Data: 2012-05-26 07:51:43

affittacamere scia

Mi è sorto un dubbio. Per l'apertura di un'attività di affittacamere in zona vincolata non si applica l'istituto della scia per cui l'attività sarebbe soggetta ad autorizzazione espressa. Giusto? E se l'area si trovasse all'interno di un parco o una zps varrebbe lo stesso discorso? A rigore
però si tratterebbe di una regolamentazione di piani, non di un vincolo. E se il privato presentasse comunque la scia in zona vincolata come dovrebbe comportarsi il Comune? Sarebbe nulla, inefficace o cosa? Un ultimo dubbio. L'attività di affittacamere è soggetta alla compilazione delle schedine di presenza per il Commissariato? Come funziona il procedimeno? Grazie.

riferimento id:5497

Data: 2012-05-26 13:59:21

Re:affittacamere scia

Mi è sorto un dubbio. Per l'apertura di un'attività di affittacamere in zona vincolata non si applica l'istituto della scia per cui l'attività sarebbe soggetta ad autorizzazione espressa. Giusto?
[color=red]ASSOLUTAMENTE NOOOOOOOOOOOOOOOOO
L'affittacamere è sempre soggetto a scia ovunuqe eserciti l'attività.
Se fai riferimento al campo di esclusione dell'art. 19 della legge 241/1990 esso non si riferisce alle imprese in zona a vincolo ma AI PROCEDIMENTI DI VINCOLO, per cui l'eventuale autorizzazione paesaggistica non potrà essere semplicitada con la SCIA ma l'avvio attività ed anche lavori edilizi interni saranno regolarmente in SCIA
[/color]

E se l'area si trovasse all'interno di un parco o una zps varrebbe lo stesso discorso?
[color=red]Vedi sopra[/color]

A rigore però si tratterebbe di una regolamentazione di piani, non di un vincolo. E se il privato presentasse comunque la scia in zona vincolata come dovrebbe comportarsi il Comune? Sarebbe nulla, inefficace o cosa?
[color=red]Sarebbe IRRICEVIBILE una eventuale richiesta di autorizzazione. La procedura corretta, come detto sopra, rimane solo la SCIA[/color]

Un ultimo dubbio. L'attività di affittacamere è soggetta alla compilazione delle schedine di presenza per il Commissariato?
[color=red]Certo[/color]
Come funziona il procedimeno? Grazie.
[color=red]Non è un procediment.
L'interessato deve annotare le presenze e far compilare una schedina da inviare entro 24 ore (anche in via telematica) alla Questura.

Il Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (cosiddetto decreto salva-Italia) ha introdotto delle novità anche in materia delle comunicazioni che i gestori di strutture ricettive sono tenuti ad effettuare all’autorità di pubblica sicurezza. L’art. 40, comma 1 di tale Decreto ha infatti semplificato gli adempimenti cui sono tenuti i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (AGRITURISMI, B&B, APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO, COUNTRY HOUSE ECC.) per la registrazione dei clienti.
L’art. 40, comma 1 sostituisce il comma 3 dell’art. 109 del TULPS. La nuova norma stabilisce che entro le 24 ore successive all’arrivo i gestori delle strutture ricettive devono comunicare alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Interno.
La normativa precedente prevedeva che i gestori consegnassero ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità che doveva essere sottoscritta dal cliente. I gestori stessi erano tenuti poi a comunicare le generalità delle persone alloggiate mediante consegna di copia della scheda entro le 24 ore successive al loro arrivo all’Autorità locale di pubblica sicurezza o, in alternativa, potevano scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette con mezzi informatici o telematici o mediante fax.
La nuova disposizione sopra richiamata elimina l’obbligo di compilazione della scheda e, ovviamente, la possibilità che i gestori, in alternativa all’invio delle generalità alla questura mediante mezzi informatici, telematici o fax, consegnino direttamente le schede cartacee all’Autorità locale di pubblica sicurezza.

Per maggiori info vedi ad esempio: http://questure.poliziadistato.it/Pistoia/articolo-6-421-2666-1.htm

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R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

Art. 109.  1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. Entro le ventiquattrore successive all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (198) (199) (200).

(198) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di coversione 22 dicembtre 2011, n. 214.

(199)  Il presente articolo, già modificato dall'art. 16, L. 30 settembre 1993, n. 388, dall'art. 4, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 e dall'art. 7, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, è stato così sostituito dall'art. 8, L. 29 marzo 2001, n. 135. Si tenga presente che il citato D.Lgs. n. 135/2001, è stato abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. Con D.M. 5 luglio 1994 (Gazz. Uff. 21 luglio 1994, n. 169) è stato approvato il modello per la comunicazione dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive.

(200)  La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 197 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, L. 29 marzo 2001, n. 135, sostitutivo dell'art. 109, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 giugno-1° luglio 2005, n. 262 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

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