Buongiorno prof. Il numero dei componenti del consiglio comunale e giunta è stato modificato a partire dal 2010? Nello specifico legge finanziaria 191/2009? Sul Simone ho trovato questo. Quindi una Modifica al Tuel? Grazie
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Buongiorno prof. Il numero dei componenti del consiglio comunale e giunta è stato modificato a partire dal 2010? Nello specifico legge finanziaria 191/2009? Sul Simone ho trovato questo. Quindi una Modifica al Tuel? Grazie
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NON è una modifica diretta del TUEL (infatti nel TUEL trovi sempre gli stessi numeri) ma INDIRETTA (criterio cronologico) per cui la norma successiva prevale
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
Articolo 37 Composizione dei consigli (104) (105)
In vigore dal 13 ottobre 2000
1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 12 membri negli altri comuni. (103)
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
d) da 24 membri nelle altre province. (102)
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
(102) In merito alla composizione del Consiglio provinciale e alla relativa elezione, vedi l'art. 15, comma 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e l'art. 23, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
[b](103) In merito alla composizione del Consiglio comunale e alla relativa elezione, vedi l'art. 2, comma 184, L. 23 dicembre 2009, n. 191 (184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il Sindaco e il Presidente della provincia. )e l'art. 16, comma 17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
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(104) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(105) Il presente articolo corrisponde al comma 1 dell'art. 1, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.