Data: 2020-07-16 05:42:22

LEGGE 14 luglio 2020, n. 74 - Conversione in legge del D.L. 33/2020

LEGGE 14 luglio 2020, n. 74 - Conversione in legge del D.L. 33/2020

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[color=red][size=18pt][b]LEGGE 14 luglio 2020, n. 74 [/b][/size][/color]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/15/20G00092/sg
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[color=blue][size=18pt][b]TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE [/b][/size][/color]
Testo del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020), coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2020, n. 74 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/15/20A03813/sg

riferimento id:55054

Data: 2020-07-16 08:29:58

Re:LEGGE 14 luglio 2020, n. 74 - Conversione in legge del D.L. 33/2020

Occhio all’art.2 c.2 bis introdotto ora nel DL

Art. 2

                        Sanzioni e controlli

  ((2-bis.  I  proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,
relative alle violazioni delle  disposizioni  previste  dal  presente
decreto accertate successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono  devoluti  allo
Stato quando le violazioni siano accertate da  funzionari,  ufficiali
ed agenti  dello  Stato.  [color=red][b]I  medesimi  proventi  sono  devoluti  alle
regioni, alle  province  e  ai  comuni  quando  le  violazioni  siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente,  delle
regioni, delle province e dei comuni[/b][/color].))
  3. ((Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  punibile  ai  sensi
dell'articolo 452)) del codice penale o comunque piu' grave reato, la
violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita  ai
sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

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