Buongiorno,
una ditta ha presentato a luglio 2019 comunicazione di subentro in somministrazione alimenti e bevande, ho da subito segnalato la mancanza del subentro nella pratica di commercio e per la vendita di alcolici. A dicembre 2019 ho comunque chiuso la pratica nel portale, per sfinimento e considerato che si trattava di comunicazione, ribadendo la carenza di questi aspetti (poteva anche non esercitare tali attività essendo una caffetteria).
A maggio 2020 arriva la comunicazione di subentro per il commercio e per gli alcolici, nella pratica indicano essere integrazione della comunicazione del 2019!!!
Voi come gestireste questo "pasticcio"? la pratica ha valenza dal deposito pertanto solo da maggio 2020 sono legittimati per il commercio.
Grazie
Per gli alcolici l'autorità competente è l'Ag. della Dogane, nel caso sarà questa a sanzionare. La rilevanza è fiscale. Da un punt di vista amministrativo, il subingresso in esercizio di somm.ne abilita a vendere/soimministrare le bevande (alcoliche e non).
L'esercizio della somministrazione è abilitato, di per sé, a vendere per asporto ciò che somministra (in senso lato). Il titolo abilitativo a sé stante per il commercio è un'ipotesi residuale non molto diffusa vedi, ad esempio, il vero mini market iterno all'esercizio di somm.ne (si vedono, a volte, nei paesini isolati).
Per ilresto che dire... se il titolo per il commercio occorreva, allora avresti dovuto sanzionare a tempo debito. Ora non resta che prendere atto in via postuma del subingresso anche nel ramo commercio al dettaglio
Grazie per la risposta (non è un minimarket, è un semplice bar)
Noi invece abbiamo più di qualche "bar" che ha presentato anche la scia di commercio perchè vendono ad esempio tazzine, o hanno confezioni regalo con prodotti vari.
Non mi è chiaro il limite di "vendono i prodotti che somministrano", questione che mi piacerebbe approfondire soprattutto in questo momento in cui queste attività si pubblicizzano nelle piattaforme in e-commerce vendendo "i prodotti che somministrano" ad esempio bottiglie di vino, birra oppure caffè ecc.
Se hanno la SCIA di commercio ai sensi del Dlgs 222 non serve integrare con la SCIA di commercio elettronico. Se hanno solo la SCIA di somministrazione? Si può ritenere secondo lei che sia sufficiente anche per la vendita on line?
grazie