le città metropolitane, da un rappresentante dell’UPI
e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse
all’emergenza Covid-19 per l’espletamento delle funzioni
fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di
gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di
spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri,
del supporto tecnico della SOSE–Soluzioni per il Sistema
Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di
cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l’ausilio dei
Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso
Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi
anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico,
per verificare il concreto andamento degli equilibri
di bilancio, ai fini dell’applicazione del decreto di cui al
comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito,
dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente
regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province
e Città metropolitane.
3 -bis . In considerazione delle condizioni di incertezza
sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali,
all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre», la parola: «contestuale» è
soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre
2020. Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre
e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15 -ter , del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre
e al 16 novembre. Per l’esercizio 2021 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo
151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del
2000 è differito al 31 gennaio 2021».
[color=red][b]Art. 110. Rinvio termini bilancio consolidato[/b][/color]
1. Il termine per l’approvazione del bilancio consolidato
2019 di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c) , del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al
30 novembre 2020.
1 -bis . Il comma 3 dell’articolo 107 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«3. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo
31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2019
degli enti di cui alle lettere b) , punto i) , e c) del comma
2 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118
del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i
termini di cui al comma 7 dell’articolo 32 del medesimo
decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati
per l’anno 2020:
a) i bilanci di esercizio dell’anno 2019 degli
enti di cui alle lettere b) , punto i) , e c) del comma 2
dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del
2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio
2020;
b) il bilancio consolidato dell’anno 2019 del
Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale
entro il 30 novembre 2020 ».
[color=red][b]Art. 119. Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
[/b][/color]
1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura
del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a
carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino
al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in
cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al
25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio
o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga
di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La
detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro
50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari
situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da più di otto unità immobiliari. I materiali
isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali
minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla
classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato
(UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio
2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi
o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo
di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione
o a collettori solari, nonché, esclusivamente
per i comuni montani non interessati dalle procedure
europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza
dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/
CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente,
definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2,lettera tt) , del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione
di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto
unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per
il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
ed è riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista
dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi
compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma
5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6,
ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione
n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie
a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare 7 novembre
2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di infrazione
n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, lettera tt) , del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente
lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche
per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell’impianto sostituito.
2. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di
efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decretolegge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa
previsti,per ciascun intervento di efficienza energetica,
dalla legislazione vigente,a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al
citato comma 1. Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno
uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano
vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente
comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare
i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al
comma 3 -ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare,
anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità
immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano
di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero,
se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe
energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato
di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e
dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi
1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) , del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380.
3 -bis . Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al
comma 9, lettera c) , le disposizioni dei commi da 1 a 3
si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a
carico del contribuente, sostenute dal 1°gennaio 2022 al
30 giugno 2022.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1 -bis a 1 -septies
dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90,l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al
110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020
al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo
periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad
un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione
di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi,
la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera
f -bis ), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano
agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
4 -bis .La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione
di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini
antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente
a uno degli interventi di cui ai commi da 1 -bis a 1 -septies
dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione
vigente per i medesimi interventi.
5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo
1, comma 1, lettere a) , b) , c) e d) ,del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16 -bis , comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella
misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e
comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW
di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da
ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia
eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai
commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi
di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f) , del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto
ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche
per l’installazione contestuale o successiva di sistemi
di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici
agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5,
alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare
complessivo e comunque nel limite di spesa di
euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema
di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo
è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei
servizi energetici (GSE),con le modalità di cui all’articolo
13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, dell’energia non autoconsumata insito ovvero non
condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-
bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme
di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa
europea, nazionale e regionale, compresi i fondi
di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi
per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25 -bis
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il
decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42 -bis del
decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo
economico individua i limiti e le modalità relativi all’utilizzo
e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta
da impianti incentivati ai sensi del presente comma.
8. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui
all’articolo 16 -ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da
ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente
ad uno degli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano
agli interventi effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari,
salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque
denominati nonché dagli enti aventi le stesse
finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma
di società che rispondono ai requisiti della legislazione
europea in materia di «in house providing» per interventi
realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti
per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti
e assegnati in godimento ai propri soci.
d -bis ) dalle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali
e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti
dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche
iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 23 luglio
1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili
o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b) , possono
beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per
gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità
immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle
detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni
dell’edificio.
11. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto
di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto
di conformità dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto
alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi
dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma
3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997.
12. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente
in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti
che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11,
secondo quanto disposto con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità
attuative del presente articolo, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al
presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all’articolo121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei
requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3 -ter dell’articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
e la corrispondente congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione
è trasmessa, esclusivamente per via telematica,
all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità
di trasmissione della suddetta asseverazione e le
relative modalità attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia
degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è
asseverata dai professionisti incaricati della progettazione
strutturale, della direzione dei lavori delle strutture
e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze
professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali
di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del
28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì
la corrispondente congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati.Il soggetto che rilascia
il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza
delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate
dai professionisti incaricati.
13 -bis . L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e
b) ,del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o
per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle
condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione
rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici
sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si
fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al
comma 13, lettera a) .Nelle more dell’adozione del predetto
decreto, la congruità delle spese è determinata facendo
riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti
dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali
o ai listini delle locali camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti
di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi.
14. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali
ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano
attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000
per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I
soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di
assicurazione della responsabilità civile, con massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri
clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità
delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza
dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo
sull’osservanza della presente disposizione ai sensi
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è
individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi
di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio
delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3
e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.
15 -bis . Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle unità immobiliari appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.
16. Al fine di semplificare l’attuazione delle norme in
materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare
le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 3
del presente articolo, all’articolo 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma
1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta
al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio
2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera
di finestre comprensive di infissi, di schermature solari
e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione
di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla
classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica
nella misura del 65 per cento per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione
di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti
alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione
2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati
di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata
con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica
ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare
in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per
l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a
condensazione».
16 -bis . L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte
di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di
enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono
alle configurazioni di cui all’articolo 42 -bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce
svolgimento di attività commerciale abituale. La
detrazione prevista dall’articolo 16 -bis , comma 1, lettera
h) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a
fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle
configurazioni di cui al citato articolo 42 -bis del decretolegge
n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW
e per un ammontare complessivo di spesa non superiore
a euro 96.000.
16 -ter . Le disposizioni del comma 5 si applicano all’installazione
degli impianti di cui al comma 16 -bis . L’aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20
kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza
eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall’articolo
16 -bis , comma 1, lettera h) , del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di
euro 96.000 riferito all’intero impianto.
16 -quater . Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo,valutati in 63,6 milioni di euro per l’anno
2020, in 1.294,3 milioni di euro per l’anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l’anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l’anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l’anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l’anno 2025,
in 1.357,4 milioni di euro per l’anno 2026,in 27,6 milioni
di euro per l’anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l’anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede
ai sensi dell’articolo 265.
[color=red][b]Art. 119 - bis - Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
[/b][/color]
1. All’articolo 1, comma 8 -ter , del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 ottobre 2020»;
b) le parole: «, per fatti non imputabili all’amministrazione
» sono soppresse.
******************
8-ter. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' differito al 30 giugno 2020,
per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori
entro il termine del 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili
all'amministrazione.
*****************
5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 e'
tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il
31 ottobre 2019.
[color=red][b]Art. 182. Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico
[/b][/color]
1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour
operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-
19, nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un
fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno
2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle
risorse agli operatori, tenendo conto dell’impatto economico
negativo conseguente all’adozione delle misure di
contenimento del COVID-19.
1 -bis . Al fine di promuovere il turismo culturale, agli
studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea,
di master universitario e di dottorato di ricerca presso
le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti,
per l’anno 2020, nel rispetto del limite di spesa
di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione
gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana
per la durata di un mese a scelta e l’ingresso a titolo
gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti,
gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale
e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.
1 -ter . Le disposizioni per l’attuazione del comma 1 -bis
sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalità
di concessione e di utilizzo dei benefìci di cui al
comma 1 -bis , al fine di assicurare il rispetto del limite di
spesa ivi previsto.
2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei
concessionari dall’articolo 1, commi 682 e seguenti, della
legge 30 dicembre 2018,n.145, per le necessità di rilancio
del settore turistico e al fine di contenere i danni,
diretti e indiretti, causati dall’emergenza epidemiologica
da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono
avviare o proseguire, a carico dei concessionari che
intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di
beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti
amministrativi per la devoluzione delle opere non
amovibili, di cui all’articolo 49 del codice della navigazione,
per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure
di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. L’utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti
amministrativi di cui al periodo precedente da
parte dei concessionari è confermato verso pagamento
del canone previsto dall’atto di concessione e impedisce
il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni
del presente comma non si applicano quando la devoluzione,
il rilascio o l’assegnazione a terzi dell’area sono
stati disposti in ragione della revoca della concessione
oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del
concessionario.
2 -bis . Con riferimento alle aree ad alta densità turistica,
in considerazione della crisi delle attività economiche
ivi operanti e al fine di consentire l’accesso a misure
di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del
commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive
colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti,
l’Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta
all’attribuzione di un codice ATECO specifico nell’ambito
di ciascuna delle predette attività, mediante l’introduzione,
nell’attuale classificazione alfanumerica delle
attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di
evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l’individuazione
di tali aree ci si avvale:
a) della classificazione relativa alla territorialità
delle attività turistico-alberghiere di cui all’allegato 3 al
decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.67 del 21 marzo 2000, concernente l’individuazione
delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di
settore, e successivi aggiornamenti;
b) delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica
effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati
dall’Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto
tra il numero di presenze turistiche e la superficie
del territorio, tenuto conto della popolazione residente;
c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei
comuni, relative all’individuazione, nel proprio territorio,
delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime
ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico,
archeologico e ai siti riconosciuti dall’UNESCO,
ovvero individuate nell’area delle città d’arte, purché
rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b) .
3. All’onere derivante dai commi 1, 1 -bis e 1 -ter , pari
a 35 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi
dell’articolo 265.
3 -bis . All’articolo 88 -bis del decreto-legge 17 marzo
2020, n.18,convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: «un anno»
sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nonché per i soggiorni di studio
degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie
di secondo grado nell’ambito dei programmi internazionali
di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021»;
c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque
per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui
al presente articolo instaurati con effetto dall’11 marzo
2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato
entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere
all’estero e per le prestazioni in favore di contraenti
provenienti dall’estero, quando le prestazioni non sono
rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza
epidemiologica da COVID 19, la controprestazione
già ricevuta può essere restituita mediante un voucher
di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla
data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi
dall’emissione. 12. L’emissione dei voucher a seguito di
recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna
forma di accettazione da parte del destinatario. Il
voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi
resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo
societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione
di servizi successiva al termine di validità, purché le relative
prenotazioni siano state effettuate entro il termine di
cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12 -bis . La durata della validità dei voucher pari
a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica
anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore
della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto
mesi dall’emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati
nella prenotazione dei servizi di cui al presente
articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza,
il rimborso del-l’importo versato. Limitatamente
ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo,
in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario,
marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di
cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici
mesi dall’emissione ed è corrisposto entro quattordici
giorni dalla richiesta.
12 -ter . Nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo,
con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020
e di 1 milione di euro per l’anno 2021, per l’indennizzo
dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del
presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità
e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento
dell’operatore turistico o del vettore. L’indennizzo è
riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui
al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione
e la misura dell’indennizzo di cui al presente comma
sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le
attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
12 -quater . Agli oneri derivanti dal comma 12 -ter , pari
a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 1 milione di euro
per l’anno 2021, si provvede, per l’anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la promozione
del turismo in Italia di cui all’articolo 179, comma 1,
del presente decreto e, per l’anno 2021, mediante corrispondente
utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2,
comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286».
[color=red][b]Art. 200. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
[/b][/color]
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico
locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di
servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro
per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione
dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal
23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media
dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel
medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato,
nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura
degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di
trasporto pubblico locale e regionale dall’attuazione delle
misure previste dall’articolo 215 del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore del presente decreto , previa intesa
in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono stabiliti
i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione
di cui al comma 1 alle imprese di trasporto
pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della
ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio
ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione
governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel
caso di contratti di servizio grosscost. Tali criteri, al fine
di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo
conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio
derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima
emergenza.
3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto
pubblico passeggeri conseguenti alle misure di
contenimento per l’emergenza epidemiologica da COVID-
19, non trovano applicazione, in relazione al trasporto
ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per
i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni
che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l’applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate
o delle minori percorrenze realizzate a decorrere
dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dalla diffusione del contagio da COVID-19, l’erogazione
alle Regioni a statuto ordinario dell’anticipazione prevista
dall’articolo 27, comma 4, del decreto-legge24 aprile
2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, e relativa all’anno 2020, per la
parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, è effettuata in un’unica soluzione entro la data
del 30 giugno 2020.
5. La ripartizione delle risorse stanziate per l’esercizio
2020 sul fondo di cui all’articolo 16 -bis , comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è effettuata
senza l’applicazione di penalità , fermo restando quanto
previsto dal comma 2 -bis , dell’articolo 27, del decretolegge
24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 2017, n.96, applicando le modalità
stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 26 giugno 2013, n.148, e successive modificazioni.
5 -bis . Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui
al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio
2005, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 aprile 2005, n.58, e di cui al comma 1230 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, è autorizzato
il pagamento, a titolo di anticipazione, dell’80 per cento
delle risorse a decorrere dall’anno 2019, sulla base delle
informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo
conguaglio in esito all’attività di verifica. La relativa erogazione
è disposta con cadenza semestrale.
5 -ter . Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dalla diffusione del contagio da COVID-19, l’assegnazione
e l’erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse
spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018
ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge
21 febbraio 2005, n.16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e dell’articolo 1, comma
1230, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono effettuate
in un’unica soluzione, sulla base delle informazioni
già trasmesse dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio
2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
5 -quater . Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018
le somme residuate dagli importi di cui al comma 2
dell’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n.58, e quelle residuate dagli importi di cui al comma 3 -
bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n.355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n.47, sono assegnate alle aziende aventi titolo
ai sensi dell’articolo 1,comma 273, della legge 23 dicembre
2005, n.266, sulla base delle istanze già presentate
dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Al fine di garantire l’operatività delle imprese di trasporto
pubblico di passeggeri, le autorità competenti di
cui all’articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE)
n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 ottobre 2007, erogano alle stesse imprese, entro il
31 luglio 2020, un importo non inferiore all’80 per cento
dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto
2020.
6 -bis . Al fine di contemperare le esigenze di mobilità
e le misure di contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all’articolo
87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, possono essere destinate
ai servizi di linea per trasporto di persone anche le
autovetture a uso di terzi di cui all’articolo 82, comma 5,
lettera b) , del medesimo codice di cui al decreto legislativo
n.285 del 1992.
7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo
degli investimenti e il perseguimento più rapido ed
efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile
destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli enti locali e
i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale,
non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni
che prevedono un cofinanziamento dei soggetti
beneficiari nell’acquisto dei mezzi. Per le medesime finalità
di cui al primo periodo non trovano applicazione
fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all’obbligo
di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora
non sia presente idonea infrastruttura per l’utilizzo di tali
mezzi. È autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021,
l’acquisito di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus
3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l’acquisto di
materiale rotabile anche in leasing.
8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste
per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario
destinato al trasporto pubblico locale e regionale
possono essere utilizzate, entro il limite massimo del
5 per cento, per l’installazione di dotazioni sui relativi
mezzi, finalizzate a contenere i rischi epidemiologici per i
passeggeri ed il personale viaggiante , nonché per il finanziamento
di progetti relativi all’acquisto, anche mediante
contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti
i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche
a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa
e all’utilizzo di detti mezzi per l’integrazione dei
servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi
di esercizio esistenti. Per le finalità di cui al precedente
periodo ed a valere sulle medesime risorse, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite
convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o
Istituti universitari, promuove uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente
con le misure di contenimento previste dall’articolo 1 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e dall’articolo 1
del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, nonché
dai relativi provvedimenti attuativi, l’indice di riempimento
dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei
passeggeri e del personale viaggiante.
9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1,
pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai
sensi dell’articolo 265.
9 -bis . Le risorse previste dall’articolo 30, comma 14 -
ter , nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n.58, come incrementate dall’articolo 24, comma
5 -bis , del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n.8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni
di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n.190,
come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente
decreto.
[color=red][b]Art. 200 - bis - Buono viaggio
[/b][/color]
1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto
pubblico non di linea eseguito mediante il servizio
di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con
conducente e consentire, in considerazione delle misure
di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, un’efficace distribuzione
degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni
di euro per l’anno 2020, destinato alla concessione,
fino all’esaurimento delle risorse, in favore delle persone
fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta
ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate,
residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o
capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50
per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura
non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare
per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi
ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al
31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano
ai fini del computo del valore dell’indicatore della
situazione economica equivalente.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede al trasferimento in favore dei comuni
di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo
comma, secondo i seguenti criteri:
a) una quota pari all’80 per cento del totale, per
complessivi 4 milioni di euro, è ripartita in proporzione
alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo
1 milione di euro, è ripartita in parti eguali tra
tutti i comuni interessati.
3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle
regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle
d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano
sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono
al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel
proprio territorio.
4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo
contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno,
privilegiando quelli non già assegnatari di misure
di sostegno pubblico.
5. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 5
milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come
rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente
decreto.
[color=red][b]Art. 216. Disposizioni in tema di impianti sportivi
[/b][/color]
1. All’articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole «al 31 maggio 2020» sono
sostituite dalle seguenti: « al 30 settembre 2020 »;
b) al comma 2, le parole «entro il 30 giugno o mediante
rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020»
sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 ».
2. In ragione della sospensione delle attività sportive,
disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6,
convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020,
n.13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35,
e del regime di ripresa graduale delle attività medesime
disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali
, le parti dei rapporti di concessione, comunque
denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare
tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la
revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto , mediante
la rideterminazione delle condizioni di equilibrio
economico-finanziario originariamente pattuite, anche
attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque
non superiore a ulteriori tre anni , in modo da favorire il
graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento
degli investimenti effettuati o programmati. La revisione
del rapporto concessorio può essere concordata
anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti
maggiori costi per la predisposizione delle misure
organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza
tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del
numero delle presenze all’interno degli impianti sportivi .
La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti
in capo all’operatore economico e delle condizioni
di equilibrio economico finanziario relative al contratto di
concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono
recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha
diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli
oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel
caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di
collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle
penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza
dello scioglimento del contratto.
3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi
dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n.6, e 25 marzo
2020, n.19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli
1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, a decorrere
dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di
interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre,
piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.
In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente
alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio
2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio
che, salva la prova di un diverso ammontare a cura
della parte interessata, si presume pari al cinquanta per
cento del canone contrattualmente stabilito.
4. A seguito della sospensione delle attività sportive,
disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
attuativi dei citati decreti-legge 23 febbraio 2020,
n.6, e 25 marzo 2020, n.19, e a decorrere dalla data di entrata
in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità
della prestazione dovuta in relazione ai contratti
di abbonamento , anche di durata uguale o superiore a un
mese, per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine
e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti
possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
istanza di rimborso del corrispettivo già versato per
tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando
il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento
effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta
giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo
precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo,
può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente
utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno
dalla cessazione delle predette misure di sospensione
dell’attività sportiva.
[color=red][b]Art. 218 - bis - Associazioni sportive dilettantistiche
[/b][/color]
1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche
adeguato ristoro e sostegno ai fini della
ripresa e dell’incremento delle loro attività, in ragione
del servizio di interesse generale da esse svolto per la
collettività e in particolare per le comunità locali e per
i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche
iscritte nell’apposito registro tenuto dal Comitato
olimpico nazionale italiano è autorizzata la spesa di 30
milioni di euro per l’anno 2020, da ripartire con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 30
milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come
rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente
decreto.
[color=red][b]Art. 221. Modifica all’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale
[/b][/color]
1. All’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n.27, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020
e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del
termine di cui all’articolo 124 del codice penale».
2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla
diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano
le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.
3. Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio
di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui
all’articolo 16 -bis , comma 1 -bis , del decreto-legge 18 ottobre
2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n.221, sono depositati esclusivamente
con le modalità previste dal comma 1 del medesimo
articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo
unificato previsto dall’articolo 14 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n.115, nonché l’anticipazione
forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo testo unico,
connessi al deposito degli atti con le modalità previste
dal primo periodo del presente comma, sono assolti con
sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma
tecnologica prevista dall’articolo 5, comma 2, del
codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n.82. Quando i sistemi informatici
del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste
un’indifferibile urgenza, il capo dell’ufficio autorizza il
deposito con modalità non telematica.
4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori
delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note
scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice
comunica alle parti almeno trenta giorni prima della
data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo
scambio di note scritte e assegna alle parti un termine
fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito
delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare
istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla
comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede
entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti
effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice
provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del
codice di procedura civile.
5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione,
il deposito degli atti e dei documenti da parte degli
avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. L’attivazione del servizio è preceduta
da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia
che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature
informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di
comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi
di pagamento del contributo unificato previsto dall’articolo
14 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, nonché l’anticipazione
forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo
testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di
costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione,
sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche
tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’articolo
5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n.82.
6. La partecipazione alle udienze civili di una o più
parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza
dell’interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza,
individuati e regolati con provvedimento del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia. La parte può partecipare
all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si
collega il difensore. Lo svolgimento dell’udienza deve in
ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare
il contraddittorio e l’effettiva partecipazione. L’istanza di
partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata
almeno quindici giorni prima della data fissata per
lo svolgimento dell’udienza. Il giudice dispone la comunicazione
alle parti dell’istanza, dell’ora e delle modalità
del collegamento almeno cinque giorni prima dell’udienza.
All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità
con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti a
distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà.
Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo
verbale.
7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti,
può disporre che l’udienza civile che non richieda la presenza
di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli
ausiliari del giudice, anche se finalizzata all’assunzione
di informazioni presso la pubblica amministrazione, si
svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati
e regolati con provvedimento del Direttore generale
dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero
della giustizia. L’udienza è tenuta con la presenza del
giudice nell’ufficio giudiziario e con modalità idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione
delle parti. Prima dell’udienza il giudice dispone
la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico
ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno,
dell’ora e delle modalità del collegamento. All’udienza il
giudice dà atto delle modalità con cui accerta l’identità
dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro
libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni
è dato atto nel processo verbale.
8. In luogo dell’udienza fissata per il giuramento del
consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’articolo 193 del
codice di procedura civile, il giudice può disporre che il
consulente, prima di procedere all’inizio delle operazioni
peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere
alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta
con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.
9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146 -
bis e 147 -bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n.271, la partecipazione
a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di
custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa
e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso
delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi
a distanza individuati e regolati con provvedimento
del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia, applicate, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato
articolo 146 -bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo n.271 del 1989. Il consenso dell’imputato
o del condannato è espresso personalmente o a
mezzo di procuratore speciale. L’udienza è tenuta con la
presenza del giudice, del pubblico ministero e dell’ausiliario
del giudice nell’ufficio giudiziario e si svolge con
modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva
partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il
giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico
ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione
il giorno, l’ora e le modalità del collegamento.
10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone
cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati
ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n.354,
37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n.230, e 19 del decreto legislativo
2 ottobre 2018, n.121, su richiesta dell’interessato
o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la
salute delle persone detenute o internate, possono essere
svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature
e i collegamenti di cui dispone l’amministrazione
penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica,
che nei casi di cui al presente comma può essere
autorizzata oltre i limiti stabiliti dall’articolo 39, comma
2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n.230 del 2000 e dal predetto articolo
19, comma 1, del decreto legislativo n.121 del 2018.
11. Al fine di consentire il deposito telematico degli
atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del
Ministro della giustizia non avente natura regolamentare
è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso
gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti,
richieste e istanze di cui all’articolo 415 -bis , comma 3,
del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti
da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria,
secondo le disposizioni stabilite con provvedimento
del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia, anche in deroga alle
disposizioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
2010, n.24. Il deposito si intende eseguito al momento del
rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi
ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento
direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di
cui al primo periodo è adottato previo accertamento da
parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia della funzionalità
dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
[color=red][b]Art. 229 - bis - Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale[/b][/color]
1. Per fare fronte all’aumento dei rifiuti derivanti
dall’utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso
da parte della collettività, ai sensi dell’articolo 15 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o
più linee guida del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentiti l’Istituto superiore di sanità
e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale per quanto di competenza, sono individuate
misure da applicare durante il periodo dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il
31 dicembre 2020, volte a definire:
a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi
di protezione individuale usati presso gli esercizi della
grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le
grandi utenze del settore terziario;
b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di
protezione individuale utilizzati dagli operatori per le
attività economiche produttive mediante installazione di
box dedicati presso i propri impianti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, un fondo per l’attuazione di
un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e
il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una
dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2020, al fine
di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonché la
prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione
individuale utilizzati a seguito dell’emergenza determinata
dalla diffusione del COVID-19. Il programma di
cui al presente comma è, altresì, finalizzato all’adozione
di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione
dei dispositivi di protezione individuale al fine di
prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati
di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi
al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel
rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il
programma può, altresì, includere lo svolgimento di test
e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche
dei prodotti monouso ricondizionati, anche
attraverso il coinvolgimento dei produttori.
3. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero
della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del
fondo di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
5. All’articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4 -bis . Al fine di favorire la sostenibilità ambientale
e ridurre l’inquinamento causato dalla diffusione di
dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce
con proprio decreto i criteri ambientali minimi,
ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile,
ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi
medici, allo scopo di promuovere, conformemente
ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della
salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una
filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati,
per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o
biodegradabili».
6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio
dei ministri una relazione sui risultati dell’attività svolta
in base al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione
di cui all’articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, in termini di impatto sulla sostenibilità
ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi
delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei
criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonché una
proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con
l’esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale
nelle procedure di acquisto.
7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui all’articolo 255, comma 1 -bis , del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1
milione di euro per l’anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente
decreto.
[color=red][b]Art. 231 - bis - Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza[/b][/color]
1. Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno
scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte
ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali,
nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:
a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle
misure di cui all’alinea ove non sia possibile procedere
diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per
classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione,
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 81;
b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)
a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o
dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non
disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata
temporanea. In caso di sospensione dell’attività in presenza,
i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per
giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;
c) prevedere, per l’anno scolastico 2020/2021, la
conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.
2. All’attuazione delle misure di cui al comma 1 del
presente articolo si provvede a valere sulle risorse del
fondo di cui all’articolo 235, da ripartire tra gli uffici
scolastici regionali con decreto del Ministro dell’istruzione,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. L’adozione delle predette misure è subordinata
al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.
3. Il Ministero dell’istruzione, entro il 31 maggio 2021,
provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2
per il personale docente e ATA, comunicando le relative
risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
il mese successivo. Le eventuali economie sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
[b][color=red]Art. 238 - bis - Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell’industria nazionale
[/color][/b]
1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono
l’integrazione interdisciplinare fra mondo accademico
nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché
di integrare il sistema della formazione universitaria,
post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio
e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici
dell’industria nazionale, il Centro alti studi per la
difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio,
in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa
di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze
della difesa e della sicurezza.
2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio
2013, n. 45, anche in deroga al requisito di cui all’articolo
4, comma 1, lettera a) , primo periodo, del predetto
regolamento relativamente al numero minimo di docenti
per la formazione del collegio del dottorato, può emanare
bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa
e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati
per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al
raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori
non superiore a trentadue unità.
3. L’offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è
attivata sulla base di un piano strategico predisposto da
un comitato ordinatore, composto da due membri designati
dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata
professionalità scelti dal Ministro dell’università e della
ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l’attuazione
del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e
formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa
vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli
studenti.
4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma
3 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza
o altri emolumenti comunque denominati.
5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma
1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa
valutazione dei risultati da parte dell’Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la
riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante
il riconoscimento dell’autonomia statutaria e regolamentare
da attuare con decreto del Ministro dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro della
difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione,
anche per quanto concerne l’approvazione dello statuto e
dei regolamenti interni.
6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione
organica del personale civile del Ministero della difesa
di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, adottato
ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di quattro unità
di personale, di cui due professori ordinari e due professori
associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie
facoltà assunzionali e nell’ambito del Piano triennale dei
fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni
degli articoli 6 e 6 -ter del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali
della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle
per il personale docente, ricercatore e non docente, per
l’ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca
scientifica, non gravano sul Fondo di finanziamento ordinario
delle università di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera a) , della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e restano
a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.
8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la
spesa di euro 587.164 per l’anno 2021, di euro 694.112
per l’anno 2022, di euro 801.059 per l’anno 2023 e di
euro 908.007 annui a decorrere dall’anno 2024. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per l’efficienza dello strumento militare previsto
dall’articolo 616 del codice dell’ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .
[color=red][b]Art. 263. Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile
[/b][/color]
[b]1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa
e la celere conclusione dei procedimenti, le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [color=red]adeguano[/color] l’operatività
di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e
delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività
produttive e commerciali. A tal fine, [color=red]fino al 31 dicembre
2020[/color], in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma
1, lettera a) , e comma 3, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri
dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la [color=red]flessibilità
dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione
giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione
programmata, anche attraverso soluzioni
digitali e non in presenza con l’utenza[/color], applicando il lavoro
agile, con le misure semplificate di cui al comma 1,
lettera b) , del medesimo articolo 87, al [color=red]50 per cento del
personale impiegato nelle attività che possono essere
svolte in tale modalità[/color]. In considerazione dell’evolversi
della situazione epidemiologica, con uno o più decreti
del Ministro per la pubblica amministrazione possono
essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e
princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e
di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di
precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del
[color=red]15 settembre 2020[/color], l’articolo 87, comma 1, lettera a) , del
citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto .[/b]
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano
alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute
adottate dalle competenti autorità.
3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano
adeguate forme di aggiornamento professionale
alla dirigenza. L’attuazione delle misure di cui al presente
articolo è valutata ai fini della performance.
4. La presenza dei lavoratori negli uffici all’estero di
pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita
nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle
autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione
del Covid-19, fermo restando l’obbligo di mantenere il
distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione
individuali.
[b]4 -bis . All’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: « e, anche al fine » fino
a: « forme associative » sono sostituite dalle seguenti: «
. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni
pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il
[color=red]Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)[/color], quale sezione
del documento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
a) , del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il
POLA individua le modalità attuative del lavoro agile
prevedendo, per le attività che possono essere svolte in
modalità agile, che [color=red]almeno il 60 per cento dei dipendenti
possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano
penalizzazioni[/color] ai fini del riconoscimento di professionalità
e della progressione di carriera, e definisce,
altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i
percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli
strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati
conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia
e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della
digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei
servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente,
sia nelle loro forme associative. [color=red]In caso di
mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica
almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.[/color]
Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Le economie derivanti dall’applicazione del POLA restano
acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione
pubblica »;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
« 3. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli
esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e
specifici indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 del
presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per
quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché
regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate
a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
3 -bis . Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito
l’[color=red]Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni
pubbliche[/color]. Con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono definiti la composizione, le competenze
e il funzionamento dell’Osservatorio. All’istituzione e al
funzionamento dell’Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. La partecipazione all’Osservatorio
non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi,
indennità o rimborsi di spese comunque denominati ».
4 -ter . Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo
25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« Il Dipartimento della funzione pubblica è socio
fondatore dell’associazione, con una quota associativa
non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun
associato è commisurato all’entità della quota versata ».[/b]
[color=red]TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.». (20A02357) (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)
Art. 87
Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal
servizio e di procedure concorsuali
1. ((Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con
sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero
ospedaliero.)) Fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro
agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che,
conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale ((nei luoghi di lavoro))
per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono
indifferibili e che richiedono necessariamente ((tale presenza)),
anche in ragione della gestione dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio
2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del
dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali
casi l'articolo 18, comma 2, della ((legge 22 maggio 2017)), n. 81
non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella
forma semplificata di cui al comma 1, ((lettera b), e per i periodi
di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno
epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,)) le amministrazioni
utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della
banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto
della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le
amministrazioni possono motivatamente esentare il personale
dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio
costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e
l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa,
ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui
all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
((3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: « di qualunque
durata, » sono inserite le seguenti: « ad esclusione di quelli
relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario
nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza (LEA), ». Agli oneri in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si
provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.
3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale,
oggetto dell'attivita' didattica svolta in presenza o svolta a
distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico
2019/2020, produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le
istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo
ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62.))
4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche'
le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia,
adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente
articolo.
((4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque
non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le
particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19,
anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali
vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie
maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima
amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse
categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione
avviene in forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente
cedente e a quello del dipendente ricevente, e' a titolo gratuito,
non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e'
revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la
fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla
contrattazione collettiva.))
5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al
pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalita' telematica, ((e' sospeso)) per sessanta giorni a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la
valutazione dei candidati, nonche' la possibilita' di svolgimento dei
procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali,
nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e
si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche
utilizzando le modalita' lavorative di cui ai commi che precedono,
ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui
all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75.
6. ((Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi
di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza
attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
dovuta al COVID-19)), in considerazione del livello di esposizione al
rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di
funzionalita' delle amministrazioni interessate, il personale delle
Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco puo' essere dispensato temporaneamente dalla presenza in
servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione
all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento
dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti
di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite
dalle amministrazioni competenti. Tale periodo e' equiparato, agli
effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con
esclusione della corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa,
ove prevista, e non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
7. ((Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con
sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva dovuta al COVID-19,)) e' collocato d'ufficio in
licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con
esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti
dall'((articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al)) decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo
massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale
militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di
cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della
Repubblica del 7 maggio 2008, ((pubblicati nel supplemento ordinario
n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008,)) di
recepimento dell'accordo sindacale integrativo((, rispettivamente,
del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo)) e
non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di
assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a
tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde
l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista.
8. ((Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli accertamenti
diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma
1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari.)) [/color]
[color=red][b]Art. 263 - bis - Modifica all’articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato .
[/b][/color]
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 27 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, è inserito il seguente:
« 3 -bis . L’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9
del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, può ordinare,
anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività
alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di
telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione
ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione
la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori
italiani e diffuse attraverso le reti telematiche
o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una
pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti
ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l’obbligo
di inibire l’utilizzazione delle reti delle quali sono
gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine
di evitare la protrazione di attività pregiudizievoli per i
consumatori e poste in essere in violazione del presente
codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato
motivo, a quanto disposto dall’Autorità garante della
concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del
presente comma, l’Autorità stessa può applicare una sanzione
amministrativa fino a 5.000.000 di euro ».
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
[color=red][b]IN ALLEGATO IL TESTO CON EVIDENZIATE IN GIALLO LE PARTI PIU' INTERESSANTI E LE NOVITA'[/b][/color]
[b][size=18pt]Smart working dopo la legge 77/2020: commento (21/07/2020)[/size]
[/b]
[b][size=18pt]https://youtu.be/8A25_ynP-G8[/size][/b]