In occasione di una manifestazione estiva su area pubblica (parco urbano) sono stati selezionati alcuni operatori, tra cui anche commercianti ed artigiani alimentari, che effettueranno una attività temporanea di vendita e/o somministrazione di alimenti bevande presso l'area, in chioschi assegnati.
In genere in occasioni simili (es. eventi di street food) si fa presentare [u]a tutti [/u]una SCIA per somministrazione temporanea + notifica sanitaria, anche se alcuni effettuano più una "preparazione e vendita" che una somministrazione vera e propria.
E' possibile anche in questo caso, con operatori di "varia natura"?
Lorenzo
Per chiarire ulteriormente: oltre ad un vero e proprio punto di somministrazione (tipo bar), ci sarà qualche chiosco "punto ristoro" dove si potrà acquistare il panino, o il gelato.
Lorenzo
Siamo di fronte al classico caso che potrebbe essere declinato in vari modi. Tendenzialmente, se la regia è unica si può pensare anche ad una sola notifica sanitaria come da indicazioni regionali (nota del 01/02/2018):
[i][…] tutti i casi di manifestazioni collettive, a scopo espositivo o commerciale, alle quali
partecipano più operatori del settore alimentare già “registrati” ai sensi del Reg. CE
852/2004 o “riconosciuti” ai sensi del Reg. CE 853/2004 - sul modulo dovrà essere barrata
la voce Commercio ambulante. Si precisa al riguardo che in questi casi viene presentata
una unica notifica da parte dell’ente o soggetto organizzatore. che provvede altresì al
versamento della tariffa sanitaria di cui al tariffario regionale dei dipartimenti della
prevenzione, da considerarsi come corresponsione omnicomprensiva per tutti gli operatori
partecipanti; Non sono invece tenuti alla notifica i singoli operatori partecipanti, che , in
sede di controllo ufficiale, devono però potere esibire la documentazione inerente la
registrazione o il riconoscimento CE in loro possesso. La citata notifica di avvio attività
presentata da parte dell’ente o soggetto organizzatore dell’evento, non solleva comunque i
singoli operatori partecipanti dalle responsabilità connesse ai propri requisiti e alla gestione
delle proprie procedure di igiene e autocontrollo durante la manifestazione […][/i]
Mi pare che nei listini delle tariffe ASL ci sia la voce apposita della notifica complessiva
Per il resto va bene la SCIA di somministrazione temporanea ex rat. 52 della LR n. 62/2018 oppure la SCIA per commercio temporaneo ex art. 17 della LR 62/2018 (a seconda dei casi)
Sulla somministrazione temporanea occorre fare attenzione all’inciso di cui all’art. 52, comma 3 citato: [la somm.ne temporanea] [i]non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori [/i]
A questo proposito, i vari esercenti possono essere considerati come co-organizzatori.
Alla fine, occorre vdere caso per caso e applicare o l'uno o l'altro articoli citati