Buongiorno, mi sapete dire da dove deriva il fatto che i circoli privati per poter svolgerà l'attività di somministrazione devono avere almeno 100 soci? Mi sto confondendo....
Barbara ???
Buongiorno, mi sapete dire da dove deriva il fatto che i circoli privati per poter svolgerà l'attività di somministrazione devono avere almeno 100 soci? Mi sto confondendo....
Barbara ???
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In estrema sintesi:
1) NON ESISTE una norma che obbliga ad avere un numero minimo di soci per poter costituire un circolo
2) NON ESISTE nemmeno una norma che prevede un limite minimo per un circolo per esercitare la somministrazione riservata ai soci
3) nel 1972 con la Circolare Ministero dell’Interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, n. 10.9401/12000.A del 19 febbraio 1972 (poi richiamata dalla Circolare Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, n. 559/C. 19144.12000.A del 30 aprile 1996) furono individuati dei criteri per individuare i circoli che potevano fruire delle "norme di agevolazione" legate all'affiliazione ad ente nazionale riconosciuto. In tale ambito è stata prevista la presenza di almeno 100 soci (ma ci sono delle deroghe)
Alla luce di tutto ciò, poichè oggi con la liberalizzazione non è più un criterio di vantaggio l'adesione ad ente nazionale riconosciuto risulta del tutto ininfluente il rispetto del requisito del numero minimo di 100 soci.
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Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
N.559/C.19144.12000.A(1) Roma, 30 aprile 1996
Oggetto: Circoli privati affiliati ad enti nazionali a carattere ricreativo, culturale,
assistenziale.
Il crescente numero di circoli privati svolgenti attività assimilabili a quelle degli esercizi
pubblici o dei locali di pubblico spettacolo
per le quali sono previste specifiche autorizzazioni ? induce questo Ministero a richiamare
i principi vigenti in materia ed a diramare talune direttive.
Se da un lato, infatti, è legittimo salvaguardare il diritto di associazione per fini che non
sono vietati dalla legge penale, d'altro canto si pone l'obbligo di far rispettare le norme
poste a tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica nelle ipotesi di attività
sottoposte a autorizzazione amministrativa.
I circoli, in quanto privati, non sono, salvo che per la somministrazione di alimenti e
bevande, sottoposti a regime autorizzatorio essendo l'accesso ai locali dei medesimi
consentito esclusivamente a determinati soggetti (soci).
Ciononostante si verifica non di rado che i circoli ammettano l'ingresso anche a non soci,
facendo ricorso al rilascio di una tessera con la quale il cliente acquista, sul momento, la
qualità di socio.
Trattasi ovviamente di un semplice espediente, elusivo dell'obbligo, facente capo ai gestori
di esercizi pubblici, di munirsi della prescritta licenza, per svolgere una vera e propria
attività Imprenditoriale in frode alla legge.
Appare, pertanto, opportuno richiamare la disciplina applicabile ai circoli privati che
esercitino congiuntamente o meno, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di
gestione di apparecchi automatici da gioco, di organizzazione di trattenimenti.
SOMNISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI CIRCOLI PRIVATI
L'art.3, comma 6, lett. e) della legge 25 agosto 1991, n. 237, prevede il rilascio
dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande, svincolato dai limiti numerici
contenuti nella legge stessa, per i circoli di enti a carattere nazionale le cui finalità
assistenziali siano state riconosciute dal Ministero dell'Interno.
Ciò pone l'esigenza di vigilare sulla effettiva affiliazione dei circoli ai richiamati enti nazionali al fine di evitare che circoli privati, di fatto operanti come esercizi pubblici,
abbiano solo apparentemente finalità assistenziali
Al riguardo, si rappresenta l'opportunità che al momento della richiesta per il rilascio della
licenza di somministrazione di alimenti e bevande - ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. e)
della legge 287/1991 ? i Comuni accertino:
1) ? che sia stata prodotta una dichiarazione in originale sottoscritta in forma leggibile dal
Presidente Nazionale di un ente riconosciuto da questo Ministero, con la quale si
riconosca l'affiliazione del circolo;
2) ? che nella medesima dichiarazione si attesti che il circolo richiedente è già affiliato al
sodalizio da data antecedente a quella della richiesta della licenza di somministrazione e,
come tale, risulti già operante in relazione alle proprie finalità assistenziali o ricreative.
L'attestato dovrà altresì contenere l'indirizzo del circolo e le generalità del responsabile del
circolo stesso;
3) ? che il circolo annoveri un numero di soci non inferiore a cento - come da circolare n.
10.941/12000.A, (1) del 19.2.1972.
I controlli periodici dovranno inoltre verificare, nel tempo, che risulti confermata
l'affiliazione, del circolo all'ente con finalità assistenziali riconosciute.
USO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO LECITI NEI CIRCOLI PRIVATI
Lo svolgimento di giochi leciti o l'installazione di apparecchi automatici o semiautomatici di
trattenimento nei circoli in parola, qualora siano circoscritti ai soli soci, non comporta per i
responsabili l'obbligo di munirsi dell'apposita licenza, di cui all'art. 86 T.U.L.P.S.,
mancando in tale ipotesi l'esercizio di attività imprenditoriale.
Ciò premesso è da rilevare che spesso 1 circoli privati, oltre ad utilizzare i suddettí
congegni da gioco, somministrano anche alimenti e bevande. In questa seconda ipotesi
questo Ministero, già con circolare n. 10.9401.120OC.A(1) del 19.2.1972 ha stabilito che
l'obbligo della licenza ? ex art. 86 T.U.L.P.S. qualora si tratti di apparecchi da gioco
(biliardi, flipper) e 68 T.U.L.P.S. ? nell'ipotesi che vengono installati apparecchi da
trattenimento (televisione, juxe?boxes)- sussiste solo nell'ipotesi in cui le attività ricreative
si svolgano nello stesso locale dove si somministrano alimenti e bevande.
Viceversa, qualora i predetti congegni vengano installati in locali diversi da quelli utilizzati
per la somministrazione anche se comunicanti ? non sarà necessaria alcuna
autorizzazione.
A tale riguardo, si sottolinea l'esigenza che vengano effettuati periodicamente attenti
controlli affinché l'accesso al circolo dove si praticano giochi leciti non sia consentito ad un
pubblico indiscriminato, trasformando in tal caso lo stesso in una vera e propria sala
giochi.
In quest'ultima ipotesi, infatti, si configurerebbe una fattispecie di esercizio pubblico,
soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S..
ATTIVITA' DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO NEI CIRCOLI PRIVATI
I circoli privati costituiscono una delle manifestazioni in cui si estrinseca la libertà di
associazione. In conseguenza dì ciò la loro apertura, per effetto del disposto dell'art. 18
della Costituzione, non richiede la preventiva acquisizione di alcuna licenza o atto permissivo.
Parimenti gli spettacoli riservati ai soli soci, secondo una costante giurisprudenza,
debbono essere considerati come espressione della libertà di associazione e riunione e,
pertanto, sottratti alla disciplina dell'art. 68 T.U.L.P.S la quale, come è noto, assoggetta a
licenza l'organizzazione di spettacoli o trattenimenti nell'esercizio dì un'attività
imprenditoriale.
L'unica eccezione a questo principio è costituita dalla fattispecie prevista dall'art. 118 del
R.D. n. 635/1940, il quale stabilisce che il circolo privato deve obbligatoriamente munirsi
della licenza ex art. 68 T.U.L.P.S., qualora ai trattenimenti in parola accedano, previa
esibizione di un biglietto d'invito, persone diverse dai soci.
Appare pertanto necessario stabilire in quali casi gli spettacoli ed i trattenimenti, che
hanno luogo in circoli privati od associazioni, debbano ritenersi destinati ad una pluralità
indistinta di persone, anziché ad un gruppo limitato e ben individuato di soggetti, e
pertanto, quando un locale, possa considerarsi pubblico, con conseguente applicazione
della disciplina amministrativa di settore.
Al riguardo, si segnala che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 56 del 15 aprile 1970
ha stabilito che un locale è da ritenersi "pubblico" quando si accerti con un giudizio
sintetico ed induttivo, che in esso si svolge una attività professionalmente organizzata a
scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi: in altri termini deve
trattarsi di un'attività svolta da un imprenditore nel senso inteso dagli artt. 2082 e 2083
C.C..
Sulla base di questo principio la Corte di Cassazione con giurisprudenza pressoché
costante ? ha enucleato parametri più concreti, sulla scorta dei quali devono ritenersi
assoggettabili al regime autorizzatorio contemplato dall'art. 68 T.U.L.P.S. i locali che,
ancorché asseriti come privati, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
- pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio,
senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto
stesso;
- pubblicità degli spettacoli o del trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinata
alla generalità dei cittadini;
- struttura del locale dove sì svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di
caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente
imprenditoriale.