Chiedo a voi perchè mi trovo in una situazione alquanto complicata.
Una Srl apre un esercizio di vicinato in un grande locale che in passato era stato sede di una officina meccanica con annessa rivendita di autoaccessori: tale attività di vendita si svolgeva in un locale separato ma con accesso dall'interno dell'officina stessa.
La destinazione d'uso dei locali è commerciale limitatamente al locale di vendita, mentre il resto dell'area è rimasta a destinazione d'uso produttiva e senza possibilità di variazione se non con l'adozione di un piano di recupero che interessa l'intero fabbricato.
Nella Scia viene dichiarato che l'attività di vendita verrà svolta nel locale a destinazione d'uso commerciale, mentre il resto della superficie del locale è indicato come magazzino ed "area espositiva".
L'ufficio invia alla Ditta una comunicazione in cui si informa che "i locali di “esposizione”, per essere tali, devono essere materialmente separati dai locali di vendita e del tutto inaccessibili al pubblico in modo permanente, con l’esclusione quindi di mezzi amovibili come transenne e simili; infatti ogni locale in cui possono sostare e spostarsi i clienti, oppure dove si concludono le operazioni di vendita, costituisce “superficie di vendita”, come definito dalla normativa vigente (...) ".
A seguito di sopralluogo, viene constatato che, al contrario, la clientela è libera di circolare per l'intero locale, dove per di più è presente anche un banco per la vendita della birra e del vino alla spina.
Viene elevato un verbale per violazione degli art. 7 ed 8 del Dlgs 114/98 (in quanto la superficie effettivamente utilizzata è superiore a 250 mq) e degli art. 4 e 4 bis della LR lombardia 06/2010.
A conclusione dell'iter amministrativo (osservazioni, controdeduzioni, ingiunzione e pagamento sanzione) la controparte presenta un progetto per la sistemazione del locale, con creazione di un passaggio per la clientela fino ala zona commerciale e barriere fisse trasparenti che interdicono l'accesso alla "zona espositiva", con spostamento del banco delle bevande all'interno del locale commerciale. Viene fatto sopralluogo dall'Utc che conferma le modifiche.
Passa un po' più di un anno e sono i Carabinieri ad elevare un secondo verbale per le medesime violazioni, in quanto le barriere sono state rimosse e la situazione è tornata al punto di partenza.
Ora, a parte le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 22 del Dlgs, quali eventuali sanzioni accessorie possono essere applicate?
Cito l'art. 22 del Dlgs: "In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni."
Considerate che tra un verbale e l'altro è passato poco più di un anno, mentre l'art 22 recita " La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione."
Secondo voi ricorre la "particolare gravità"?
Grazie per l'aiuto
Chiedo a voi perchè mi trovo in una situazione alquanto complicata.
Una Srl apre un esercizio di vicinato in un grande locale che in passato era stato sede di una officina meccanica con annessa rivendita di autoaccessori: tale attività di vendita si svolgeva in un locale separato ma con accesso dall'interno dell'officina stessa.
La destinazione d'uso dei locali è commerciale limitatamente al locale di vendita, mentre il resto dell'area è rimasta a destinazione d'uso produttiva e senza possibilità di variazione se non con l'adozione di un piano di recupero che interessa l'intero fabbricato.
Nella Scia viene dichiarato che l'attività di vendita verrà svolta nel locale a destinazione d'uso commerciale, mentre il resto della superficie del locale è indicato come magazzino ed "area espositiva".
L'ufficio invia alla Ditta una comunicazione in cui si informa che "i locali di “esposizione”, per essere tali, devono essere materialmente separati dai locali di vendita e del tutto inaccessibili al pubblico in modo permanente, con l’esclusione quindi di mezzi amovibili come transenne e simili; infatti ogni locale in cui possono sostare e spostarsi i clienti, oppure dove si concludono le operazioni di vendita, costituisce “superficie di vendita”, come definito dalla normativa vigente (...) ".
A seguito di sopralluogo, viene constatato che, al contrario, la clientela è libera di circolare per l'intero locale, dove per di più è presente anche un banco per la vendita della birra e del vino alla spina.
Viene elevato un verbale per violazione degli art. 7 ed 8 del Dlgs 114/98 (in quanto la superficie effettivamente utilizzata è superiore a 250 mq) e degli art. 4 e 4 bis della LR lombardia 06/2010.
A conclusione dell'iter amministrativo (osservazioni, controdeduzioni, ingiunzione e pagamento sanzione) la controparte presenta un progetto per la sistemazione del locale, con creazione di un passaggio per la clientela fino ala zona commerciale e barriere fisse trasparenti che interdicono l'accesso alla "zona espositiva", con spostamento del banco delle bevande all'interno del locale commerciale. Viene fatto sopralluogo dall'Utc che conferma le modifiche.
Passa un po' più di un anno e sono i Carabinieri ad elevare un secondo verbale per le medesime violazioni, in quanto le barriere sono state rimosse e la situazione è tornata al punto di partenza.
Ora, a parte le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 22 del Dlgs, quali eventuali sanzioni accessorie possono essere applicate?
Cito l'art. 22 del Dlgs: "In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni."
Considerate che tra un verbale e l'altro è passato poco più di un anno, mentre l'art 22 recita " La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione."
Secondo voi ricorre la "particolare gravità"?
Grazie per l'aiuto
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Prima di tutto si procede con le sanzioni pecuniarie, una ogni 2 anni NON VA BENE. Mandate la polizia locale e farà nuovo verbale, anche uno al giorno o uno a settimana.
Vedrai che con 50/100 mila euro da pagare ... cessa volontariamente.
Mettete a ruolo le somme.
Altri provvedimenti NON sono ipotizzabili in quanto il soggetto esercita LEGITTIMANENTE nei locali indicati. Negli altri non puoi revocare niente .... lì non ha titolo.
Sanzioni, sanzioni, sanzioni ... e relative ordinanze ingiunzione.
Grazie mille!
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